§ 2.10.90 - L.R. 9 aprile 1959, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della scuola professionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:09/04/1959
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.


§ 2.10.90 - L.R. 9 aprile 1959, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della scuola professionale.

(G.U.R. 18 aprile 1959, n. 23).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

     Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo vengono ricoperti mediante concorso speciale per titoli, riservato al personale in servizio presso le scuole professionali regionali alla chiusura dell'anno scolastico 1958-59.

     In base al predetto concorso, il personale sarà inquadrato con la qualifica attualmente rivestita anche se il titolo di studio posseduto dà accesso ad un posto superiore.

     I concorsi che dovranno espletarsi entro il 15 settembre 1960, si svolgeranno secondo le norme che saranno determinate mediante regolamento esecutivo da emanarsi da parte del Governo regionale.

     Entro la stessa data il Governo regionale è tenuto ad emanare anche il Regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 aprile 1959, n. 13.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabelle

     (Omissis).

 

 


[1] Modifica l'art. 17 della L.R. 15 luglio 1950, n. 63.

[2] Modifica la L.R. 15 luglio 1950, n. 63.

[3] Articolo così modificato ed integrato per effetto dell'art. 1 della L.R. 22 giugno 1960, n. 21.