§ 34.2.5 - D.L. 30 dicembre 1993, n. 551.
Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.2 missioni internazionali
Data:30/12/1993
Numero:551


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico, [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Al fine di concorrere alla progressiva rinascita delle istituzioni della Somalia ed alla realizzazione di condizioni minime di sicurezza che favoriscano il processo di riconciliazione [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 34.2.5 - D.L. 30 dicembre 1993, n. 551. [1]

Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico.

(G.U. 30 dicembre 1993, n. 305)

 

     Art. 1. [2]

     1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico è attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

     3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computo per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

     4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

     5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

 

          Art. 2.

     1. E' autorizzata la cessione gratuita di mezzi, materiali, supporto logistico e servizi che si rendesse necessaria ai Paesi interessati alle operazioni umanitarie in Somalia e in Mozambico, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

 

          Art. 3. [3]

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia e in Mozambico, valutato in lire 243.791,6 milioni per l'anno 1994, si provvede nei limiti della disponibilità di bilancio del Ministero della difesa.

 

          Art. 4.

     1. Al fine di concorrere alla progressiva rinascita delle istituzioni della Somalia ed alla realizzazione di condizioni minime di sicurezza che favoriscano il processo di riconciliazione nazionale e l'attuazione dei programmi di assistenza umanitaria, l'Italia, in adesione al programma elaborato dalle Nazioni Unite, fornisce un contributo alla ricostituzione di un Corpo di polizia nazionale somala inviando qualificati istruttori, nonché provvedendo alla cessione a titolo gratuito di materiale di addestramento ed equipaggiamento di dotazione.

     2. Al relativo onere, pari a lire 7 miliardi per l'anno 1994, si provvede con utilizzo parziale delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 2042 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 22 febbraio 1994, n. 125. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.