§ 3.1.114 - L.R. 6 maggio 1991, n. 16.
Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:06/05/1991
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Osservatorio epidemiologico regionale.
Art. 2.  Funzioni dell'Osservatorio epidemiologico regionale.
Art. 3.  (Rete epidemiologica della Sardegna).
Art. 4.  Personale addetto ai Centri multizonali di osservazione epidemiologica.
Art. 5.  Collaborazione con organismi interni.
Art. 6.  Collaborazione con organismi esterni.
Art. 7.  Collaborazione con l'Istituto superiore di sanità ed altri Osservatori.
Art. 8.  Notiziario informativo.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 3.1.114 - L.R. 6 maggio 1991, n. 16.

Istituzione dell'Osservatorio epidemiologico regionale.

 

Art. 1. Osservatorio epidemiologico regionale.

     1. In deroga agli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e nel rispetto dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito l'Osservatorio epidemiologico regionale (O.E.R.), cui compete la promozione ed il coordinamento delle attività di rilevazione e di elaborazione delle informazioni epidemiologiche e statistiche necessarie per la programmazione sanitaria regionale.

     2. [L'Osservatorio epidemiologico regionale costituisce un settore del primo servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale] [1].

 

     Art. 2. Funzioni dell'Osservatorio epidemiologico regionale.

     1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo precedente l'Osservatorio epidemiologico regionale provvede in particolare a:

     a) definire un sistema di indicatori riguardanti lo stato sanitario della popolazione e dell'ambiente, i livelli di funzionalità e le caratteristiche strutturali dell'organizzazione sanitaria regionale;

     b) raccogliere, selezionare ed elaborare dati su problematiche specifiche, coordinando a tal fine le informazioni provenienti dagli Osservatori epidemiologici delle Unità sanitarie locali, di cui al successivo articolo 3;

     c) promuovere la periodica effettuazione di rilevazioni sulle realtà di cui alla precedente lettera a);

     d) assicurare il supporto informativo alle strutture competenti in materia di educazione sanitaria.

     2. L'Osservatorio epidemiologico regionale organizza la propria attività articolandola in progetti obiettivo e coordinandosi con i presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34.

 

     Art. 3. (Rete epidemiologica della Sardegna). [2]

     1. La Rete epidemiologica della Sardegna si articola nell'Osservatorio epidemiologico regionale (OER), allocato all'interno dell'Agenzia regionale sanitaria con funzioni di coordinamento generale della rete, e in Centri epidemiologici aziendali (CEA) che svolgono funzioni di supporto e raccordo di livello aziendale dei flussi epidemiologici.

     2. Nell'ambito dell'OER sono istituiti:

a) l'Osservatorio per la medicina di genere;

b) il Registro della mal practice sanitaria che raccoglie e classifica tutti gli elementi disponibili sul contenzioso sanitario aziendale, utilizzando i medesimi dati sanitari e statistici per il rafforzamento dell'attività di risk management e di interventi di contenimento della medicina difensiva; i dati che affluiscono nel registro della mal practice sanitaria sono pubblicati in modo anonimo nei singoli siti web aziendali.

 

     Art. 4. Personale addetto ai Centri multizonali di osservazione epidemiologica. [3]

     [1. La dotazione organica del personale dei Centri multizonali di osservazione epidemiologica è determinata dall'Unità sanitaria locale ove i centri sono ubicati sentite le Unità sanitarie locali che fanno parte del rispettivo ambito territoriale.

     2. La dotazione organica di ogni centro, determinata ai sensi del comma precedente, deve almeno prevedere:

     a) un coadiutore sanitario specialista in igiene e medicina preventiva con indirizzo in epidemiologia e sanità pubblica;

     b) due assistenti medici dell'area di igiene pubblica ogni centomila abitanti:

     c) due biologi collaboratori ogni centomila abitanti;

     d) un farmacista collaboratore o laureato in chimica e tecnologia farmaceutica o specializzato in farmacologia;

     e) uno statistico collaboratore ogni 200.000 abitanti;

     f) un assistente amministrativo ogni 150.000 abitanti;

     g) un coadiutore amministrativo per ogni presidio multizonale:

     h) un operatore di centro elettronico ogni 150.000 abitanti.

     3. Il personale di cui al comma precedente deve essere reclutato secondo le norme previste dal decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e successive integrazioni e modifiche.

     4. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma precedente le Unità sanitarie locali sono autorizzate a bandire le selezioni per la copertura della pianta organica ai sensi della legislazione Vigente.]

 

     Art. 5. Collaborazione con organismi interni.

     1. Il Centro per le malattie dismetaboliche e l'arteriosclerosi istituito con deliberazione 1196/1922 dagli Ospedali riuniti di Cagliari, riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale n. 28/55/55 del 24 maggio 1979, dipendente dalla Unità sanitaria locale n 21 di Cagliari, assume anche le funzioni di Centro Regionale di riferimento al fine di potenziare la ricerca, la diagnosi precoce e la prevenzione della patologia cui si richiama.

     2. Detto Centro, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 128 viene coordinato dal Direttore sanitario del presidio ospedaliero ove ha sede ed opera in collaborazione con l'Osservatorio epidemiologico regionale per quanto riguarda le funzioni di cui all'articolo 2 della presente legge secondo le direttive impartite dall'Assessore regionale della sanità.

     3. La direzione tecnica-scientifica del suddetto Centro verrà assunta mediante convenzione di consulenza da stipularsi da parte della Unità sanitaria locale n. 21, da un medico che abbia raggiunto un livello apicale e sia in possesso di particolari titoli specifici ed esperienza di rilievo nazionale ed internazionale.

 

     Art. 6. Collaborazione con organismi esterni.

     1. L'Osservatorio epidemiologico regionale Stabilisce rapporti di collaborazione con enti ed istituzioni di ricerca finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 7. Collaborazione con l'Istituto superiore di sanità ed altri Osservatori.

     1. L'Osservatorio epidemiologico regionale opera in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità nei modi previsti dall'articolo 58 della legge n. 833 del 1978, nonché con gli Osservatori epidemiologici delle altre Regioni, promuovendo progetti di lavoro congiunti.

 

     Art. 8. Notiziario informativo.

     1. L'Osservatorio epidemiologico regionale cura la pubblicazione di una rivista trimestrale per la diffusione dei risultati della attività svolta; cura inoltre l'elaborazione e la diffusione di lavori scientifici in campo epidemiologico .

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 1.500.000.000. Alle relative spese si fa fronte quanto a lire 900.000.000, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge, con lo storno di una pari somma dal capitolo 03016 ed è in corrispondenza ridotta la riserva prevista nella voce 2) della Tabella A allegata alla legge finanziaria per il 1991 e quanto a lire 1.200.000.000, di cui all'articolo 4 della presente legge, con una quota del fondo sanitario nazionale per l'anno 1991.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1991 i capitoli 02016, 02102 e 12133 sono rispettivamente incrementati di lire 2.000.000, 5.000.000 e 1.200.000.000.

     3. Nello stesso bilancio, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e assistenza sociale, sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato

     (Omissis).

     4. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 12133, 12134-01 e 12134-02 del bilancio 1991 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 novembre 2012, n. 21.

[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 novembre 2012, n. 21.