§ 2.14.24 - L.R. 25 luglio 1990, n. 33.
Ulteriori interventi immediati per superare l'emergenza idrica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:25/07/1990
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Interventi.
Art. 2.  Finanziamento degli interventi.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 2.14.24 - L.R. 25 luglio 1990, n. 33.

Ulteriori interventi immediati per superare l'emergenza idrica.

 

Art. 1. Interventi.

     1. E' autorizzata, nell'anno 1990, l'ulteriore spesa di lire 150.000.000.000 per interventi diretti a superare la emergenza idrica nel breve periodo derivante da carenze infrastrutturali nel settore e relativi ad opere di captazione, accumulo, trasporto e distribuzione delle risorse idriche.

     2. Il programma di attuazione degli interventi di cui al precedente comma e approvato dalla Giunta Regionale previo parere della Commissione consiliare competente in materia di programmazione.

     3. Agli interventi dl cui al presente articolo si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32.

 

     Art. 2. Finanziamento degli interventi.

     1. Al finanziamento del programma di cui all'articolo 1 la Regione fa fronte con quota delle assegnazioni provenienti dall'intervento straordinario del Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

     2. Nelle more di tali assegnazioni l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare immediata attuazione agli interventi di cui allo stesso articolo 1 ricorrendo, a' termini dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, alla contrazione di uno o più prestiti sino all'importo di lire 150.000.000.000.

     3. Tali prestiti sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento e sono rimborsati con quote delle assegnazioni di cui al comma primo del presente articolo entro l'anno 1991.

     4. Alla stipulazione dei prestiti autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.

     5. Gli oneri relativi alla stipulazione dei contratti ed agli interessi da corrispondere sono valutati in lire 4.650.000.000 per l'anno 1990 ed in lire 15.600.000.000 per l'anno 1991.

     6. Qualora gli interventi previsti dalla presente legge non ottengano il finanziamento nell'ambito dei programmi regionali di sviluppo di cui al precedente comma primo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre, nell'anno 1991, uno o più mutui sino all'importo di lire 150.000.000.000, ad un tasso massimo del 13 per cento e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni; alla stipulazione si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.

     7. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

     8. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.

     9. L'onere relativo alla contrazione ed all'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma è valutato, rispettivamente, in lire 750.000.000 per l'anno 1991 ed in lire 23.212.000.000 dal 1992 al 2006.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     1. Nel bilancio della Regione per l'anno 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (omissis).

     2. Agli oneri derivanti dalla contrazione dei prestiti e dei mutui di cui al precedente articolo 2, negli anni successivi al 1990, valutati complessivamente in lire 16.350.000.000 per il 1991 ed in lire 23.212.000.000 per gli anni dal 1992 al 2006, si fa fronte col maggior gettito delle imposte sul reddito dalle parsone fisiche e delle persone giuridiche derivanti dal loro naturale incremento.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.