§ 2.8.53 - L.R. 27 aprile 1984, n. 14.
Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:27/04/1984
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del marchio).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Produzioni artigianali tutelate).
Art. 4.  (Comitato).
Art. 5.  (Compiti del comitato).
Art. 6.  (Autorizzazione e revoca del marchio).
Art. 7.  (Notifica e pubblicazione).
Art. 8.  (Spese).
Art. 9.  (Settori merceologici).
Art. 10.  (Tutela).
Art. 11.  (Norma abrogativa).
Art. 12.  (Contributo I.S.O.L.A.).
Art. 13.      (Omissis)


§ 2.8.53 - L.R. 27 aprile 1984, n. 14.

Norme relative al marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna.

 

Art. 1. (Istituzione del marchio).

     L'Istituto sardo organizzazione lavoro artigianato (I.S.O.L.A.) istituisce il marchio ufficiale d'origine e qualità dei prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna e lo gestisce secondo il disposto della presente legge.

     L'apposito regolamento d'attuazione sarà emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'artigianato, sentito il parere della Commissione consiliare competente per materia.

 

     Art. 2. (Finalità).

     Il marchio ha lo scopo di promuovere la conoscenza di prodotti dell'artigianato tipico sardo, di garantirne l'autentica originalità, la qualità dei materiali impiegati nelle fasi di lavorazione, oltreché la rispondenza alle oggettive e peculiari interpretazioni delle tradizioni della Sardegna.

 

     Art. 3. (Produzioni artigianali tutelate).

     Sono considerate produzioni artigianali, ai fini della presente legge, tutti quei manufatti di affermata tradizione secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale o secondo innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione, da questa prendono ispirazione, avvio e qualificazione.

 

     Art. 4. (Comitato).

     Presso la sede dell'I.S.O.L.A. è costituito il comitato per il marchio di origine e qualità, nominato con decreto dell'Assessore competente per l'artigianato.

     Esso dura in carica tre anni ed è composto da:

     a) il direttore dell'I.S.O.L.A.;

     b) un assistente artistico dell'Istituto;

     c) tre esperti di alta qualificazione per la loro esperienza professionale e artistica nel campo dell'artigianato tipico della Sardegna;

     d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti a livello regionale;

     e) un funzionario dell'Assessorato regionale competente in materia di artigianato.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'I.S.O.L.A. appartenente alla V o VI fascia funzionale.

     Il comitato elegge il presidente fra i propri componenti, a maggioranza di voti.

     Ai componenti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo competono i compensi e rimborsi spese previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 [1].

 

     Art. 5. (Compiti del comitato).

     Il Comitato ha il compito di esprimere pareri vincolanti per l'utilizzazione del marchio;

     a) sulle domande presentate dalle imprese artigiane interessate;

     b) sui criteri relativi ai controlli preventivi o successivi alla concessione.

     Il comitato, inoltre, esprime pareri che possono essere richiesti dall'I.S.O.L.A. o dall'Assessorato competente in materia di artigianato, sulla gestione del marchio.

 

     Art. 6. (Autorizzazione e revoca del marchio).

     L'uso del marchio o la sua revoca sono disposti con provvedimento del Presidente dell'I.S.O.L.A. in conformità al parere espresso dal comitato di cui al precedente art. 4:

     L'autorizzazione all'uso del marchio è concessa a domanda delle imprese artigiane interessate, a seguito di accurate indagini svolte dall'I.S.O.L.A., riguardanti i sistemi di lavorazione, le materie prime impiegate, la qualità degli elaborati, nonché la correttezza professionale dei richiedenti.

     In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nelle disposizioni d'attuazione, di cui all'art. 1 della presente legge, è disposta la revoca del l'autorizzazione

     Avverso il rigetto della domanda di concessione o il provvedimento di revoca è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, il ricorso all'Assessore competente per l'artigianato che decide con proprio decreto in via definitiva [2].

 

     Art. 7. (Notifica e pubblicazione).

     I provvedimenti di autorizzazione e revoca dell'uso del marchio, nonché quelli relativi alle opposizioni di cui al precedente articolo, sono comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla loro adozione e sono pubblicati per estratto, a cura dell'I.S.O.L.A., nella parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

 

     Art. 8. (Spese).

     Le spese per l'apposizione del marchio sono a carico dell'I.S.O.L.A. per i primi cinque anni decorrenti dell'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, le stesse spese saranno a carico delle imprese artigiane.

 

     Art. 9. (Settori merceologici).

     Il contrassegno del marchio di origine e qualità è apposto sugli elaborati di artigianato tipico dei settori merceologici previsti nelle disposizioni d'attuazione di cui al precedente art. 1.

     Il contrassegno è costituito da una composizione grafica nella quale figura un cavallino stilizzato e le parole «Artigianato - Sardegna».

     Nelle disposizioni di attuazione sono indicati i procedimenti e le forme di apposizione del marchio che, comunque, devono rispettare le caratteristiche essenziali del contrassegno registrato.

 

     Art. 10. (Tutela).

     Il marchio è registrato a cura dell'I.S.O.L.A. secondo le norme di legge vigenti in materia.

 

     Art. 11. (Norma abrogativa).

     La lettera g) del secondo comma dell'art. 2 dello statuto dell'I.S.O.L.A., approvato con l.r. 2 marzo 1957, n. 6, e successive modificazioni, è abrogata.

 

     Art. 12. (Contributo I.S.O.L.A.).

     Per le spese derivanti dalla gestione e dalla diffusione del marchio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo annuo a favore dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [4].

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 42, comma 1, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[2] Comma già sostituito dall'art. 60 dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 5 e così nuovamente sostituito dall'art. 60 della L.R. 28 maggio 1985, n. 12.

[3] Comma abrogato dall'art. 42, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13. Il presente comma era stato aggiunto dall'art. 113 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

[4] Reca disposizioni finanziarie.