§ 1.4.71 - L.R. 1 agosto 1974, n. 34.
Soppressione delle scuole professionali regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:01/08/1974
Numero:34


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le scuole professionali istituite ai sensi della L.R. 15 luglio 1950, n. 63, e successive [...]
Art. 2.      L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, entro il termine di 6 mesi dalla data prevista all'art. 1, a tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione [...]
Art. 3.      A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppresso il ruolo delle scuole professionali regionali, istituito con la L.R. 9 aprile [...]
Art. 4.      Il personale di cui al precedente art. 3, in possesso delle qualifiche previste dalla L.R. 15 luglio 1950, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, assumerà, all'atto dell'inquadramento [...]
Art. 5.      Al personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti è attribuito il trattamento economico previsto dalla tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni ed [...]
Art. 6.      Al personale sprovvisto del titolo di studio prescritto per la qualifica attribuita a norma dei precedenti artt. 4 e 5 non vengono riconosciute le ulteriori classi di stipendio.
Art. 7.      Per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni previste per i dipendenti dell'Amministrazione [...]
Art. 8.      Per il collocamento a riposo del personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dettate dalla L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9.      Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni ed aggiunte, nonché le altre disposizioni concernenti il [...]
Art. 10.      All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge previsto in lire 300 milioni e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del [...]
Art. 11.      A decorrere dalla data indicata all'art. 1 sono abrogate tutte le disposizioni concernenti le scuole professionali regionali incompatibili con quelle della presente legge.


§ 1.4.71 - L.R. 1 agosto 1974, n. 34.

Soppressione delle scuole professionali regionali.

(G.U.R. 17 agosto 1974, n. 39).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le scuole professionali istituite ai sensi della L.R. 15 luglio 1950, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, entro il termine di 6 mesi dalla data prevista all'art. 1, a tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione delle scuole professionali, nonché alla liquidazione degli oneri derivanti dal funzionamento e dalla soppressione delle scuole stesse, anche se disposta anteriormente alla data del 1° ottobre 1974, purché derivanti da regolari impegni.

     Alla scadenza del termine previsto nel precedente comma, le residue operazioni verranno effettuate direttamente dall'Assessorato regionale delle finanze.

     Il materiale didattico e di arredamento delle soppresse scuole professionali viene destinato, d'intesa con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, in uso temporaneo, prioritariamente ai centri di addestramento professionale agenti in Sicilia, agli istituti professionali di Stato ed ai comuni.

 

     Art. 3.

     A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppresso il ruolo delle scuole professionali regionali, istituito con la L.R. 9 aprile 1959, n. 13, e successive modifiche.

     Il personale già immesso nel soppresso ruolo delle scuole professionali è inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale.

     In detto ruolo è, altresì, inquadrato il personale non di ruolo che si trovi in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che sia stato assunto nelle scuole professionali regionali posteriormente al 30 settembre 1959 e fino al 30 settembre 1964.

 

     Art. 4.

     Il personale di cui al precedente art. 3, in possesso delle qualifiche previste dalla L.R. 15 luglio 1950, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, assumerà, all'atto dell'inquadramento nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale, le qualifiche previste dalla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, secondo le corrispondenze di qualifica di cui appresso:

     - direttore (preside-direttore amministrativo, direttore, direttore tecnico): dirigente;

     - insegnante di cultura generale, insegnante di materie speciali, capotecnico, segretario: assistente;

     - applicato di segreteria e istruttore pratico: archivista- dattilografo;

     - bidello: commesso, agente tecnico, operaio.

 

     Art. 5.

     Al personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti è attribuito il trattamento economico previsto dalla tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

     All'atto dell'inquadramento nel ruolo amministrativo

dell'Amministrazione regionale al personale di cui alla presente legge è

attribuito il trattamento economico equivalente a quello goduto o maturato

in conformità delle corrispondenze previste dalla tabella O annessa alla

citata L. n. 7 del 1971, sostituendo alla previsione concernente la ex

carriera del personale ausiliario, compresi gli agenti tecnici e gli

operai, la seguente:

     «Bidelli:

     ex coeff. 151: retribuzione della qualifica di commesso, agente tecnico ed operaio alla classe di stipendio iniziale;

     ex coeff. 157: retribuzione della qualifica di commesso, agente tecnico ed operaio alla classe di stipendio prevista dopo due anni;

     ex coeff. 159: retribuzione della qualifica di commesso, agente tecnico ed operaio alla classe di stipendio prevista dopo sei anni».

     Per il personale proveniente dall'ex coeff. 450 la corrispondenza si determina, ai sensi dell'art. 76 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, riducendo del 10% il trattamento previsto per l'ex coeff. 500.

     Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva utile per il conseguimento delle classi di stipendio previste dalla tabella N citata, il servizio prestato presso le soppresse scuole professionali regionali si valuta per intero se di ruolo o ridotto al 50% se non di ruolo.

     Nella prima applicazione della presente legge l'anzianità posseduta e valutata ai sensi del comma precedente può essere utilizzata solo per il passaggio alla classe di stipendio successiva a quella corrispondente al coefficiente posseduto. Per il passaggio alle successive classi di stipendio l'anzianità residua sarà utilizzata per il 50%.

 

     Art. 6.

     Al personale sprovvisto del titolo di studio prescritto per la qualifica attribuita a norma dei precedenti artt. 4 e 5 non vengono riconosciute le ulteriori classi di stipendio.

     Fino al compimento del 23° anno di servizio, a tale personale vengono attribuiti scatti biennali del 2,50% e dopo il compimento del 23° anno di servizio scatti biennali del 4%.

 

     Art. 7.

     Per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni previste per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

     Il servizio prestato nel soppresso ruolo delle scuole professionali è valido ai fini di quanto previsto nel comma precedente.

     Agli stessi fini il personale di cui alla presente legge può, altresì, riscattare in tutto od in parte il servizio non di ruolo prestato presso l'Amministrazione regionale, ivi compreso quello prestato presso le scuole professionali regionali.

     Per i servizi non di ruolo indicati nell'art. 6 della L.R. 22 giugno 1960, n. 21, per il riscatto dei quali sia stata esercitata da parte degli interessati la relativa facoltà, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda di riscatto.

     Il servizio prestato dal 1° gennaio 1963 al 30 settembre 1967 dal personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 16 giugno 1965, n. 15, è riconosciuto utile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, sulla base dei relativi contributi già versati al fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione.

 

     Art. 8.

     Per il collocamento a riposo del personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dettate dalla L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

     Il personale proveniente dalle qualifiche di preside-direttore amministrativo, direttore, direttore tecnico, insegnante e capotecnico che, alla data indicata all'art. 1, abbia compiuto il 65° anno di età ma non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento del minimo di pensione, è trattenuto in servizio, a domanda, fino al raggiungimento del suindicato minimo.

 

     Art. 9.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni ed aggiunte, nonché le altre disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 10.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge previsto in lire 300 milioni e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     Agli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati alle spese per il personale delle scuole professionali per l'anno 1974.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi si provvede con le disponibilità derivanti, in dipendenza dell'applicazione della presente legge, dalla cessazione di tutte le spese autorizzate per l'istruzione professionale.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11.

     A decorrere dalla data indicata all'art. 1 sono abrogate tutte le disposizioni concernenti le scuole professionali regionali incompatibili con quelle della presente legge.