§ 3.1.87 - L.R. 20 giugno 1986, n. 34.
Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e costituzione dei presidii


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:20/06/1986
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Attribuzioni della regione).
Art. 2.  (Attribuzioni delle Unità sanitarie locali).
Art. 3.  (Modalità di effettuazione degli interventi).
Art. 4.  (Criteri organizzativi).
Art. 5.  (Attività di vigilanza).
Art. 6.  (Rapporti con i servizi sanitari aziendali).
Art. 7.  (Partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni).
Art. 8.  (Definizione compiti e gestione).
Art. 9.  (Individuazione e istituzione).
Art. 10.  (Strutturazione).
Art. 11.  (Personale addetto ai presidii multizonali di prevenzione).
Art. 12.  (Responsabili delle aree e dei presidii multizonali di prevenzione).
Art. 13.  (Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione).
Art. 14.  (Programmazione degli interventi).
Art. 15.  (Funzione, personale e beni dell'ENPI, ANCC, Ispettorato del lavoro e Laboratori provinciali di igiene e profilassi).
Art. 16.  (Pronta reperibilità).
Art. 17.  (Utilizzazione di aree di altri presidii multizonali di prevenzione).
Art. 18.  (Attività nell'interesse di privati ed enti pubblici).
Art. 19.  (Verifica di funzionalità).
Art. 20.  (Norma finanziaria).
Art. 21.  (Norma transitoria e finale).


§ 3.1.87 - L.R. 20 giugno 1986, n. 34.

Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e costituzione dei presidii

multizonali di prevenzione.

 

TITOLO I

IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 

Art. 1. (Attribuzioni della regione).

     La regione, in armonia con i princìpi della l. 23 dicembre 1978, n. 833, e nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge, in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attività di programmazione tramite il piano sanitario regionale, ed appositi progetti obiettivo nonché funzioni di coordinamento e di indirizzo allo scopo di assicurare omogeneità negli interventi ed il perseguimento degli obiettivi fissati.

     Assicura inoltre il finanziamento delle attività svolte dalle Unità sanitarie locali in attuazione della presente legge nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale

     Per i fini di cui al primo comma e per una più adeguata e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità negli ambienti di lavoro, la regione:

     a) fissa i criteri per la formulazione delle mappe di rischio;

     b) promuove lo svolgimento di indagini epidemiologiche nonché altre idonee iniziative nel campo dell'educazione sanitaria e della sicurezza del lavoro anche con l'ausilio delle Università e di Istituti pubblici di ricerca;

     c) fissa gli obiettivi generali per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori;

     d) promuove incontri in materia di tutela negli ambienti di lavoro fra gli operatori, le forze sindacali, le associazioni industriali e simili;

     e) promuove infine i rapporti tra le Unità sanitarie locali e l'Istituto superiore di sanità per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

     Le attribuzioni di competenza della regione sono esercitate dall'Assessore regionale all'igiene e sanità.

 

     Art. 2. (Attribuzioni delle Unità sanitarie locali).

     Le Unità sanitarie locali, fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato, alla regione ed al Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale, esercitano le funzioni ad esse attribuite dagli artt. 14, lett. f), 20 e 21 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Dette funzioni di prevenzione comprendono particolarmente:

     a) l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di rischio, nocività e pericolosità negli ambienti di lavoro anche mediante collaudi e verifiche di macchine e impianti e mezzi di protezione, installati o utilizzati nel territorio dell'Unità sanitaria locale anche al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi accettabili di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della l. n. 833 del 1978;

     b) lo svolgimento di indagini su specifiche situazioni di rischio e di danno per i lavoratori, la formulazione delle mappe di rischio: a tal fine, oltre all'obbligo della notifica degli impianti industriali di cui all'art. 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e di cui al D.P.R. 30 giugno 1915 n. 1124, i datori di lavoro hanno l'obbligo di comunicare alle Unità sanitarie locali le lavorazioni svolte, le sostanze presenti nel ciclo produttivo (materie prime, intermedie, prodotti finiti), le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;

     c) il controllo ed il coordinamento degli accertamenti sanitari obbligatori sullo stato di salute dei lavoratori esposti a rischio in tutte le unità produttive delle singole aziende;

     d) la verifica della tenuta dei registri di cui al penultimo comma del l'art. 27 della l. 23 dicembre 1978, n. 833;

     e) la comunicazione ai lavoratori dei dati accertati e la loro diffusione negli ambienti di lavoro anche tramite le rappresentanze sindacali;

     f) l'indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro e la vigilanza della loro attuazione;

     g) l'attuazione di idonee iniziative di educazione sanitaria dei lavoratori nel campo della sicurezza sul lavoro nonché la cura dell'aggiornamento professionale degli operatori;

     h) la formulazione di pareri preventivi richiesti dai comuni sui progetti di insediamenti industriali e sulle attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione degli stessi, ai fini di appurare la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori. Tali pareri dovranno essere improrogabilmente formulati nel tempo massimo di 30 giorni a decorrere dalla data della richiesta da parte dei comuni. Trascorso tale termine il parere si intende espresso in maniera favorevole.

 

     Art. 3. (Modalità di effettuazione degli interventi).

     Gli interventi di cui al precedente art. 2 sono effettuati secondo criteri di priorità individuati sulla base delle mappe di rischio, dei dati e delle informazioni acquisite, delle richieste dei lavoratori e/o datori di lavoro, o delle loro rappresentanze.

     Le Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di cui alla presente legge promuovendo il coinvolgimento delle aziende e la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, anche attraverso una metodologia di intervento che tenga conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai lavoratori sui diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro.

 

     Art. 4. (Criteri organizzativi).

     Le Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di propria competenza tramite il servizio previsto dall'art. 25, quinto comma, lett. a), della l.r. 16 marzo 1981, n. 13, attraverso unità operative dotate di attrezzature tecniche di base idonee a svolgere indagini e accertamenti negli ambienti di lavoro.

     - Nelle Unità sanitarie locali potrà essere istituito, nell'ambito del servizio di cui al citato art. 25, apposito «Settore per la prevenzione, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro», distinto dal settore «igiene pubblica, igiene dell'ambiente, medicina legale».

     Nella pianta organica del servizio dovranno essere previsti almeno i seguenti operatori:

     a) personale tecnico laureato (ingegneri, chimici, biologi, fisici, geologi, medici del lavoro, psicologi);

     b) personale tecnico diplomato (periti, geometri, tecnici ambientali);

     c) operatori sanitari di cui all'art. 81, punto 3, del d.m. 30 gennaio 1982;

     d) personale amministrativo.

     A tal fine le Unità sanitarie locali sono tenute a presentare all'Assessore regionale all'igiene e sanità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, i necessari adeguamenti alle piante organiche.

     L'entità e le specializzazioni del personale devono essere correlati alle esigenze del territorio.

     Ciascuna specializzazione potrà accedere a funzioni apicali in relazione a specifiche esigenze di professionalità e di coordinamento dell'attività.

     Per lo svolgimento di attività complesse che non possono essere eseguite adeguatamente a livello locale, le Unità sanitarie locali si avvalgono dei presidi multizonali di cui al Titolo II della presente legge.

 

     Art. 5. (Attività di vigilanza).

     L'Unità sanitaria locale, tramite il servizio di cui al precedente art. 4, deve individuare i dipendenti addetti ai servizi e presidi che, ai sensi e con le procedure dell'art. 21 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con l'esercizio dei relativi poteri e facoltà; a tal fine gli stessi sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente del Comitato di gestione.

     Tutti gli operatori addetti al servizio di vigilanza per l'esercizio dei compiti loro affidati possono accedere ai luoghi di lavoro con diritto di verificare le condizioni e le situazioni in cui operano i lavoratori, garantendo il segreto industriale ai sensi dell'art. 20, secondo comma, della l. n. 833 del 1978. A tal fine sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente del Comitato di gestione.

     Contro i provvedimenti amministrativi adottati dal personale di vigilanza, di cui al primo comma, è ammesso ricorso gerarchico improprio, entro il termine perentorio di 30 giorni, al Presidente della Giunta, che decide entro 60 giorni, sentite, ove ritenuto opportuno, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro maggiormente rappresentative.

     Il Presidente della Giunta regionale può sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato qualora dallo stesso possa derivare danno grave ed irreparabile ai ricorrenti.

 

     Art. 6. (Rapporti con i servizi sanitari aziendali).

     Le Unità sanitarie locali stabiliscono, anche per i servizi sanitari aziendali, la metodologia e l'uniformità degli interventi, gli strumenti informativi da. usare, le caratteristiche di elaborazione epidemiologica ed i dati da comunicare al servizio competente nonché le relative modalità.

 

     Art. 7. (Partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni).

     Nel l'ambito delle competenze del Servizio sanitario nazionale per il perseguimento della prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, al fine di prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per garantire negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro gli strumenti e i servizi necessari ai sensi dell'art. 2, lett. b), della l. 23 dicembre 1978, n. 833, deve essere assicurata la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni .

 

TITOLO II

PRESIDII MULTIZONALI DI PREVENZIONE

 

     Art. 8. (Definizione compiti e gestione).

     I presidii multizonali di prevenzione previsti dall'art. 22 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, sono strutture delle Unità sanitarie locali, per l'esercizio di attività strumentali richiedenti l'uso di particolari caratteristiche tecniche e specialistiche, destinate a grandi aree di erogazione la cui estensione includa più di un'Unità sanitaria locale.

     I presidii di cui al precedente comma esplicano attività di controllo e di tutela dell'igiene ambientale, di verifica delle condizioni igieniche degli alimenti e bevande, di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

     I presidii multizonali di prevenzione svolgono i compiti strumentali ed analitici, già di competenza dei laboratori di igiene e profilassi con esclusione delle attività a scopo terapeutico non collegate a funzioni specifiche di prevenzione.

     Anche le funzioni già di competenza dei disciolti Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI), Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) delle sezioni mediche, chimiche e dei servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, sono esercitate dalle Unità sanitarie locali attraverso i presidii multizonali di prevenzione ed i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro secondo le disposizioni previste dalla l. 23 marzo 1982, n. 97.

     Il presidio multizonale di prevenzione svolge attività di ricerca finalizzata e di ricerca epidemiologica, in maniera autonoma ed in collaborazione con gli istituti superiori ed in particolare con l'Università, nell'ambito dei compiti demandati dalla presente legge con particolare riferimento alla patologia infettiva, all'igiene degli alimenti, all'igiene ambientale e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

     Ciascun presidio multizonale può acquisire una particolare competenza specialistica in attività di controllo anche strumentale, relativo a specifici cicli produttivi, o a specifiche situazioni ambientali e in tal caso può assicurare prestazioni specialistiche anche alle Unità sanitarie locali che fanno capo ad altri presidii.

     Onde garantire uniformità e possibilità di confronto delle attività dei presidii multizonali a livello regionale si dovranno attuare programmi di controllo di qualità interno ed esterno.

     Ogni presidio multizonale è gestito dall'Unità sanitaria locale nel cui territorio è ubicato secondo le modalità stabilite dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 24 della l.rg. 16 marzo 1981, n. 13.

 

     Art. 9. (Individuazione e istituzione).

     I presidii multizonali di prevenzione sono ubicati nelle Unità sanitarie locali n. 1 di Sassari, n. 7 di Nuoro, n. 13 di Oristano, n. 17 di Carbonia (Portoscuso) e n. 20 di Cagliari.

     Il presidio ubicato nell'Unità sanitaria locale n. 1 estende la sua competenza anche nei bacini di utenza delle Unità sanitarie locali nn. 2, 3, 4 e 5, quello ubicato nell'Unità sanitaria locale n. 7 estende la sua competenza anche per le Unità sanitarie locali nn. 6, 8, 9, 10 e 11 mentre quello ubicato nell'Unità sanitaria locale n. 13 estende la competenza anche per le Unità sanitarie locali nn. 12 e 14.

     La competenza territoriale del presidio ubicato nell'Unità sanitaria locale n. 20 si estende anche alle Unità sanitarie locali nn. 15, 18, 19, 21 e 22, mentre quello ubicato dell'Unità sanitaria locale n. 17 ha competenza territoriale anche per l'Unità sanitaria locale n. 16.

 

     Art. 10. (Strutturazione).

     I presidii multizonali di prevenzione si articolano nelle seguenti aree di attività:

     1) area chimico-farmacologica ambientale;

     2) area fisica geologica ambientale;

     3) area per la sicurezza del lavoro, impiantistica ed

antinfortunistica;

     4) area medico-biotossicologica.

     Alle aree di cui al presente articolo competono, in particolare, le funzioni operative che non possono essere svolte direttamente dalle singole Unità sanitarie locali, in quanto presuppongono e richiedono l'uso di particolari tecnologie con specifici livelli di specializzazione.

     Nell'area chimico-farmacologica ambientale vengono svolti specifici compiti di consulenza e di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo, relative in particolare a inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo; igiene industriale, degli alimenti, delle bevande e dei relativi contenitori; mangimi, farmaci, stupefacenti e fitofarmaci; prodotti di uso personale, cosmetici e presidii sanitari.

     Nell'area fisica geologica ambientale vengono svolti specifici compiti di consulenza e supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo, relative in particolare a inquinamento acustico, vibrazioni, microclima, radiazioni, fisica dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

     Nell'area impiantistica vengono svolti specifici compiti di consulenza e supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo, relative in particolare a collaudi e verifiche di impianti, macchine e loro parti, attrezzature, utensili e apparecchi in genere previsti dalla normativa vigente.

     Nell'area medico-biotossicologica vengono svolti specifici compiti di consulenza e supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo, relative in particolare a igiene e tossicologia industriale; profilassi delle malattie infettive e diffusive; analisi micro-biotossicologiche degli alimenti e delle bevande, dei mangimi, dei farmaci, dei cosmetici e dei prodotti d'uso; analisi micro- biotossicologiche delle acque e dell'ambiente.

     Vengono altresì effettuate indagini mirate su gruppi di lavoratori esposti a rischi professionali, volte all'individuazione dei rischi stessi ed alla valutazione epidemiologica dei dati.

     In relazione a specifiche esigenze possono essere costituiti gruppi di lavoro interdisciplinari e in particolare per le attività di prevenzione e di controllo concernenti l'igiene degli alimenti, delle bevande e dei prodotti d'uso; l'igiene e la sicurezza negli ambienti di lavoro; l'inquinamento dell'aria; l'inquinamento delle acque e del suolo.

 

     Art. 11. (Personale addetto ai presidii multizonali di prevenzione).

     La dotazione organica del personale dei presidii multizonali di prevenzione è determinata dall'Unità sanitaria locale ove i medesimi sono ubicati, sentite le Unità sanitarie locali che fanno parte dell'ambito territoriale, secondo le previsioni del Piano sanitario regionale.

     Comunque nei presidii multizonali deve essere prevista almeno la presenza dei seguenti profili professionali:

     a) medico;

     b) biologo;

     c) chimico;

     d) fisico;

     e) ingegnere;

     f) farmacista;

     g) geologo;

     h) personale tecnico sanitario:

     i) personale di vigilanza e ispezione;

     l) assistente tecnico;

     m) operatore tecnico;

     n) agente tecnico:

     Deve essere anche prevista un'adeguata dotazione di personale amministrativo nella misura necessaria e idonea allo svolgimento delle attività di competenza dei presidii medesimi, comprese le attività di documentazione e di informazione.

     La consistenza di personale e la dotazione strumentale deve essere strettamente collegata alla situazione demografica e alle caratteristiche del territorio da servire, alla tipologia degli insediamenti produttivi, alle condizioni ambientali e ai dati epidemiologici, nonché all'eventuale specializzazione peculiare dei singoli presidii multizonali di igiene e prevenzione.

 

     Art. 12. (Responsabili delle aree e dei presidii multizonali di prevenzione).

     I responsabili preposti alle aree di attività in cui sono articolati i presidii multizonali di prevenzione possono essere, medici, biologi, fisici chimici e farmacisti almeno della posizione funzionale di coadiutore, nonché personale del ruolo professionale appartenente al profilo professionale di ingegnere e geologo.

     La direzione ed il coordinamento dell'attività del presidio multizonale di prevenzione sono affidati ad un responsabile del presidio, nominato con incarico triennale rinnovabile dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale in cui il presidio è ubicato, fra i responsabili di area che ricoprano la posizione funzionale apicale nei ruoli di rispettiva appartenenza, secondo criteri di rigorosa professionalità.

     I responsabili dei presidii multizonali di prevenzione mantengono la responsabilità dell'area specifica cui sono preposti a garantiscono il coordinamento dell'attività svolta dalle diverse aree in cui i presidii medesimi sono articolati.

     I responsabili dei presidii multizonali di prevenzione partecipano alle riunioni dell'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale ove ha sede il presidio stesso limitatamente alle sedute che hanno all'ordine del giorno problemi riguardanti il presidio multizonale di prevenzione medesimo.

 

     Art. 13. (Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione).

     Presso ciascun presidio multizonale di prevenzione è istituito un Comitato tecnico con funzioni consultive e prospettive.

     Il Comitato è presieduto dal responsabile del presidio multizonale di prevenzione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile di area con maggiore anzianità di servizio. E' composto dai responsabili delle aree in cui il presidio è articolato e dai responsabili del servizio di cui all'art. 25, quarto comma, lett. a), della l.r. 16 marzo 1981, n. 13, delle Unità sanitarie locali dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione.

     L'attività del Comitato tecnico è finalizzata al coordinamento, all'interidisciplinarità ed alla standardizzazione degli interventi effettuati dal presidio, al collegamento tecnico con i servizi delle Unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale dei presidii medesimi con particolare riferimento al servizio di cui all'art. 25, quarto comma, della l.r. 16 marzo 1981, n. 13.

     Il Comitato tecnico formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature e degli strumenti di dotazione dei presidii ed in ordine all'attività formativa e informativa degli operatori.

 

     Art. 14. (Programmazione degli interventi).

     L'attività dei presidii multizonali di prevenzione è svolta sulla base di un piano di lavoro predisposto annualmente dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale in cui il presidio stesso è collocato, con il concorso dei Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali interessate e sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 11 della presente legge.

     I piani devono contenere le priorità e le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale.

     I piani di lavoro annuali devono essere trasmessi all'Assessorato regionale all'igiene e sanità per la verifica di conformità agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale nonché per il loro coordinamento nell'ambito regionale.

     I presidii multizonali di prevenzione esplicano le proprie attività in collaborazione con l'Università degli studi nell'ambito di quanto previsto dal piano sanitario regionale; collaborano, altresì, con enti e istituti di ricerca e, in- particolare con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità ed il CNEN.

 

     Art. 15. (Funzione, personale e beni dell'ENPI, ANCC, Ispettorato del lavoro e Laboratori provinciali di igiene e profilassi).

     I beni e le attrezzature, già appartenenti ai Laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI), all'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC), alle sezioni mediche e chimiche ed ai servizi di protezione antinfortunistica degli Ispettorati del lavoro, sono trasferiti al patrimonio dei comuni ai sensi della l. 23 dicembre 1978, n. 833, con vincolo di destinazione alle Unità sanitarie locali nn. 1, 7, 13, 17 e 20 e sono utilizzati per la realizzazione dei compiti dei presidii multizonali di prevenzione.

     Parimenti è trasferito alle stesse Unità sanitarie locali il personale degli enti ed uffici di cui al primo comma, in esecuzione del D.P.R. 19 giugno 1979, n 348.

 

     Art. 16. (Pronta reperibilità).

     Presso ciascun presidio è costituito un sistema di pronta reperibilità di gruppi di operatori, dotati delle necessarie figure professionali, per interventi intesi a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza comportanti grave pericolo per la salute pubblica, l'igiene o l'ambiente, a supporto dei servizi di base delle Unità sanitarie locali.

 

     Art. 17. (Utilizzazione di aree di altri presidii multizonali di prevenzione).

     Ove non siano attivate tutte le aree di attività di un presidio multizonale di prevenzione, le Unità sanitarie locali possono avvalersi, sulla base di specifici accordi, delle corrispondenti aree di attività di un altro presidio multizonale di prevenzione.

 

     Art. 18. (Attività nell'interesse di privati ed enti pubblici).

     Le Unità sanitarie locali possono svolgere, mediante i propri servizi o tramite i presidii multizonali di prevenzione, attività per enti pubblici ed aziende che intendano avvalersi dei servizi tecnici dell'Unità sanitaria locale per provvedere a compiti che le norme vigenti e gli obblighi contrattuali pongono a carico dei datori di lavoro, a condizione che tali attività non interferiscano sull'esercizio delle funzioni proprie dell'Unità sanitaria locale.

     A tale riunione partecipano i Presidenti dei comitati convenzionati con gli enti pubblici e le aziende interessate.

     Le suddette attività vengono assicurate compatibilmente con le esigenze di priorità e di programmazione. Le relative tariffe, qualora non previste da specifiche norme di legge o di Regolamento, sono stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità.

 

     Art. 19. (Verifica di funzionalità).

     L'Assessore regionale all'igiene e sanità indice almeno una riunione annuale allo scopo di verificare l'ordinario espletamento dei servizi in tutta la regione secondo gli obiettivi del Piano sanitario regionale.

     A tale riunione partecipano i Presidenti dei comitati di gestione delle Unità sanitarie locali e i coordinatori dei Comitati tecnici dei presidii multizonali di prevenzione.

 

     Art. 20. (Norma finanziaria).

     Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è a carico del Fondo sanitario regionale.

 

     Art. 21. (Norma transitoria e finale).

     Fino all'attivazione dei presidii multizonali di prevenzione come previsti nella presente legge, l'Unità sanitaria locale n. 20 di Cagliari continuerà ad esercitare le funzioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione antinfortunistica, già di competenza dei disciolti ENPI, ANCC e delle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione antinfortunistica degli Ispettorati del lavoro, anche per conto delle Unità sanitarie locali nn. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22, mentre, parimenti, l'Unità sanitaria locale n. 1 di Sassari continuerà ad esercitare le funzioni sopracitate anche per conto delle Unità sanitarie locali nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

     Sono abrogate tutte le norme vigenti in materia in contrasto con la presente legge.