§ 2.13.27 - L.R. 21 aprile 1995, n. 35.
Universiadi estive 1997 e altre norme finanziarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:21/04/1995
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Reiscrizione in bilancio delle economie relative alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, sulle Universiadi estive del 1997.
Art. 2.  Spesa per il funzionamento dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 8 della legge regionale sulle Universiadi.
Art. 3.  Variazioni di bilancio.
Art. 4.  Reiscrizione in bilancio delle economie relative alle leggi sulle attività sportive.
Art. 5.  Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 2.13.27 - L.R. 21 aprile 1995, n. 35.

Universiadi estive 1997 e altre norme finanziarie.

(G.U.R. n. 22 del 26 aprile 1995).

 

Art. 1. Reiscrizione in bilancio delle economie relative alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, sulle Universiadi estive del 1997.

     1. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1994 sugli stanziamenti dei capitoli 48254, 87521 e 88260 dell'Amministrazione regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, relativi agli interventi di cui alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, costituiscono economie di spesa e sono reiscritte per le medesime finalità nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

     2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione relativo all'esercizio 1994.

     3. Il limite di impegno ventennale autorizzato dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, decorre dall'esercizio finanziario 1995.

 

     Art. 2. Spesa per il funzionamento dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 8 della legge regionale sulle Universiadi.

     1. Alle spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, si fa fronte con lo stanziamento autorizzato dall'articolo 3 della legge medesima.

 

     Art. 3. Variazioni di bilancio.

     1. In dipendenza dell'applicazione dell'articolo 1 sono introdotte nel bilancio della Regione, per l'anno finanziario 1995, le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Reiscrizione in bilancio delle economie relative alle leggi sulle attività sportive.

     1. Le somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 1994 sullo stanziamento del capitolo 48301 dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti relative agli interventi previsti dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72, dall'articolo 41 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, costituiscono economie di spesa e sono reiscritte per le medesime finalità nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1995.

     2. Le economie di cui al comma 1 formano oggetto di un apposito elenco da allegare al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1994.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo sono introdotte nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15. [1]

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Modifica l'art. 4, comma 1, della L.R. 11 maggio 1993, n. 15.