§ 98.1.27141 - Legge 13 marzo 1998, n. 42.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/03/1998
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della [...]


§ 98.1.27141 - Legge 13 marzo 1998, n. 42. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina.

(G.U. 14 marzo 1998, n. 61)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonché proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1998, N. 1.

     Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis. - 1. Il termine di scadenza relativo alla partecipazione del contingente di 31 unità di militari italiani al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron (Temporary International Presence in Hebron - TIPH), previsto dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 439, è prorogato al 30 luglio 1998.

     2. Al personale appartenente al contingente militare di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1997, n. 439.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.261 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Al titolo è aggiunto il seguente periodo: "Proroga della partecipazione italiana al gruppo di osservatori temporanei ad Hebron".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.