§ 3.4.38 - L.R. 15 ottobre 1997, n. 27.
Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:15/10/1997
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programmi finanziabili.
Art. 3.  Presentazione delle domande.
Art. 4.  Concessione dei contributi.
Art. 5.  Controlli regionali e decadenza dei benefici.
Art. 6.  (Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso)
Art. 7.  Norma transitoria.
Art. 8.  Norma finanziaria.


§ 3.4.38 - L.R. 15 ottobre 1997, n. 27.

Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale.

(B.U. 24 ottobre 1997, n. 32).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Autonoma della Sardegna. ispirandosi ai principi fissati dagli articoli 3, 4 e 5 del proprio Statuto Speciale ed in attuazione dei suoi compiti istituzionali, riconosce la particolare e rilevante funzione sociale delle Società di Mutuo Soccorso (SMS) costituite, senza fini di lucro, ai sensi della Legge 15 aprile 1886,.n. 3818, nonché i valori storici e culturali che esse rappresentano nella società sarda, anche in considerazione del ruolo che le stesse possono svolgere nel settore dell'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     2. A tal fine la Regione:

     a) istituisce l’albo regionale delle società di mutuo soccorso costituite e operanti esclusivamente in Sardegna, che svolgono l’attività da almeno venti anni e nelle quali tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito;

     b) valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle società di mutuo soccorso che hanno finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, immobiliare, artistico e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori;

     c) favorisce la diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle attività delle società di mutuo soccorso iscritte all’albo regionale di cui al punto a);

     d) dispone interventi finanziari per le attività e le iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica e di conservazione e restauro del materiale storico e documentario [1].

 

     Art. 2. Programmi finanziabili.

     1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge ed in particolare degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione concede contributi intesi ad agevolare la realizzazione di specifici programmi che devono essere finalizzati comunque al raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti della SMS.

 

     Art. 3. Presentazione delle domande.

     1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 2, le SMS devono presentare domanda all'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale entro il 30 gennaio di ogni anno, corredata da un programma annuale complessivo delle attività e delle iniziative, con relativo preventivo di massima [2].

 

     Art. 4. Concessione dei contributi.

     1. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, verificata la conformità dei programmi alle finalità della presente legge, nonché la congruità dei costi previsti, delibera annualmente un piano di riparto dei contributi, con determinazione di criteri, priorità e modalità di assegnazione.

     2. Il contributo per ogni singola attività o iniziativa è concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa al finanziamento, incluse le spese fisse e di gestione [3].

     3. I contributi di cui al comma 2 sono erogati nella misura massima dell’80 per cento in via anticipativa ed il restante 20 per cento di etro presentazione del rendiconto generale delle spese pagate e sostenute, riferite all’esercizio finanziario di competenza. All’erogazione dei contributi si provvede con determinazione del direttore del servizio dell’Assessorato competente in attuazione della deliberazione assessoriale relativa alla ripartizione e assegnazione dei contributi a favore di ciascuna società di mutuo soccorso avente diritto [4].

 

     Art. 5. Controlli regionali e decadenza dei benefici.

     1. La Giunta regionale esercita il controllo annuale sulla realizzazione dei programmi e sul corretto utilizzo dei finanziamenti.

     2. In caso di utilizzo dei contributi assegnati non conforme al decreto di concessione, la Giunta regionale, esperite le necessarie verifiche, può disporre la revoca totale o parziale dei contributi medesimi.

 

     Art. 6. (Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso) [5]

     1. Per le finalità della presente legge la Giunta regionale sostiene il Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso. Il Centro ha natura privatistica, è promosso e gestito dalle società di mutuo soccorso della Sardegna attraverso una struttura di coordinamento che rappresenta e tutela la mutualità sarda a tutti i livelli.

     2. Il Centro svolge il suo ruolo promozionale per le seguenti finalità:

     a) cura e sovrintende agli archivi, alle biblioteche e a tutto il materiale storico delle società di mutuo soccorso della Sardegna;

     b) organizza mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico-culturale delle società di mutuo soccorso della Sardegna e per lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà; a tale scopo partecipa a tutte le attività della mutualità, del terzo settore e del volontariato, a livello regionale, nazionale ed internazionale anche aderendo alle rispettive federazioni o organismi similari.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.400.000.000 per l'anno 1997 ed in lire 900.000.000 per gli anni successivi.

     2. Nel bilancio annuale della Regione per l'anno 1997 ed in quello pluriennale per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:

     In diminuzione

     03 - ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

     Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art 30 L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 34, comma 2, L.R. 8 marzo 1997, n. 9)

     1997: lire 1.400.000.000

     1998: lire 900.000.000

     1999: lire 900.000.000

     mediante riduzione delle seguenti voci della tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8:

     voce 3:

     1997: lire 900.000.000

     1998: lire 900.000.000

     1999: lire 900.000.000

     voce 8:

     1997: lire 500.000.000

     1998: -----

     1999: -----

     In aumento

     01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA

     Cap. 01077 - (N.I.) - Contributi alle società di mutuo soccorso per la diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle attività delle società, nonché per le attività, le iniziative sociali ed educative, di conservazione e restauro del materiale storico documentario (art. 2 della presente legge)

     1997: lire 800.000.000

     1998: lire 800.000.000

     1999: lire 800.000.000

     Cap. 01078 - (N.I.) - Contributo al Centro per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso per il funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 6 della presente legge)

     1997: lire 600.000.000

     1998: lire 100.000.000

     1999: lire 100.000.000

     3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1997-1999 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2007, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2007, n. 6.

[4] Comma modificato dall'art. 45 della L.R. 15 aprile 1998, n. 11 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2007, n. 6.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2007, n. 6.