§ 2.13.11 - L.R. 28 marzo 1986, n. 18.
Contributi alle società sportive per la pubblicità di prodotti e attività siciliani.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.13 sport
Data:28/03/1986
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di utilizzare l'attività sportiva per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale, [...]
Art. 2.      Le società che hanno i requisiti previsti possono avanzare richiesta entro il mese di agosto di ogni anno per la stipula di convenzioni di cui all'art. 1, da valere per la stagione sportiva [...]
Art. 3.      La convenzione stabilirà la misura dei contributi da erogare alle società in relazione alla rilevanza del campionato a cui partecipano, al numero delle trasferte ed alle relative percorrenze [...]
Art. 4.      L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi a società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore [...]
Art. 5.      L'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente avviene con gli stessi criteri di cui all'art. 3, tenendo conto delle somme provenienti da sponsorizzazioni
Art. 6.      L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge rimane subordinata alla dimostrazione che le società abbiano mantenuto, nel corso della stagione agonistica, i prezzi dei biglietti nei [...]
Art. 7.      Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8
Art. 8.      Per ciascuna delle finalità previste dagli articoli 1 e 4 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 2.13.11 - L.R. 28 marzo 1986, n. 18.

Contributi alle società sportive per la pubblicità di prodotti e attività siciliani.

(G.U.R. n. 14 del 29 marzo 1986)

 

Art. 1.

     Allo scopo di utilizzare l'attività sportiva per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche siciliane e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale, I`Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a stipulare convenzioni con società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico della massima serie.

 

     Art. 2.

     Le società che hanno i requisiti previsti possono avanzare richiesta entro il mese di agosto di ogni anno per la stipula di convenzioni di cui all'art. 1, da valere per la stagione sportiva successiva, proponendo la produzione o località che intendono propagandare.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti può richiedere modifiche alla proposta nel quadro di un piano di propaganda che tenga conto delle principali esigenze del turismo.

 

     Art. 3.

     La convenzione stabilirà la misura dei contributi da erogare alle società in relazione alla rilevanza del campionato a cui partecipano, al numero delle trasferte ed alle relative percorrenze chilometriche realizzate fuori dell'ambito regionale ed al numero degli atleti componenti le squadre.

 

     Art. 4.

     L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi a società sportive siciliane che partecipano a campionati nazionali del settore professionistico ovvero a campionati nazionali del settore dilettantistico purché della massima serie che propagandano attività e produzioni di rilevanza regionale realizzate in Sicilia nei settori dell'industria, commercio, artigianato, agricoltura e turistico-alberghiero.

 

     Art. 5.

     L'erogazione dei contributi di cui all'articolo precedente avviene con gli stessi criteri di cui all'art. 3, tenendo conto delle somme provenienti da sponsorizzazioni [1].

 

     Art. 6.

     L'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge rimane subordinata alla dimostrazione che le società abbiano mantenuto, nel corso della stagione agonistica, i prezzi dei biglietti nei limiti raccomandati dalle competenti federazioni sportive.

 

     Art. 7.

     Le modalità per la definizione dei criteri e del piano di riparto sono quelle previste dall'art. 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

 

     Art. 8.

     Per ciascuna delle finalità previste dagli articoli 1 e 4 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1986.

     All'onere di lire 3.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della regione per l'anno finanziario 1986, codice pluriennale 07.09 «Attività ed interventi vari conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza».

     Gli oneri ricadenti negli anni successivi saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 15 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 51.