§ 1.4.84 - L.R. 17 ottobre 1977, n. 87.
Norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:17/10/1977
Numero:87


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1976, per ogni triennio, il Presidente della Regione esaminerà con i rappresentanti delle maggiori confederazioni sindacali le questioni comunque interessanti il [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1977 le retribuzioni iniziali mensili nette relative a ciascuna classe di stipendio del personale dell'Amministrazione regionale di cui ai ruoli istituiti dalla L.R. [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1976 al personale di cui al precedente articolo, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, secondo i tempi di permanenza indicati [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Il personale di cui al precedente art. 2 - in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - può chiedere il congiungimento, ai fini di previdenza e di quiescenza, dei servizi [...]
Art. 7.      L'art. 6 della L.R. 1° agosto 1974, n. 34, non si applica al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e già inquadrato nella qualifica di archivista-dattilografo.
Art. 8.      Tutti i miglioramenti economici conseguenti all'applicazione della presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 1977.
Art. 9.      Ai titolari di pensioni e di assegni vitalizi è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1977, un aumento in ogni caso non superiore a lire 23.000 mensili nette, ragguagliate alla misura massima [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in lire 3.800 milioni, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio [...]
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.84 - L.R. 17 ottobre 1977, n. 87.

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 22 ottobre 1977, n. 48).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976, per ogni triennio, il Presidente della Regione esaminerà con i rappresentanti delle maggiori confederazioni sindacali le questioni comunque interessanti il personale

dell'Amministrazione regionale con particolare riferimento allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1977 le retribuzioni iniziali mensili nette relative a ciascuna classe di stipendio del personale dell'Amministrazione regionale di cui ai ruoli istituiti dalla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte e modificazioni, sono aumentate di lire 23.000 nette.

 

     Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976 al personale di cui al precedente articolo, ai fini dell'attribuzione delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, secondo i tempi di permanenza indicati nella tabella N e relative note di cui all'art. 8 della L.R. 1° agosto 1974, n. 30, non si applicano le riduzioni di anzianità previste dai primi tre periodi del secondo comma dell'art. 75 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e dall'art. 5, ultimo comma, della L.R. 1° agosto 1974, n. 34.

     Restano ferme le disposizioni contenute nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 75 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

     Per il personale transitato in qualifiche superiori ai sensi della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, con provvedimenti aventi efficacia anteriore al 1° gennaio 1976, la decorrenza degli effetti delle disposizioni di cui al primo comma retroagisce al giorno precedente alla data di efficacia dei provvedimenti stessi.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     Il personale di cui al precedente art. 2 - in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge - può chiedere il congiungimento, ai fini di previdenza e di quiescenza, dei servizi previsti dall'art. 83 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, con le medesime modalità in esso previste.

 

     Art. 7.

     L'art. 6 della L.R. 1° agosto 1974, n. 34, non si applica al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e già inquadrato nella qualifica di archivista-dattilografo.

     Ai fini del conseguimento delle successive classi di stipendio si applicano al predetto personale le norme dell'art. 5, penultimo comma, della L.R. 1° agosto 1974, n. 34.

 

     Art. 8.

     Tutti i miglioramenti economici conseguenti all'applicazione della presente legge avranno decorrenza dal 1° gennaio 1977.

 

     Art. 9.

     Ai titolari di pensioni e di assegni vitalizi è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1977, un aumento in ogni caso non superiore a lire 23.000 mensili nette, ragguagliate alla misura massima della pensione.

     Ai titolari di assegni vitalizi e di pensioni in misura inferiore alla massima l'ammontare del predetto aumento è ragguagliato alla percentuale della retribuzione che ha determinato il trattamento di quiescenza attribuito.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai titolari di pensioni o assegni attribuiti con decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1976.

 

     Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in lire 3.800 milioni, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno medesimo.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Con sentenza Corte Cost. n. 21 del 1978 l'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 L.R. 28 maggio 1979, n. 114.