§ 2.10.101 - L.R. 22 giugno 1960, n. 21.
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 9 aprile 1959.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:22/06/1960
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Nella prima applicazione della presente legge, per l'inquadramento degli istruttori pratici, si prescinde dal titolo di studio purché si siano esplicate lodevolmente le mansioni del posto, per [...]
Art. 3.      Gli anni di servizio prestati nelle scuole professionali regionali, anche con mansioni diverse, saranno valutati ai fini preferenziali della graduatoria.
Art. 4.      Agli effetti dell'inquadramento definitivo, le graduatorie finali di cui alla presente legge, avranno validità fino a quando i vincitori saranno assorbiti nei posti che si renderanno comunque [...]
Art. 5.      Le tabelle A e B allegate alla presente legge integrano e modificano, agli effetti rispettivamente della definizione degli organici e dello sviluppo di carriera del personale, le corrispondenti [...]
Art. 6.      Al personale che sarà inquadrato in base ai predetti concorsi, il servizio prestato per incarico presso le scuole professionali regionali sarà riconosciuto utile ai fini del trattamento [...]
Art. 7.      Al maggior onere di L. 16.200.000 di cui alla tabella B derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio utilizzando le disponibilità di cui al cap. 38 [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 2.10.101 - L.R. 22 giugno 1960, n. 21.

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 9 aprile 1959.

(G.U.R. 25 giugno 1960, n. 25).

 

Art. 1. [1].

 

     Art. 2.

     Nella prima applicazione della presente legge, per l'inquadramento degli istruttori pratici, si prescinde dal titolo di studio purché si siano esplicate lodevolmente le mansioni del posto, per almeno un intero anno scolastico.

     Per i capi tecnici, laddove manchino aspiranti muniti del titolo legale di studio, si prescinde dal titolo stesso purché sia stato svolto lodevole servizio presso le Scuole Professionali regionali.

     Ai concorsi per insegnanti di cultura generale, saranno ammessi gli aspiranti muniti di diploma magistrale o laurea in lettere.

     Ai concorsi per insegnanti di merceologia saranno ammessi anche gli aspiranti muniti di laurea in chimica o farmacia.

     Nella prima applicazione della presente legge per il posto di direttore tecnico delle scuole alberghiere si prescinde dal titolo di studio.

 

     Art. 3.

     Gli anni di servizio prestati nelle scuole professionali regionali, anche con mansioni diverse, saranno valutati ai fini preferenziali della graduatoria.

 

     Art. 4.

     Agli effetti dell'inquadramento definitivo, le graduatorie finali di cui alla presente legge, avranno validità fino a quando i vincitori saranno assorbiti nei posti che si renderanno comunque disponibili.

     Fino al loro assorbimento nei posti di organico i candidati compresi nelle suddette graduatorie saranno trattenuti in servizio.

 

     Art. 5.

     Le tabelle A e B allegate alla presente legge integrano e modificano, agli effetti rispettivamente della definizione degli organici e dello sviluppo di carriera del personale, le corrispondenti tabelle allegate alla legge regionale 9 aprile 1959, n. 13.

 

     Art. 6.

     Al personale che sarà inquadrato in base ai predetti concorsi, il servizio prestato per incarico presso le scuole professionali regionali sarà riconosciuto utile ai fini del trattamento economico e di quiescenza, sempre che sia stato lodevole e risulti comprovato da atti della pubblica amministrazione.

     Indipendentemente dal riconoscimento di cui al comma precedente, sarà riconosciuto utile agli stessi effetti il servizio prestato per incarico presso le scuole di Stato nella misura prevista dalla legislazione nazionale.

 

     Art. 7.

     Al maggior onere di L. 16.200.000 di cui alla tabella B derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio utilizzando le disponibilità di cui al cap. 38 dell'esercizio finanziario 1959-60.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabella

     (Omissis).

 

 


[1] Modifica l'art. 3 della L.R. 9 aprile 1959, n. 13.