§ 17.2.87 – L. 6 ottobre 1981, n. 568.
Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile degli affioramenti idrici a valle della diga di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:06/10/1981
Numero:568


Sommario
Art. 1.      Per il completamento dei lavori di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato di Tratalias (Cagliari), danneggiato dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla diga [...]
Art. 2.      Il comune di Tratalias è autorizzato ad assegnare in proprietà ed a titolo gratuito in favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera [...]
Art. 3.      L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari è autorizzato ad attuare programmi di intervento costruttivo a favore dei titolari del contributo di [...]
Art. 4.      Le caratteristiche e la tipologia dei nuovi alloggi nonché delle urbanizzazioni primarie e secondarie sono quelle determinate dal progetto di ricostruzione approvato [...]
Art. 5.      I fabbricati e le relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias sono espropriati a favore del comune di Tratalias che previa attuazione di quanto [...]
Art. 6.      La regione autonoma della Sardegna disciplina con propria legge le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 ed il loro ammontare, anche in relazione [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento [...]


§ 17.2.87 – L. 6 ottobre 1981, n. 568. [1]

Interventi urgenti per il completamento della ricostruzione dell'abitato di Tratalias reso inagibile degli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu.

(G.U. 14 ottobre 1981, n. 282).

 

     Art. 1.

     Per il completamento dei lavori di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato di Tratalias (Cagliari), danneggiato dalle infiltrazioni di acqua provenienti dalla diga di Monte Pranu, è assegnato alla regione sarda un contributo speciale, di lire 13 miliardi, ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione.

     Con la somma anzidetta la regione provvede, direttamente o attraverso delega al comune di Tratalias, al completamento degli interventi di ricostruzione del centro abitato, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la ricostruzione dei fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione.

     Limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa, il contributo potrà essere di importo pari alla spesa occorrente per le operazioni necessarie;

     b) espropriazione, e pagamento degli indennizzi relativi, degli immobili da sgomberare nel vecchio centro abitato e delle aree di pertinenza degli stessi;

     c) demolizione degli immobili del vecchio centro e risanamento di quelli interessati da eventuali interventi di recupero in quanto di interesse storico-ambientale;

     d) completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree del nuovo centro abitato, nonché di ogni altra opera pubblica d'interesse locale, ivi comprese eventuali opere di edilizia demaniale e di culto e quelle scolastiche.

 

          Art. 2.

     Il comune di Tratalias è autorizzato ad assegnare in proprietà ed a titolo gratuito in favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), un lotto di area residenziale urbanizzata, già acquisita in proprietà dal comune, necessario per l'intervento di ricostruzione dell'alloggio, limitatamente ad una sola unità immobiliare abitativa per nucleo familiare.

     Analoga assegnazione potrà essere fatta in favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo.

 

          Art. 3.

     L'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari è autorizzato ad attuare programmi di intervento costruttivo a favore dei titolari del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera a), che ne facciano richiesta e devolvano all'Istituto autonomo per le case popolari il contributo medesimo oltre all'eventuale parte di spesa non coperta da contributo.

     L'assegnazione di tali alloggi sarà fatta dall'Istituto autonomo per le case popolari a titolo di proprietà in favore dei predetti titolari di contributo, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge relative alla assegnazione di alloggi costruiti dagli istituti autonomi per le case popolari.

 

          Art. 4.

     Le caratteristiche e la tipologia dei nuovi alloggi nonché delle urbanizzazioni primarie e secondarie sono quelle determinate dal progetto di ricostruzione approvato dalla Cassa per il Mezzogiorno con deliberazione n. 1441/SAR del 2 luglio 1971.

     Le opere e gli interventi da realizzare in attuazione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili.

 

          Art. 5.

     I fabbricati e le relative aree di pertinenza del vecchio centro abitato di Tratalias sono espropriati a favore del comune di Tratalias che previa attuazione di quanto previsto all'articolo 1, secondo comma, lettera c), acquisisce le aree e gli stabili risanati al proprio patrimonio indisponibile.I provvedimenti preordinati a tale espropriazione, nonché all'occupazione di urgenza degli immobili, sono adottati dal presidente della giunta regionale della Sardegna.

 

          Art. 6.

     La regione autonoma della Sardegna disciplina con propria legge le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 ed il loro ammontare, anche in relazione all'indennizzo di cui alla lettera b) del secondo comma dello stesso articolo 1, la misura degli indennizzi dovuti per l'espropriazione del vecchio centro abitato di Tratalias nonché ogni altro eventuale aspetto attuativo della presente legge.

     Per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere indicate nell'articolo 1 si applica la vigente normativa della regione sarda in materia.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 13 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, con parziale utilizzo dell'accantonamento "Difesa del suolo".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.