§ 29.4.66 - L. 9 gennaio 2006, n. 11.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:09/01/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 29.4.66 - L. 9 gennaio 2006, n. 11.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003.

(G.U. 19 gennaio 2006, n. 15)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a Roma il 27 ottobre 2003.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata al spesa di euro 305.650 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 328.175 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA DEL GUATEMALA [1]

 

     Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, (qui di seguito denominati le Parti" ), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonchè di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuirà ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

 

     ARTICOLO 1

     Le Parti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

     Le due Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

 

     ARTICOLO 2

     Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

     Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonchè nelle istituzioni scolastiche. mediante l'attivazione di Cattedre e corsi impartiti da Lettori e Conferenzieri.

 

     ARTICOLO 3

     Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazionì archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e dì esperti.

 

     ARTICOLO 4

     Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle formne di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

 

     ARTICOLO 5

     Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

 

     ARTICOLO 6

     Le Parti rafforzeranno altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

 

     ARTICOLO 7

     Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo.

 

     ARTICOLO 8

     Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

 

     ARTICOLO 9

     Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo.

 

     ARTICOLO 10

     Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti

 

     ARTICOLO 11

     Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

 

     ARTICOLO 12

     Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

 

     ARTICOLO 13

     Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonchè in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

 

     ARTICOLO 14

     Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente.

     Detta cooperazione sarà attuata attraverso visite di esperti dei due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attività concordata dalle Pari nell'ambito delle finalità dei presente Accordo.

     Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

 

     ARTICOLO 15

     Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonchè nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

 

     ARTICOLO 16

     Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

 

     ARTICOLO 17

     Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo.

     A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le parti. Qualora necessario entrambi le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

     Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale e derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di proprietà intellettuale.

     Le Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie fra gli Enti statali e pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

 

     ARTICOLO 18

     Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

 

     ARTICOLO 19

     Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento

     delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambi le Parti decidano diversamente.

     Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

     In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

     Fatto a Roma il 27 ottobre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.


[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 7 febbraio 2007 (Comunicato pubblicato nella G.U. 17 marzo 2007, n. 64).