§ 5.2.197 - L.R. 24 gennaio 2008, n. 1.
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2008 e disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:24/01/2008
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Esercizio provvisorio
Art. 2.  Disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.2.197 - L.R. 24 gennaio 2008, n. 1.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2008 e disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007.

(B.U. 25 gennaio 2008, n. 3)

 

Art. 1. Esercizio provvisorio

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2008 per un periodo non superiore a un mese, dal 1° al 31 gennaio 2008.

2. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge n. 11 del 2006, gli impegni e i pagamenti di spesa non possono superare un dodicesimo dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa della proposta di bilancio per l’anno 2008 presentato al Consiglio regionale.

3. Gli impegni e i pagamenti di spesa disposti sul conto dei residui prescindono dalla limitazione di cui al comma 2.

4. Il limite di cui al comma 2 non si applica, altresì, alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all’entità e alla scadenza delle erogazioni.

5. Il limite di cui al comma 2 non si applica, infine, ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti di cui all’articolo 26 della legge regionale n. 11 del 2006, nonché agli altri fondi di riserva di cui all’articolo 24 della stessa legge regionale.

     Art. 2. Disposizioni per la chiusura dell’esercizio 2007

1. Le somme stanziate nell’esercizio 2007 quali cofinanziamento regionale alla programmazione comunitaria e statale per gli anni 2007-2013 permangono nel conto dei residui per essere utilizzate, per le finalità per le quali furono stanziate, nell’esercizio 2008 (UPB S08.01.003).

2. Le somme sussistenti in conto competenza e in conto residui del bilancio della Regione destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nei programmi integrati d’area di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d’area), e degli interventi inclusi nella programmazione negoziata sono conservati in conto residui per essere utilizzati nell’esercizio successivo.

3. Le risorse stanziate nell’esercizio 2007 e successivi e quelle sussistenti nel conto dei residui dei capitoli SC01.0216 (UPB S01.02.003) e SC04.1919 (UPB S04.08.007) al 31 dicembre 2007 destinate alla contrattazione collettiva, permangono, qualora non impegnate, in conto residui sino al loro completo utilizzo.

4. Le somme stanziate nel bilancio della Regione per l’anno 2007 destinate agli interventi relativi al settore della pesca e quelle di cui al capitolo SC07.0603 (UPB S07.06.001), non impegnate nello stesso anno, permangono nel conto dei residui per essere utilizzate, per le medesime finalità, nell’esercizio successivo.

5. I termini di utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 21 (Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2007 e disposizioniper la chiusura dell’esercizio 2006), sono prorogati all’anno 2008.

6. Gli stanziamenti di cui all’articolo 28, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2007 non utilizzati nell’esercizio 2007 sono conservati in conto residui per essere destinati, nell’esercizio 2008, ad assicurare la continuità dei servizi relativi alla gestione del patrimonio culturale di cui all’articolo 23, comma 7, della legge regionale 4 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo).

7. L’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 15, comma 8, lettera b), punto 2), della legge regionale n. 2 del 2007 (UPB S04.05.002 - cap. SC04.1156) e le economie di spesa realizzate sull’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 24 dicembre 1998, n. 36 (Politiche attive sul costo del lavoro) (UPB S06.06.002 - cap. SC06.1543) sono utilizzate nell’esercizio 2008 per far fronte alle esigenze finanziarie relative alle attività di recupero, ripristino e valorizzazione di beni culturali, archeologici, storici e paesaggistici (UPB S04.06.005); l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 2008.