§ 1.6.114 - L.R. 30 gennaio 1997, n. 3.
Proroga del termine di decadenza dei Comitati regionali di controllo e modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1991, n. 44, 12 novembre 1996, n. 41 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:30/01/1997
Numero:3


Sommario
Art. 1.      1. E' abrogato l'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 45.
Art. 2.      1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.
Art. 3.      1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, non opera per i presidenti ed i componenti delle sezioni provinciali eletti alla sezione centrale.
Art. 4.      1. Nelle more dell'approvazione della legge che definisce i criteri per le nomine dei consigli di amministrazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1997, l'amministrazione dell'Ente acquedotti [...]
Art. 5.      1. E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33. Pertanto si applica la disciplina di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34.
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.114 - L.R. 30 gennaio 1997, n. 3.

Proroga del termine di decadenza dei Comitati regionali di controllo e modifiche alle leggi regionali 3 dicembre 1991, n. 44, 12 novembre 1996, n. 41 e 9 dicembre 1996, n. 45. Norme per l'affidamento a commissari straordinari dell'amministrazione di enti. Modifica alla legge regionale 23 maggio 1991, n. 33.

(G.U.R. 1 febbraio 1997, n. 6).

 

Art. 1.

     1. E' abrogato l'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 45.

     2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, così come sostituito dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è aggiunto il seguente comma 3 bis:

     (Omissis).

     3. Entro tale termine deve procedersi all'integrale rinnovo del medesimo organo di controllo.

     4. Restano salvi i provvedimenti di controllo adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. E' abrogato il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41.

 

     Art. 3.

     1. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, non opera per i presidenti ed i componenti delle sezioni provinciali eletti alla sezione centrale.

 

     Art. 4.

     1. Nelle more dell'approvazione della legge che definisce i criteri per le nomine dei consigli di amministrazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1997, l'amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), dello Ente per lo sviluppo agricolo (E.S.A.), dell'Azienda siciliana trasporti (A.S.T.) e dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) è affidata a commissari straordinari.

     2. I commissari straordinari di cui al primo comma sono nominati dal Presidente della Regione su proposta degli Assessori regionali preposti ai rami di Amministrazione di relativa competenza.

 

     Art. 5.

     1. E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33. Pertanto si applica la disciplina di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.