| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Sicilia | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.6 enti locali: ordinamento | 
| Data: | 09/12/1996 | 
| Numero: | 45 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il riassorbimento previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, deve intendersi nel senso che va attuato nel caso si verifichino vacanze in posti di qualifica [...] | 
| Art. 2. 1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 35 è ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997. | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. | 
§ 1.6.112 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 45.
Norme di interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7, riguardante inquadramento di personale negli enti locali e dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, concernente il rinnovo dei CO.RE.CO.. Proroga del termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 1995.
(G.U.R. 14 dicembre 1996, n. 62).
     1. Il riassorbimento previsto dall'articolo 3, comma 3, della 
     1. Il termine previsto dall'articolo 5 della 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della