§ 34.2.43 - D.L. 29 settembre 2008, n. 150.
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:29/09/2008
Numero:150


Sommario
Art. 1.  Partecipazione italiana a missioni internazionali
Art. 2.  Copertura finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 34.2.43 - D.L. 29 settembre 2008, n. 150. [1]

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.

(G.U. 30 settembre 2008, n. 229)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonchè relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali UNIFIL, ALTHEA, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH e alla missione in Libia, nonchè a consentire la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari dell'OSCE in Georgia e, altresì, a corrispondere ad esigenze sopravvenute nell'ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo e Kosovo e delle attività in Iraq;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Partecipazione italiana a missioni internazionali

     1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 112.542.774 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego del gruppo navale European Maritime Force (EUROMARFOR), di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

     2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 9.668.523 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

     3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 8.310.451 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettere a) e d), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008 e la diaria è calcolata, per l'intero anno 2008, con riferimento a quella prevista per la Repubblica democratica del Congo.

     4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° settembre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 99.999 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari dell'OSCE in Georgia. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

     5. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 417.102 per la partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

     6. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 12.373.484 per la partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

     7. E' autorizzata, per l'anno 2008, l'ulteriore spesa di euro 1.384.978 per la partecipazione italiana alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

     8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.516.046 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia, in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

     9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 121.387 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008. Al personale si applica l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

     10. E' autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 1.300.000 per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.

     11. Si applicano l'articolo 4, commi da 4 a 8 e 10, e gli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

     12. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, dopo le parole «Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «e del Corpo della guardia di finanza».

 

     Art. 2. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 1, comma 12, pari complessivamente a euro 147.734.744 per l'anno 2008, si provvede:

     a) quanto a euro 5.176.102, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

     b) quanto a euro 87.867.642, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     c) quanto a euro 13.257.000, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     d) quanto a euro 20.800.000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

     e) quanto a euro 20.634.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:  Ministero dell'economia e delle finanze 1.155.000; Ministero della giustizia 706.000; Ministero degli affari esteri 11.478.000; Ministero della pubblica istruzione 2.457.000; Ministero dell'interno 815.000; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 130.000; Ministero per i beni e le attività culturali 1.618.000; Ministero della salute 449.000; Ministero dei trasporti 841.000; Ministero dell'università e della ricerca 985.000.

     2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 12, valutato in euro 15.358 per l'anno 2008, in euro 15.014 per l'anno 2009 ed in euro 37.508 a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 1 dicembre 2008, n. 281). L'art. 1 della L. 20 novembre 2008, n. 183 ha disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.