§ 3.2.17 - L.R. 22 febbraio 1963, n. 14.
Nuove norme per il credito agrario di esercizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura: interventi generali
Data:22/02/1963
Numero:14


Sommario
Art. 1.      E' istituito un fondo per il credito agrario di esercizio al quale partecipa la Regione siciliana con la somma di lire 20 miliardi.
Art. 2.      Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato a consentire la rateizzazione di prestiti agrari di esercizio accordati direttamente o in via di risconto, a favore di coltivatori diretti - [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario terranno apposite gestioni separate, per le somme che utilizzeranno a valere sul fondo costituito ai sensi dell'art. 1, con l'osservanza delle [...]
Art. 5.      I prestiti ratizzati saranno rimborsati in 12 rate annuali posticipate costanti comprensive della quota di rimborso capitale e relativi interessi.
Art. 6.      I prestiti agrari di esercizio ammessi alla rateizzazione ai sensi del precedente art. 2 sono quelli in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già ratizzati in [...]
Art. 7.      Le domande per conseguire i benefici previsti dalla presente legge sono presentate direttamente agli istituti di credito od enti nei confronti dei quali gli interessati hanno contratto i debiti [...]
Art. 8.      Ai fini della concessione di nuovi prestiti a norma e per gli effetti del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella L. 5 luglio 1928, n. 1760, ed aggiunte successive, [...]
Art. 9.      Le operazioni inerenti alla utilizzazione del fondo sono deliberate da un comitato composto di un funzionario della ragioneria generale della Regione e di uno dell'Assessorato regionale [...]
Art. 10.      Il fondo di cui all'art. 1 della presente legge è destinato:
Art. 11.      I rapporti relativi alla gestione del fondo sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal Presidente della Regione su proposta del comitato di cui all'art. 9 della presente legge con gli [...]
Art. 12.      Alle operazioni previste dalla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali stabilite dalle vigenti disposizioni sul credito agrario.
Art. 13. 
Art. 14.      All'onere di lire 20 miliardi, che, in applicazione della presente legge, graverà sull'esercizio in corso, si farà fronte, in deroga al limite di cui all'art. 2 della L. 3 gennaio 1961, n. 5, [...]
Art. 15.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.2.17 - L.R. 22 febbraio 1963, n. 14.

Nuove norme per il credito agrario di esercizio.

(G.U.R. 2 marzo 1963, n. 10).

 

Art. 1.

     E' istituito un fondo per il credito agrario di esercizio al quale partecipa la Regione siciliana con la somma di lire 20 miliardi.

     Al fondo possono altresì partecipare gli istituti ed enti di credito agrario o autorizzati ad esercitare tale forma di credito nel territorio della Regione.

     La gestione del fondo è affidata all'istituto o agli istituti ed enti che partecipano al fondo stesso e in proporzione alla rispettiva partecipazione.

 

     Art. 2.

     Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato a consentire la rateizzazione di prestiti agrari di esercizio accordati direttamente o in via di risconto, a favore di coltivatori diretti - proprietari od affittuari -, di mezzadri, di coloni e di compartecipanti, di cooperative agricole e di consorzi di cooperative agricole, nonché di agricoltori, enti ed associazioni agrarie, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, dagli istituti ed enti di credito agrario od autorizzati ad esercitare tale forma di credito nel territorio della Regione.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario terranno apposite gestioni separate, per le somme che utilizzeranno a valere sul fondo costituito ai sensi dell'art. 1, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi a norma del primo comma dell'art. 11.

 

     Art. 5.

     I prestiti ratizzati saranno rimborsati in 12 rate annuali posticipate costanti comprensive della quota di rimborso capitale e relativi interessi.

     L'ammortamento del debito avrà inizio a partire dell'annata agraria 1965-66.

     Nel periodo di preammortamento i debitori sono tenuti a pagare i soli interessi.

     I mutui sono gravati di un tasso annuo di interesse del 2%, ridotto all'1% per i coltivatori diretti - proprietari od affittuari -, i mezzadri, i coloni e i compartecipanti, le cooperative agricole ed i consorzi di cooperative agricole.

     Il saggio di interesse è altresì ridotto all'1% nelle zone agrarie danneggiate dalle avversità atmosferiche nelle campagne 1960-61, 1961-62, determinate ai sensi della L. 21 luglio 1960, n. 739.

 

     Art. 6.

     I prestiti agrari di esercizio ammessi alla rateizzazione ai sensi del precedente art. 2 sono quelli in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge e quelli già ratizzati in applicazione della L. 28 ottobre 1959, n. 28, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 7.

     Le domande per conseguire i benefici previsti dalla presente legge sono presentate direttamente agli istituti di credito od enti nei confronti dei quali gli interessati hanno contratto i debiti o vogliano effettuare i mutui di assestamento.

     Tali domande, ove necessario, debbono essere corredate di un certificato rilasciato dagli ispettori agrari o dai sindaci o dagli uffici provinciali dei contributi unificati o dalle Casse mutue dei coltivatori diretti attestanti la qualifica di lavoratore agricolo manuale coltivatore.

 

     Art. 8.

     Ai fini della concessione di nuovi prestiti a norma e per gli effetti del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella L. 5 luglio 1928, n. 1760, ed aggiunte successive, non sarà tenuto conto delle passività prorogate ed assestate a norma degli articoli precedenti.

 

     Art. 9.

     Le operazioni inerenti alla utilizzazione del fondo sono deliberate da un comitato composto di un funzionario della ragioneria generale della Regione e di uno dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; di un rappresentante di ciascun istituto ed ente partecipante al fondo; di un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni: unione regionale degli agricoltori; alleanza dei coltivatori siciliani; confederazione nazionale dei coltivatori diretti; confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.); confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.); unione italiana del lavoro (U.I.L.); confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S.N.A.L.); di un rappresentante delle Casse rurali ed artigiane designato dall'ente di zona.

     Tali rappresentanti sono designati, per gli istituti ed enti partecipanti, dai competenti organi degli stessi e, per le organizzazioni di categoria, sono nominati dal Presidente della Regione su designazione delle rispettive organizzazioni regionali.

     Le designazioni dei propri rappresentanti sono fatte dagli istituti ed enti che dichiarano di partecipare al fondo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10.

     Il fondo di cui all'art. 1 della presente legge è destinato:

     a) alle operazioni previste dall'art. 2 della presente legge;

     b) a concorrere al pagamento degli interessi nella misura strettamente necessaria a coprire la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'ente finanziatore e quello a carico dei mutuatari;

     c) alla copertura delle eventuali perdite delle operazioni sempreché siano state prima esperite tutte le tempestive procedure di recupero, ed alla copertura delle spese per la gestione del fondo stesso;

     d) alla copertura delle eventuali perdite ed alla concessione del concorso negli interessi delle operazioni previste nell'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 11.

     I rapporti relativi alla gestione del fondo sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal Presidente della Regione su proposta del comitato di cui all'art. 9 della presente legge con gli istituti ed enti interessati.

     Detta convenzione prevede la corresponsione degli interessi da parte degli istituti sulle somme presso loro giacenti, nella stessa misura praticata dagli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione.

 

     Art. 12.

     Alle operazioni previste dalla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali stabilite dalle vigenti disposizioni sul credito agrario.

 

     Art. 13. [2].

     Le rateizzazioni previste dalla presente legge sono concesse dai singoli istituti ed enti creditori, previa deliberazione del comitato, al quale compete altresì la facoltà di accertare se le somme avute in prestito siano state effettivamente impiegate per le esigenze dell'azienda.

     Le richieste di rateizzazione presentate da coltivatori diretti - proprietari od affittuari -, enfiteuti, assegnatari, mezzadri, coloni e compartecipanti, nonché da cooperative agricole e da consorzi di cooperative agricole hanno in ogni caso diritto di precedenza nella concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

     Le eventuali perdite di ciascuna operazione sono ripartite per l'80% a carico della quota regionale e per il restante 20% a carico della quota non regionale del fondo.

     Sono inoltre poste a totale carico della quota regionale le eventuali perdite per le operazioni di rateizzazione fatte a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, delle cooperative e dei consorzi di cooperative agricole.

     La differenza tra la misura degli interessi dovuta dai debitori ai sensi del precedente art. 5 e quella spettante agli istituti ed enti creditori è esclusivamente a carico della quota regionale del fondo.

 

     Art. 14.

     All'onere di lire 20 miliardi, che, in applicazione della presente legge, graverà sull'esercizio in corso, si farà fronte, in deroga al limite di cui all'art. 2 della L. 3 gennaio 1961, n. 5, mediante contrazione di un prestito di pari importo con uno degli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, della durata massima di anni 6 e con la protrazione non eccedente gli anni cinque.

     Gli oneri derivanti alla Regione dal precedente comma saranno iscritti nel bilancio della Regione nella misura di lire 1 miliardo e 100 milioni all'anno per gli esercizi dal 1963-64 al 1967-68 e nella misura di lire 4 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1968-69 al 1973-74.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Art. 15.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[2] Per interpretazione autentica v. L.R. 22 aprile 1966, n. 6.