§ 2.8.16 - L.R. 2 marzo 1957, n. 6.
Costituzione dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:02/03/1957
Numero:6


Sommario
Art. 1.      E' costituito l'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) avente personalità giuridica, il cui funzionamento, sotto la vigilanza della Regione, è regolato dall'annesso Statuto [...]
Art. 2.      Per costituire il capitale iniziale è autorizzata l'assegnazione straordinaria allo Istituto di lire 100.000.000 da imputarsi per Lire 50.000.000 alle competenze e residui del cap. 179 dello [...]
Art. 3.      E' autorizzata altresì la concessione di un contributo annuale a favore dell'Istituto, da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale ed alle necessità dell'Istituto.
Art. 4.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.8.16 - L.R. 2 marzo 1957, n. 6.

Costituzione dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.).

 

Art. 1.

     E' costituito l'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) avente personalità giuridica, il cui funzionamento, sotto la vigilanza della Regione, è regolato dall'annesso Statuto che fa parte integrante della presente legge.

 

     Art. 2.

     Per costituire il capitale iniziale è autorizzata l'assegnazione straordinaria allo Istituto di lire 100.000.000 da imputarsi per Lire 50.000.000 alle competenze e residui del cap. 179 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1957, e per L. 50.000.000, al corrispondente capitolo del bilancio regionale 1958.

 

     Art. 3.

     E' autorizzata altresì la concessione di un contributo annuale a favore dell'Istituto, da stabilirsi in rapporto alle disponibilità del bilancio regionale ed alle necessità dell'Istituto.

     Per il corrente esercizio il contributo è fissato in L. 50.000.000 da imputarsi al cap. 179 dello stato di previsione della spesa de] Bilancio regionale 1957.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

STATUTO DELL'ISTITUTO SARDO ORGANIZZAZIONE LAVORO ARTIGIANO (I.S.O.L.A.)

 

     Articolo 1.

     L'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.) ha sede legale ed amministrativa in Cagliari.

 

     Articolo 2.

     L'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano ha il compito ai promuovere ed attuare iniziative intese a conseguire il potenziamento economico e lo sviluppo tecnico, artistico e commerciale della produzione artigiana sarda.

     A tal fine:

     a) presta la sua assistenza tecnico-artistica alle aziende artigiane per promuovere l'incremento economico e lo sviluppo produttivo;

     b) promuove ed incoraggia il sorgere di imprese artigiane in relazione alla domanda della loro produzione e dei loro servizi, coordinando nel contempo l'attività delle preesistenti e delle nuove imprese artigiane con le modifiche del processo economico e produttivo;

     c) promuove la specializzazione tecnica e professionale, istituendo o gestendo direttamente scuole o corsi artigiani;

     d) assume la gestione di padiglioni dell'artigianato realizzati a spese dell'Amministrazione regionale, e facilita la partecipazione singola o collettiva degli artigiani sardi alle mostre e fiere nazionali, internazionali ed estere;

     e) favorisce lo smercio, in Italia ed all'estero, dei prodotti dell'artigianato sardo anche mediante la istituzione di apposite botteghe di vendita;

     f) organizza raccolte campionarie permanenti dei prodotti dell'artigianato;

     g) [1];

     h) esegue tutti quegli altri compiti o incarichi che possono essergli eventualmente affidati dall'Amministrazione regionale nell'interesse dell'artigianato sardo in dipendenza di leggi o norme.

 

     Articolo 3.

     Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività indicate nell'articolo precedente l'Istituto può avvalersi della collaborazione di altri enti affini.

     L'eventuale partecipazione finanziaria ad enti affini deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale sarda.

 

     Articolo 4.

     Per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 2, oltre che della propria organizzazione centrale e di quella periferica che, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, può essere costituita nei capoluoghi di provincia, l'Istituto si avvale:

     a) delle informazioni, dati statistici e delle notizie fornitigli dalle Camere di commercio, industria e agricoltura e dalle organizzazioni artigiane;

     b) della consulenza di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici, artistici, economici e commerciali, di interesse generale e locale.

 

     Articolo 5.

     L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio proprio:

     Alle spese per il funzionamento dell'Istituto si provvede:

     a) con le rendite patrimoniali;

     b) con gli utili di servizi;

     c) con i contributi annuali disposti dalla Regione;

     d) con le oblazioni volontarie o liberalità disposte da enti pubblici o da privati;

     e) con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini del presente Statuto.

 

     Articolo 6.

     L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'assessore al Lavoro e Artigianato; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

     Esso è composto da:

     1) un presidente;

     2) cinque membri designati rispettivamente dagli Assessori all'industria e commercio, alle finanze, al turismo, al lavoro e artigianato, all'istruzione;

     3) quattro rappresentanti di diverse categorie artigiane designati dalle organizzazioni di categorie, scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le provincie dell'Isola;

     4) due rappresentanti dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

     Il Consiglio elegge nel proprio seno un Vice presidente che, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne esercita tutte le funzioni.

     Il controllo della gestione finanziaria è demandato ad un collegio di revisori.

 

     Articolo 7.

     Per la trattazione di argomenti determinati, gli esperti di cui alla lett. b) dell'art. 4 possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

 

     Articolo 8.

     Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Istituto e conseguentemente provvede;

     a) alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

     b) alla formazione del programma di attività annuale dell'Istituto;

     c) alla assunzione, alla revoca e alla disciplina del personale;

     d) alla compilazione del regolamento interno.

     Adotta inoltre tutte quelle iniziative che, a suo giudizio, possono comunque giovare al raggiungimento delle finalità dell'Istituto.

 

     Articolo 9.

     Il Consiglio di amministrazione si raduna, di regola, ogni trimestre, ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente, in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei revisori.

     Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

     Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. Nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

     I Consiglieri di amministrazione che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari.

 

     Articolo 10.

     Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di dieci giorni, all'Assessorato al lavoro e artigianato per l'approvazione.

     Le deliberazioni diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione, o dopo trascorsi trenta giorni da quello della loro ricezione senza che l'Assessore abbia comunque interloquito.

     Le deliberazioni di cui all'art. 8 devono essere sottoposte alla approvazione della Giunta regionale.

 

     Articolo 11.

     La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al Presidente.

     Per gli affari di ordinaria amministrazione la firma spetta al Direttore o a chi ne faccia le veci.

     In caso di urgenza il Presidente, previo benestare dell'Assessore al lavoro e artigianato, ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio al quale ne darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva.

 

     Articolo 12.

     Al Presidente dell'Istituto è dovuta una indennità da fissarsi con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato.

     Ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai Sindaci è dovuta, per ogni riunione alla quale prendono parte, una medaglia di presenza il cui ammontare è stabilito nel regolamento interno.

     Spetta inoltre ai Consiglieri non residenti a Cagliari il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità di soggiorno il cui ammontare e stabilito nel medesimo regolamento.

 

     Articolo 13. [2]

     Il Collegio dei revisori dei conti e costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti.

     Esso è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, commercio e artigianato.

     Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

     Si applicano al Collegio le norme e disposizioni del Codice civile sui sindaci.

 

     Articolo 14.

     L'esecuzione delle iniziative dell'Istituto è affidata al Direttore; esso è il capo degli uffici e del personale dell'Istituto.

     Il Direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e funge da segretario.

 

     Articolo 15.

     Il Consiglio d'amministrazione può essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le deduzioni del Consiglio medesimo.

     In caso di scioglimento, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario reggente che non può rimanere in carica più di sei mesi.

 

     Articolo 16.

     La gestione amministrativa e contabile dell'Istituto ha inizio il 10 gennaio ed ha termine il 31 dicembre

 

     Articolo 17.

     In caso di scioglimento il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto sarà totalmente devoluto alla Regione.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 27 aprile 1984, n. 14.

[2] Articolo così modificato dall'art. unico della L.R. 30 novembre 1967, n. 21.