§ 3.2.51 - L.R. 26 luglio 1985, n. 25.
Interventi per la viabilità e l'elettrificazione rurale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:26/07/1985
Numero:25


Sommario
Art. 1.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare un piano di viabilità per la costruzione, completamento e riattamento di strade rurali e la trasformazione di [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare un programma per la realizzazione di opere di costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui [...]
Art. 3.      Per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 4 agosto 1978, n. 27, è autorizzata l'attuazione di un programma per l'esecuzione di piani per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti di [...]
Art. 4.      Per il completamento del programma in corso di esecuzione in attuazione della L.R. 12 agosto 1980, n. 84, è riservata la somma di lire 80.000 milioni sulla spesa prevista per le finalità di cui [...]
Art. 5.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare interventi concernenti iniziative di aziende agricole singole e associate riguardanti allacciamenti elettrici ed [...]
Art. 6.      L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare il piano di cui all'art. 1 ed i programmi di cui agli artt. 2, 3 e 4 provvedendo all'impegno della spesa, con [...]
Art. 7.      Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario in corso, le seguenti spese:


§ 3.2.51 - L.R. 26 luglio 1985, n. 25.

Interventi per la viabilità e l'elettrificazione rurale.

(G.U.R. 30 luglio 1985, n. 32).

 

TITOLO I

INTERVENTI PER LA VIABILITA' RURALE

 

Art. 1.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare un piano di viabilità per la costruzione, completamento e riattamento di strade rurali e la trasformazione di trazzere in rotabili.

     Alla realizzazione degli interventi si provvede a mezzo di concessione, da affidare, con preferenza, ai comuni.

     Il piano di cui al presente articolo viene predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     Il piano di cui al presente articolo, contenente la esplicita indicazione di motivati criteri per la finalizzazione e per la localizzazione degli interventi, accorda la preferenza alle opere di completamento e riserva almeno il 60% dello stanziamento alle opere da realizzarsi nelle zone interne.

     Continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 6 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad attuare un programma per la realizzazione di opere di costruzione e riattamento di strade vicinali ed interpoderali di cui agli artt. 5 e 8 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48.

     Per le opere di cui al presente articolo il contributo è determinato nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile.

     Il programma delle opere predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

     Per i progetti presentati dai consorzi di bonifica la relativa imposta sul valore aggiunto è considerata spesa ammissibile a contributo [1].

 

TITOLO II

INTERVENTI PER L'ELETTRIFICAZIONE RURALE

 

     Art. 3.

     Per le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 4 agosto 1978, n. 27, è autorizzata l'attuazione di un programma per l'esecuzione di piani per la realizzazione ed il potenziamento degli impianti di distribuzione di energia elettrica, compresi gli allacciamenti, per usi domestici ed aziendali, ponendo a carico della Regione l'80% della relativa spesa.

     All'esecuzione del programma di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 4 della L.R. 4 agosto 1978, n. 27 e nell'art. 1 della L.R. 19 giugno 1982, n. 54.

     Il programma di cui al presente articolo, predisposto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 4.

     Per il completamento del programma in corso di esecuzione in attuazione della L.R. 12 agosto 1980, n. 84, è riservata la somma di lire 80.000 milioni sulla spesa prevista per le finalità di cui all'art. 3.

 

     Art. 5.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare interventi concernenti iniziative di aziende agricole singole e associate riguardanti allacciamenti elettrici ed opere connesse alla rete di distribuzione elettrica dell'ENEL.

     Per gli interventi di cui al precedente comma possono essere concessi contributi in conto capitale pari al 70% del contributo richiesto dall'ENEL in base ai provvedimenti CIP vigenti, aumentati del 10% quando gli interventi riguardano aziende associate prevalentemente formate da coltivatori diretti.

     Per accedere alle predette provvidenze dovrà presentarsi agli uffici dell'ENEL competenti per territorio apposita istanza sulla quale l'ENEL, esperiti gli opportuni accertamenti, determinerà l'ammontare complessivo del contributo necessario per la realizzazione delle opere.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste accrediterà all'ENEL le somme relative al contributo a carico della Regione siciliana.

 

     Art. 6.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a finanziare il piano di cui all'art. 1 ed i programmi di cui agli artt. 2, 3 e 4 provvedendo all'impegno della spesa, con l'indicazione delle singole opere e del relativo importo, e subordinando i provvedimenti concessivi al perfezionamento dell'istruttoria dei progetti secondo le norme vigenti.

 

     Art. 7.

     Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario in corso, le seguenti spese:

     - lire 150 mila milioni per le finalità di cui all'art. 1;

     - lire 200 mila milioni per le finalità di cui all'art. 2;

     - lire 110 mila milioni per le finalità di cui all'art. 3;

     - lire 10 mila milioni per le finalità di cui all'art. 5.

     Al complessivo onere di lire 470 mila milioni, a carico dell'esercizio 1985, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60756: «Fondo di solidarietà nazionale da impiegarsi per le finalità di cui all'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana» del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo, codice pluriennale 06.79: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

     A decorrere dall'esercizio 1986, per gli interventi diretti alla esecuzione delle opere di cui agli artt. 1, 2, 3 e 5, la spesa a carico del bilancio della Regione sarà determinata annualmente a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

 

 

 


[1] Comma aggiunto con art. 8 L.R. 19 maggio 1988, n. 9.