§ 34.2.10 - Legge 3 agosto 1998, n. 270.
Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:03/08/1998
Numero:270


Sommario
Art. 1.      1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla presenza di un contingente militare [...]
Art. 2.      1. In concorso alle operazioni militari del contingente di cui all'articolo 1, è autorizzata la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (Multinational [...]
Art. 3.      1. Il termine previsto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla partecipazione del contingente [...]
Art. 4.      1. Il termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla permanenza del contingente [...]
Art. 5.      1. In concorso alle operazioni militari e nel quadro delle attività di cooperazione ed assistenza in Albania per la riorganizzazione delle Forze di polizia, è autorizzata la partecipazione di [...]
Art. 6.      1. Nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di beni e servizi, ad eccezione dei sistemi d'arma, alle Autorità o ai Paesi interessati [...]
Art. 7.      1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 75.000 milioni per l'anno 1998, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Art. 9.      1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, nell'ambito delle missioni di [...]


§ 34.2.10 - Legge 3 agosto 1998, n. 270. [1]

Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali.

(G.U. 10 agosto 1998, n. 185)

 

     Art. 1.

     1. Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla presenza di un contingente militare delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, è prorogato fino al 26 dicembre 1998 [2] .

     2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428.

 

          Art. 2.

     1. In concorso alle operazioni militari del contingente di cui all'articolo 1, è autorizzata la partecipazione di un contingente dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU (Multinational Specialized Unit) fino al 26 dicembre 1998 [3] .

     2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'articolo 1.

     3. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti nel comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle norme di legge vigenti e della contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un volume complessivo di lire 10.000 milioni.

 

          Art. 3.

     1. Il termine previsto dall'articolo 3 bis del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla partecipazione del contingente di trentuno unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), è prorogato fino al 26 dicembre 1998 [4] .

     2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste per il personale di cui all'articolo 1.

 

          Art. 4.

     1. Il termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla permanenza del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia (IPTF), è prorogato fino al 26 dicembre 1998 [5] .

     2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

 

          Art. 5.

     1. In concorso alle operazioni militari e nel quadro delle attività di cooperazione ed assistenza in Albania per la riorganizzazione delle Forze di polizia, è autorizzata la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri, in qualità di addestratori, alla missione MAPE (Multinational Advisory Police Element) fino al 26 dicembre 1998 [6] .

     2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste dal comma 2 dell'articolo 4.

 

          Art. 6.

     1. Nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di beni e servizi, ad eccezione dei sistemi d'arma, alle Autorità o ai Paesi interessati alle operazioni NATO nei territori della ex Jugoslavia, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42.

 

          Art. 7.

     1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

     2. Al personale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

          Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 75.000 milioni per l'anno 1998, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     2. All'onere derivante dall'articolo 2, valutato in lire 16.880 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 6.987 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 9.893 milioni, quello relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. All'onere derivante dall'articolo 3, valutato in lire 1.539 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. All'onere derivante dall'articolo 4, valutato in lire 984 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     5. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in lire 215 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 4 e 5.

     2. L'efficacia delle disposizioni della presente legge decorre dal 30 giugno 1998.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 bis della L. 28 gennaio 1999, n. 12.

[3] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 bis della L. 28 gennaio 1999, n. 12 e l'art. 1 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180.

[4] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 quinquies del D.L. 28 gennaio 1999, n. 12.

[5] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 sexies del D.L. 28 gennaio 1999, n. 12.

[6] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 3 quater del D.L. 28 gennaio 1999, n. 12 e l'art. 1 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180.