§ 4.2.11 - L.R. 12 novembre 1982, n. 40.
Norme regionali per l'attuazione degli interventi urgenti per il


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:12/11/1982
Numero:40


Sommario
Art. 1.      La presente legge dà attuazione agli interventi previsti dalla l. 6 ottobre 1981, n. 568, e disciplina ogni altro intervento per consentire il completamento dei lavori di risanamento [...]
Art. 2.      Il comune di Tratalias è delegato all'adempimento degli interventi per il completamento della ricostruzione del nuovo centro abitato e delle relative opere di urbanizzazione primaria e [...]
Art. 3.      Le funzioni delegate ai sensi della presente legge devono essere esercitate in armonia con gli eventuali indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dalla Giunta regionale.
Art. 4.      In caso di inerzia, inadempienza o di gravi ritardi da parte del comune, l'Assessore regionale dei lavori pubblici invita l'ente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale può [...]
Art. 5.      Il comune di Tratalias nell'assumere gli atti e nell'eseguire le opere di cui alla presente legge deve fare espressa menzione della delega di cui è destinatario.
Art. 6.      Il comune di Tratalias provvede al coordinamento della progettazione e realizzazione degli edifici di qualsiasi natura e destinazione, compresa la redazione dei progetti esecutivi.
Art. 7.      Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune di Tratalias provvede alla formulazione ed all'adozione di un piano per il completamento dei lavori di ricostruzione e di [...]
Art. 8.      Per l'acquisizione definitiva dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, si applicano; in deroga alle norme vigenti in materia di espropriazioni [...]
Art. 9.      Per l'eventuale occupazione d'urgenza, preordinata alla definitiva acquisizione dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, si applicano, in [...]
Art. 10.      Stipulata la cessione volontaria di cui al precedente art. 8, comma nono, o intervenuto il decreto definitivo di esproprio di cui al comma quindicesimo dello stesso articolo, ovvero eseguita [...]
Art. 11.      I contributi di cui alla lett. a) dell'art. 1 della l. 6 ottobre 1981, n. 568, salvo quanto previsto agli artt. 18 e 19, sono attribuiti dall'Amministrazione comunale a coloro che occupano con [...]
Art. 12.      Le abitazioni ammissibili a contributo devono avere una superficie utile netta non inferiore a 60 mq. e non superiore a 125 mq.
Art. 13.      Al fine di completare la costruzione del nuovo centro abitato di Tratalias e la conseguente espropriazione degli edifici del vecchio centro, il comune riconosce agli aventi diritto l'intera [...]
Art. 14.      I contributi di cui all'art. 11 sono calcolati per una somma non superiore a lire 380.000 a mq. di superficie lorda coperta del solo alloggio.
Art. 15.      Ai proprietari di edifici nel vecchio centro abitato di Tratalias destinati, in tutto o in parte, ad attività commerciali, artigianali o agricole, è attribuito un contributo in misura pari al [...]
Art. 16.      Oltre al contributo di cui agli artt. 13, 15, 18 e 19 della presente legge, viene riconosciuto un ulteriore contributo in misura pari alle eventuali spese fiscali che gli interessati debbano [...]
Art. 17.      Al fine di realizzare economie di scala ed un più accelerato ed armonico completamento delle opere di ricostruzione dell'abitato di Tratalias, il comune, qualora gli aventi diritto ne facciano [...]
Art. 18.      In deroga a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 18 aprile 1975, n. 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente in proprietà, agli attuali assegnatari, gli alloggi di [...]
Art. 19.      Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 della l. 6 ottobre 1981, n. 568, si applicano anche per gli interventi costruttivi già attuati dall'Istituto autonomo per le case popolari [...]
Art. 20.      Nei casi di cui all'art. 19, è riconosciuto all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari un'ulteriore somma corrispondente ai canoni di locazione, per la parte di cui alla lett. a) [...]
Art. 21.      I proprietari degli edifici ubicati nel vecchio centro di Tratalias che occupano gli alloggi di cui ai precedenti artt. 19 e 20 in qualità di assegnatari nel nuovo centro devono consegnare al [...]
Art. 22.      Per le aree ove insistono le abitazioni individuate dal piano di cui all'art. 7 come recuperabili per il loro interesse storico-ambientale e per le quali viene conservata la destinazione a [...]
Art. 23.      Per un periodo non inferiore a 15 anni, a decorrere dalla data del rilascio del certificato di abitabilità, non possono essere alienati o locati gli alloggi destinati a civile abitazione ammessi [...]
Art. 24.      Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento delle somme a tale fine versate su un apposito conto corrente bancario intestato [...]
Art. 25.      Nel bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 4.2.11 - L.R. 12 novembre 1982, n. 40.

Norme regionali per l'attuazione degli interventi urgenti per il

completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias, di cui alla l. 6 ottobre 1981, n. 568.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     La presente legge dà attuazione agli interventi previsti dalla l. 6 ottobre 1981, n. 568, e disciplina ogni altro intervento per consentire il completamento dei lavori di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato di Tratalias, danneggiato dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dalla diga di Monte Pranu.

 

     Art. 2.

     Il comune di Tratalias è delegato all'adempimento degli interventi per il completamento della ricostruzione del nuovo centro abitato e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per il risanamento del vecchio centro, secondo quanto previsto dalla legge statale di cui all'articolo precedente e dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 3.

     Le funzioni delegate ai sensi della presente legge devono essere esercitate in armonia con gli eventuali indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dalla Giunta regionale.

     L'esercizio delle funzioni deve comunque ispirarsi ai seguenti criteri:

     - assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi;

     - garantire l'economicità e produttività degli interventi e la migliore esecuzione delle opere.

     L'Amministrazione regionale ed il comune di Tratalias sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

 

     Art. 4.

     In caso di inerzia, inadempienza o di gravi ritardi da parte del comune, l'Assessore regionale dei lavori pubblici invita l'ente a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale può essere provveduto in via sostitutiva, ad istanza dello stesso Assessorato, dai competenti organi di controllo di cui alla l.r. 23 ottobre 1978, n. 62.

     L'Assessore regionale dei lavori pubblici, ha, altresì facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti in corso d'opera, di natura sia tecnica che amministrativa, sulla corretta esecuzione dei lavori finanziati con la presente legge.

     Nei casi di persistente e grave violazione di legge e delle direttive regionali è disposta, con legge regionale, la revoca delle funzioni delegate con la presente legge.

 

     Art. 5.

     Il comune di Tratalias nell'assumere gli atti e nell'eseguire le opere di cui alla presente legge deve fare espressa menzione della delega di cui è destinatario.

 

     Art. 6.

     Il comune di Tratalias provvede al coordinamento della progettazione e realizzazione degli edifici di qualsiasi natura e destinazione, compresa la redazione dei progetti esecutivi.

     Per quanto attiene agli appalti, i collaudi ed i pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori, trovano applicazione, nei confronti del comune di Tratalias, le disposizioni di cui al Capo V della l.r. 6 settembre 1976, n. 45 in quanto applicabili.

     Per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo nonché di tutte quelle di cui all'art. 2 il comune di Tratalias è autorizzato ad avvalersi di consulenti e collaboratori esterni, nelle qualifiche, numero e per il tempo necessario giusta apposite convenzioni, nel rispetto anche del disposto dell'art. 3.

     Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo fanno carico ai fondi di cui all'art. 1 della l. 6 ottobre 1981, n. 568.

 

     Art. 7.

     Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune di Tratalias provvede alla formulazione ed all'adozione di un piano per il completamento dei lavori di ricostruzione e di risanamento igienico- urbanistico dell'abitato.

     Il piano dovrà contenere:

     a) l'individuazione delle aree residenziali urbanizzate da assegnare in proprietà ed a titolo gratuito in favore dei titolari del contributo di cui all'art. 1, lett. a), della l. 6 ottobre 1981, n. 568, ovvero in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 3 della predetta legge, qualora esistano richieste a tale fine;

     b) l'elenco nominativo delle famiglie residenti nel vecchio centro abitato, distinguendo quelle che occupano l'alloggio a titolo di proprietà da quelle che occupano l'alloggio in locazione;

     c) l'elenco nominativo degli emigrati in altre regioni italiane o all'estero e del relativo nucleo familiare proprietari di alloggi nel vecchio centro abitato;

     d) l'elenco nominativo delle famiglie residenti nel nuovo centro abitato, distinguendo quelle che possiedono una casa nel vecchio centro a titolo di proprietà e quelle che invece la occupavano a titolo di locazione nonché gli assegnatari di alloggi realizzati dalla regione e dall'Istituto autonomo per le case popolari;

     e) l'individuazione delle caratteristiche e della tipologia degli alloggi edificabili nelle aree assegnate, in relazione alla composizione di ogni nucleo familiare ed all'attività svolta dal capo famiglia ovvero da uno dei componenti il nucleo familiare;

     f) l'individuazione degli immobili che devono essere previa espropriazione, demoliti o recuperati per il loro interesse storico- ambientale nel vecchio centro abitato, con relativa destinazione. L'individuazione è fatta su elenco e planimetrie così redatte:

     - l'elenco riporta, per ciascuna unità immobiliare, i seguenti dati: proprietà catastale, proprietà effettiva, estremi completi di individuazione catastale, porzioni delle unità immobiliari soggette all'espropriazione, indennità di espropriazione determinata nel modo indicato nel successivo art. 9;

     - le planimetrie riportano, in scala adeguata, per ciascuna unità immobiliare, la configurazione ed i dati estratti dalla mappa del catasto terreni e/o del nuovo catasto edilizio urbano. Nell'ipotesi di fabbricati che non risultino censiti in catasto, il comune predispone gli elaborati tecnici necessari;

     g) la relazione tecnica di stima dell'immobile da espropriare portante l'ammontare delle relative indennità di esproprio determinate ai sensi dell'art. 6;

     h) l'individuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree del nuovo centro abitato che devono essere realizzate o completate, con l'indicazione delle priorità di intervento;

     i) ogni altra indicazione utile per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

     Alla formulazione ed all'adozione del piano di cui al comma precedente provvede il Consiglio comunale di Tratalias, sulla base delle proposte di una Commissione composta dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, e da 4 rappresentanti del Consiglio comunale, di cui uno della minoranza.

     Il piano può essere modificato ed integrato con le procedure di cui al presente articolo e costituisce lo strumento di riferimento per gli interventi che il comune è chiamato ad attuare.

     Il piano viene trasmesso entro 30 giorni dalla sua adozione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici. Esso viene approvato e reso esecutivo con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, entro 60 giorni dal ricevimento.

     Con tale provvedimento vengono altresì fissati ai sensi della l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, i quattro termini d'inizio e compimento dei lavori e delle espropriazioni.

 

TITOLO II

PROCEDURE ESPROPRIATIVE

 

     Art. 8.

     Per l'acquisizione definitiva dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, si applicano; in deroga alle norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità, le disposizioni contenute nel presente articolo.

     In sede di adozione, ed approvazione del piano di cui al precedente art. 7, le indennità di espropriazione dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, sono calcolate in misura pari al valore locativo delle stesse, determinato secondo i criteri previsti dagli artt. da 12 a 21 della l. 27 luglio 1978, n. 392, e dal presente articolo.

     Per la determinazione delle indennità di cui al comma precedente i coefficienti correttivi di cui all'art. 15 della predetta l. n. 392, vengono così ridefiniti in misura unica per tutte le abitazioni da indennizzare:

     a) tipologia: 1,05;

     b) classe demografica: 0,80;

     c) ubicazione: 1;

     d) livello di piano: 0,90.

     Per quanto attiene alla vetustà, si applicano i seguenti coefficienti, per tutto l'arco di tempo come di seguito considerato:

     - 1 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate dopo l'anno 1970;

     - 0,80 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate tra l'anno 1951 e l'anno 1970;

     - 0,60 per abitazioni costruite o integralmente ristrutturate prima dell'anno 1951.

     Rimangono invariati i coefficienti di cui all'art. 21 della l. 27 luglio 1978, n. 392, relativi allo stato di conservazione e manutenzione.

     Alle indennità risultanti dal calcolo di cui ai commi precedenti, è applicata una maggiorazione del 25%.

     Il Sindaco del comune di Tratalias deposita presso la Segreteria del comune medesimo, entro 30 giorni dalla data di approvazione del piano di cui al precedente art. 7 medesimo, lett. f) e g).

     Il Sindaco provvede quindi a comunicare l'avvenuto deposito agli interessati, mediante avviso notificato tramite messo comunale, e ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo comunale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, parte terza.

     Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso predetto nel Bollettino Ufficiale, il Sindaco stipulerà, con atto in forma pubblica amministrativa rogato dal Segretario comunale le cessioni volontarie degli immobili espropriandi i cui proprietari ne abbiano fatto richiesta nel termine predetto.

     Decorso lo stesso termine, il Sindaco, relativamente ai soli immobili i cui proprietari non abbiano chiesto di stipulare con il comune medesimo la cessione volontaria degli stessi, provvede a trasmettere al Presidente della Giunta regionale gli atti depositati e le eventuali osservazioni presentate dagli interessati, compiutamente controdedotte dal comune medesimo.

     Il Presidente della Giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, decide sulle osservazioni e ridetermina, sempre ai sensi del secondo comma del presente articolo, le indennità non accettate.

     Il Sindaco provvede a depositare copia del provvedimento di cui al comma precedente presso la Segreteria del comune, a comunicare agli interessati l'avvenuto deposito, mediante avviso notificato tramite messo comunale, e ne dà notizia al pubblico mediante avviso affisso all'Albo comunale o pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione, parte terza.

     Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente nel Bollettino Ufficiale il comune di Tratalias, entro i successivi 3 mesi, pagherà direttamente - ai proprietari che entro tale termine abbiano dichiarato espressamente di accettare - le indennità fissate dal Presidente della Giunta regionale e depositerà le restanti indennità nella Cassa depositi e prestiti.

     Nell'ipotesi di cui agli artt. 17, 18 e 19, l'accantonamento delle indennità da parte del comune di Tratalias su consenso degli interessati, equivale, ai fini dell'emissione del decreto definitivo di esproprio, al pagamento diretto delle indennità stesse, ai sensi del presente articolo.

     Il Presidente della Giunta regionale, su istanza del Sindaco del comune di Tratalias, che deve fornire prova dell'avvenuta esecuzione degli adempimenti, predetti, pronuncia, a favore del comune medesimo, l'espropriazione definitiva degli immobili di che trattasi. A tale provvedimento del Presidente della Giunta regionale si applicano, per quanto compatibili, le norme contenute nel Capo V della l. 25 giugno 1865, n. 2359.

 

     Art. 9.

     Per l'eventuale occupazione d'urgenza, preordinata alla definitiva acquisizione dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias, si applicano, in deroga alle norme vigenti in materia, le disposizioni contenute nel presente articolo.

     Il Presidente della Giunta regionale, su istanza del Sindaco del comune di Tratalias, pronuncia con proprio decreto, l'occupazione d'urgenza degli immobili individuati con gli elaborati di cui alla lett. f) del precedente art. 7.

     Tale decreto perde efficacia ove l'immissione in possesso non segua nel termine di un anno dalla data della sua emanazione.

     L'occupazione può essere protratta fino a 3 anni dalla data di immissione nel possesso ma, comunque, non oltre il termine fissato ai sensi dell'art. 13 della l. 25 giugno 1865, n. 2359.

     I termini di efficacia del provvedimento di occupazione d'urgenza sono improrogabili.

     Per l'immissione in possesso e per la formazione degli stati di consistenza si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 3 della l. 3 gennaio 1978, n. 1.

     L'indennità per ogni anno di occupazione, o frazione di esso, è fissata in misura pari al 10% di quella determinata per l'espropriazione definitiva, in unica soluzione unitamente al prezzo per la cessione volontaria, o all'indennità corrisposta direttamente, accantonata ovvero depositata nella Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 10.

     Stipulata la cessione volontaria di cui al precedente art. 8, comma nono, o intervenuto il decreto definitivo di esproprio di cui al comma quindicesimo dello stesso articolo, ovvero eseguita l'eventuale immissione in possesso di cui al precedente art. 9, commi primo e sesto, il comune di Tratalias riconoscendone Ia necessità e comunque solo fino al momento della consegna agli interessati delle nuove abitazioni, ovvero della ricostruzione a cura degli stessi, può consentire agli occupanti dell'immobile a solo titolo di comodato precario, l'utilizzo dell'immobile stesso ai fini abitativi o di attività artigianali e commerciali, a condizione che gli occupanti stessi rilascino, in tal senso, una dichiarazione con sottoscrizione autenticata dal Segretario comunale che li vincoli, nel contempo, al rilascio immediato dell'immobile medesimo.

     Per il periodo in cui gli interessati fruiscono del comodato precario, nell'eventuale ipotesi in cui non sia ancora intervenuta la cessione volontaria dell'immobile o la sua espropriazione ma sia stata eseguita la formale immissione in possesso ai sensi del precedente art. 9 comma sesto, non è dovuta l'indennità di occupazione d'urgenza di cui al settimo comma del medesimo articolo.

 

TITOLO III

CONTRIBUTI

 

     Art. 11.

     I contributi di cui alla lett. a) dell'art. 1 della l. 6 ottobre 1981, n. 568, salvo quanto previsto agli artt. 18 e 19, sono attribuiti dall'Amministrazione comunale a coloro che occupano con la propria famiglia un alloggio a titolo di proprietà nel vecchio centro abitato di Tratalias e risultano effettivamente residenti e dimoranti nel comune alla data del 29 ottobre 1979.

     I requisiti di cui al comma precedente devono sussistere, continuativamente, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di erogazione del contributo.

     Si prescinde dalla residenza e dalla data di cui al primo comma nei confronti dei cittadini già residenti in Tratalias, emigrati in altre regioni italiane o all'estero per motivi di lavoro, che occupavano, prima dell'emigrazione, un alloggio nel vecchio centro a titolo di proprietà, ovvero che abbiano costruito nel vecchio centro di Tratalias un'abitazione durante la loro assenza dal paese.

     Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia oggetto di comproprietà, il contributo è attribuito ai comproprietari, «pro quota» ovvero «pro indiviso» con riferimento alla composizione del nucleo familiare di quello che occupa l'alloggio, quale unica proprietà abitativa nel territorio comunale, alle date di cui al secondo comma, e a condizione che il nuovo alloggio sia occupato dallo stesso.

     Nell'ipotesi in cui l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, comproprietari, il contributo è determinato, ai sensi del successivo art. 12, con riferimento alla sommatoria dei componenti i nuclei familiari stessi, tranne nei casi in cui l'alloggio medesimo possa essere occupato da un solo nucleo familiare, in quanto gli altri hanno diritto all'assegnazione di un'abitazione di edilizia residenziale pubblica, resasi libera per effetto dell'applicazione della presente legge.

 

     Art. 12.

     Le abitazioni ammissibili a contributo devono avere una superficie utile netta non inferiore a 60 mq. e non superiore a 125 mq.

     Ai proprietari è concesso un contributo, comprensivo dell'indennizzo di cui al precedente art. 8, in misura pari alla spesa necessaria per la ricostruzione di un alloggio di superficie utile netta corrispondente a quella dell'alloggio posseduto ed occupato nel vecchio centro, purché questa non sia superiore a 125 mq., ovvero inferiore a 60 mq., o comunque inadeguata alle necessità del nucleo familiare, secondo quanto disposto ai commi successivi.

     I locali eventualmente adibiti ad uso commerciale o artigianale o agricolo non sono considerati nel computo della superficie utile netta del vecchio alloggio posseduto, qualora siano ammessi al contributo di cui all'art. 15.

     Ove la superficie dell'alloggio posseduto nel vecchio centro sia superiore a 125 mq. l'indennizzo incorporato nel contributo è limitato a quest'ultima superficie e il contributo stesso è concesso per la costruzione di una casa di 125 mq., a prescindere dalla composizione del nucleo familiare. L'indennizzo relativo alla maggiore superficie calcolato come al precedente art. 8, è liquidato direttamente all'interessato.

     Ove, invece, la superficie posseduta sia inferiore a 60 mq. o, comunque, inadeguata alle esigenze del nucleo familiare, il contributo è concesso fino alla concorrenza della spesa necessaria per la ricostruzione di un alloggio dimensionato secondo le seguenti tipologie edilizie:

     - 60 mq. per nuclei familiari fino a 2 persone;

     - 75 mq. per nuclei familiari di 3 persone;

     - 95 mq. per nuclei familiari di 4 persone;

     - 110 mq. per nuclei familiari di 5 persone;

     - 120 mq. per nuclei familiari di 6 persone;

     - 125 mq. per nuclei familiari di oltre 6 persone.

     Al fine di rispettare le tipologie edilizie predisposte dall'Amministrazione comunale, ove la superficie utile netta dell'alloggio posseduto nel vecchio centro non corrisponda a quella dei parametri di cui al comma precedente, il contributo è concesso sulla base della spesa necessaria per la costruzione di un alloggio di superficie corrispondente alla tipologia edilizia determinata operando la media aritmetica tra i 2 parametri entro i quali è compresa la vecchia superficie posseduta e individuano la nuova tipologia edilizia per eccesso o per difetto, a seconda che la suddetta superficie posseduta sia maggiore ovvero uguale o inferiore alla stessa media aritmetica.

     Le caratteristiche e la tipologia dei nuovi alloggi nonché delle urbanizzazioni primarie e secondarie di cui al progetto di massima di ricostruzione approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno con delibera n. 1441/SAR del 2 luglio 1971, saranno adattate nello studio esecutivo, alle esigenze derivanti dalle variazioni nel frattempo intervenute nei nuclei familiari e alle necessità di ubicazione delle residenze stesse anche nelle aree di espansione del centro abitato.

     A tal fine il comune di Tratalias provvede ad apportare le necessarie variazioni al proprio programma di fabbricazione.

     Le abitazioni di cui al presente articolo non devono comunque avere caratteristiche di abitazioni di lusso, ai sensi della vigente legislazione in materia.

 

     Art. 13.

     Al fine di completare la costruzione del nuovo centro abitato di Tratalias e la conseguente espropriazione degli edifici del vecchio centro, il comune riconosce agli aventi diritto l'intera somma della spesa ammissibile per la costruzione di una singola unità abitativa, secondo quanto previsto al precedente art. 12, comprensiva del costo per l'allacciamento ai servizi generali e tenuto conto dell'indennizzo di cui all'art. 8.

     La spesa ammissibile per ogni tipo di abitazione è determinata con delibera del Consiglio comunale di Tratalias, nei limiti di cui ai successivi artt. 14, 18 e 19, sulla base delle caratteristiche e tipologie individuate per le nuove costruzioni, ai sensi dell'art. 4 della l. 6 ottobre 1981, n 568, e della presente legge.

Per ottenere il beneficio di cui al primo comma l'interessato deve presentare apposita domanda al comune, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge.

     Quando l'immobile da demolire nel vecchio centro appartiene a più proprietari, la domanda potrà essere presentata dal solo comproprietario che occupava l'alloggio alle date di cui al secondo comma dell'art. 11, restando l'Amministrazione comunale e regionale estranee a tutti i rapporti intercorrenti tra i comproprietari derivanti dall'applicazione della presente legge.

     Il comune provvede, d'ufficio, agli accertamenti relativi ai requisiti previsti per la concessione dei contributi, ricorrendo, per quanto attiene al titolo di proprietà, a tutte le attestazioni e certificazioni che la legislazione vigente consente.

     Una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti, il contributo, ad esclusione dell'indennizzo da pagarsi ai sensi del tredicesimo comma dell'art. 8, per i nuclei familiari che eseguono in proprio i lavori di costruzione degli alloggi, e erogato come segue:

     - il 25%, dopo la comunicazione al comune dell'inizio dei lavori di costruzione, a seguito del rilascio della concessione edilizia previo accertamento dell'effettivo inizio dei lavori;

     - il 50%, in corso d'opera, previa verifica tecnico-contabile che il beneficiario ha eseguito almeno due terzi dei lavori previsti nel progetto relativo;

     - il 25% sulla base del collaudo dei lavori e dopo il rilascio del certificato di abitabilità.

     Ove esistano delle cooperative, le domande per l'ottenimento del contributo sono presentate dai rispettivi Presidenti, ai quali viene erogato il contributo medesimo.

 

     Art. 14.

     I contributi di cui all'art. 11 sono calcolati per una somma non superiore a lire 380.000 a mq. di superficie lorda coperta del solo alloggio.

     Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, il contributo è riconosciuto con riferimento all'abitazione effettivamente occupata, alle date di cui al secondo comma dell'art. 11.

 

     Art. 15.

     Ai proprietari di edifici nel vecchio centro abitato di Tratalias destinati, in tutto o in parte, ad attività commerciali, artigianali o agricole, è attribuito un contributo in misura pari al 100% della differenza tra il costo necessario per la costruzione di un locale per la prosecuzione dell'attività - avendo riguardo alle ubicazioni ed alle superfici individuate dal comune con il piano commerciale e nelle aree per insediamenti artigianali - e l'ammontare dell'indennizzo relativo all'edificio da demolire, calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 8, fino alla concorrenza di una superficie nuova pari alla vecchia posseduta.

     Ove la superficie del nuovo locale fosse superiore a quella del vecchio, adibita ad una delle attività di cui al primo comma, in attuazione delle disposizioni della vigente legislazione in materia, è attribuito un ulteriore contributo pari al 20% del costo di questa maggiore differenza.

     Ove invece la superficie del nuovo locale fosse inferiore a quella del vecchio, l'indennizzo relativo alla differenza non è computato ai fini della determinazione del contributo e viene liquidato all'interessato.

     Gli interessati per ottenere i benefici di cui al presente articolo devono presentare apposita domanda al comune entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 13.

 

     Art. 16.

     Oltre al contributo di cui agli artt. 13, 15, 18 e 19 della presente legge, viene riconosciuto un ulteriore contributo in misura pari alle eventuali spese fiscali che gli interessati debbano sostenere per accedere ai benefici di cui alla stessa legge.

 

     Art. 17.

     Al fine di realizzare economie di scala ed un più accelerato ed armonico completamento delle opere di ricostruzione dell'abitato di Tratalias, il comune, qualora gli aventi diritto ne facciano richiesta e devolvano allo stesso il contributo e l'indennizzo ad essi spettanti, ai sensi della presente legge, è autorizzato, su incarico dei beneficiari, alla realizzazione dei relativi alloggi nel nuovo centro abitato, sulla base di progetti esecutivi predisposti dalla stessa Amministrazione comunale nel rispetto delle caratteristiche, tipologie e dell'impianto generale del progetto di cui al precedente art. 12.

     In caso di comproprietà, il comproprietario ovvero i comproprietari cui deve essere assegnato il nuovo alloggio ai sensi dell'art. 11, debbono versare al comune, entro il termine da questo stabilito ed in ogni caso prima della consegna del nuovo alloggio, le somme corrispondenti a quelle richieste dagli altri comproprietari a titolo di indennizzo e conseguentemente le somme corrispondenti alle quote di contributo effettivamente o idealmente afferenti.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

 

     Art. 18.

     In deroga a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 18 aprile 1975, n. 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente in proprietà, agli attuali assegnatari, gli alloggi di edilizia residenziale già realizzati nel nuovo centro abitato di Tratalias, finanziati a totale carico della regione con i fondi della l. 11 giugno 1962, n. 588, ad esclusione della palazzina pluripiano composta di n. 6 alloggi, purché proprietari di un alloggio nel vecchio centro.

     Il comune di Tratalias è delegato a stipulare, in nome e per conto della regione, gli atti di trasferimento della proprietà di cui al comma precedente e quelli conseguenti. In tal caso è attribuito agli interessati l'importo relativo all'indennizzo, calcolato come al precedente art. 8, sulla porzione di superficie del vecchio alloggio superiore a quella dell'abitazione occupata, oggetto della cessione, nonché il contributo di cui all'art. 16.

     Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, l'indennizzo è riconosciuto con riferimento all'abitazione effettivamente occupata alla data del trasferimento nell'alloggio di cui al primo comma.

     Gli interessati, per ottenere i benefici di cui al presente articolo, devono presentare apposita domanda al comune entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 13.

 

     Art. 19.

     Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 della l. 6 ottobre 1981, n. 568, si applicano anche per gli interventi costruttivi già attuati dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari nel nuovo centro di Tratalias.

     A tal fine l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari è autorizzato a cedere in proprietà, agli attuali assegnatari, gli alloggi dagli stessi occupati negli edifici dell'istituto già realizzati nel nuovo centro abitato di Tratalias, purché proprietari di un alloggio nel vecchio centro, al prezzo corrispondente al costo della costruzione. In tal caso, è riconosciuto agli interessati un contributo in misura pari al 100% della differenza tra il costo di costruzione dell'alloggio, quale risulta dalla contabilità dei lavori collaudati, e l'ammontare dell'indennizzo relativo alla superficie dell'immobile posseduto nel vecchio centro, fino alla concorrenza della superficie dell'alloggio occupato quali assegnatari.

     Se la superficie della vecchia abitazione è maggiore di quella oggetto della compravendita, l'indennizzo relativo a questa maggiore differenza, calcolato come al precedente art. 8 non è computato ai fini della determinazione del contributo e viene liquidato all'interessato.

     Nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di più di un alloggio nel vecchio centro, il contributo è riconosciuto con riferimento all'abitazione effettivamente occupata alla data del trasferimento nell'alloggio di cui al primo comma.

     Le somme introitate dall'Istituto autonomo per le case popolari, in attuazione del presente articolo, dovranno essere rendicontate in base all'art. 10 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni.

     Gli interessati per ottenere il benefici di cui al presente articolo devono presentare apposita domanda al comune e all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari, entro il termine di cui al terzo comma dell'art 13, e contestualmente devono autorizzare il comune a devolvere le somme di cui al terzo comma direttamente all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari.

 

     Art. 20.

     Nei casi di cui all'art. 19, è riconosciuto all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari un'ulteriore somma corrispondente ai canoni di locazione, per la parte di cui alla lett. a) dell'art. 19 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, eventualmente dovuti dagli assegnatari e non corrisposti fino alla data di stipula del contratto di trasferimento della proprietà.

     Tale somma sarà devoluta all'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari direttamente dal comune contestualmente a quelle di cui al terzo comma dell'art. 19.

     Parimenti è riconosciuta agli assegnatari fruenti delle disposizioni di cui all'art. 19 una somma corrispondente ai canoni di locazione versati dai medesimi fino alla data di stipula del contratto di trasferimento della proprietà.

     Tale somma è corrisposta direttamente dal comune al quale gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata

dall'attestazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari comprovante l'ammontare dei versamenti effettuati.

 

     Art. 21.

     I proprietari degli edifici ubicati nel vecchio centro di Tratalias che occupano gli alloggi di cui ai precedenti artt. 19 e 20 in qualità di assegnatari nel nuovo centro devono consegnare al comune i vecchi alloggi liberi di persone e cose per poter accedere ai benefici di cui alla presente legge.

 

     Art. 22.

     Per le aree ove insistono le abitazioni individuate dal piano di cui all'art. 7 come recuperabili per il loro interesse storico-ambientale e per le quali viene conservata la destinazione a civile abitazione si deve procedere, ai sensi della lett. d) dell'art. 1 della l. 6 ottobre 1981, n. 568, al completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

     Art. 23.

     Per un periodo non inferiore a 15 anni, a decorrere dalla data del rilascio del certificato di abitabilità, non possono essere alienati o locati gli alloggi destinati a civile abitazione ammessi ai contributi di cui alla presente legge. Per le abitazioni acquisite dal comune e dall'Istituto autonomo per le case popolari, il termine suddetto decorre dalla data della stipulazione dell'atto di compravendita.

     Anche prima della scadenza del predetto quindicennio e nei soli casi di trasferimento di residenza del nucleo familiare per giustificati motivi di forza maggiore, gli interessati hanno tuttavia facoltà di locare l'abitazione, previa autorizzazione del Sindaco, da rilasciarsi su conforme deliberazione del Consiglio comunale, nella quale dovranno essere indicate. con vincolante ordine prioritario, le famiglie alle quali l'alloggio deve essere locato.

     Agli effetti della locazione, il termine di cui al primo comma non si applica agli emigrati.

     Il canone di locazione sarà stabilito in applicazione della l. 27 luglio 1978, n. 392.

     La locazione o l'alienazione dell'alloggio nel quindicennio comporta la decadenza di diritto dai benefici erogati a titolo di contributo per la costruzione ovvero l'acquisto di civili abitazioni e la conseguente restituzione delle somme relative all'Amministrazione regionale.

     Il comune provvede all'accertamento delle violazioni al divieto di cui al primo comma ed alla tempestiva segnalazione all'Amministrazione regionale per i conseguenti provvedimenti.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 24.

     Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento delle somme a tale fine versate su un apposito conto corrente bancario intestato alla regione autonoma della Sardegna presso gli Istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria regionale.

     Per il funzionamento relativo al predetto conto corrente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 della l.r. 6 settembre 1976, n. 45, in quanto applicabili.

     Per la rendicontazione, con riferimento al piano previsto dal precedente art. 7, il comune di Tratalias predispone una previsione di ripartizione dello stanziamento reso disponibile sul citato conto corrente fra i diversi interventi autorizzati dalla presente legge e fornisce alla regione una situazione trimestrale dei pagamenti autorizzati con riferimento a detti interventi medesimi.

     Gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario sono utilizzati per sopperire alle maggiori spese derivanti dalla revisione prezzi.

 

     Art. 25.

     Nel bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).