§ 2.7.30 - L.R. 11 giugno 1990, n. 16.
Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 miniere
Data:11/06/1990
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Adeguamento della struttura dell'Assessorato dell'industria.
Art. 2.  Servizio dell'attività mineraria e di cava.
Art. 3.  Poteri e competenze dei tecnici del Servizio dell'attività mineraria e di cava.
Art. 4.  Comando di personale del Corpo delle miniere.
Art. 5.  Inquadramento nei ruoli regionali di personale, del Corpo delle miniere in posizione di comando.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 2.7.30 - L.R. 11 giugno 1990, n. 16.

Adeguamento della struttura amministrativa regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline.

 

Art. 1. Adeguamento della struttura dell'Assessorato dell'industria.

     1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere, cave e saline, attribuite alla Regione autonoma della Sardegna dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e per l'attuazione della legge regionale 7 giugno 1389, n. 30, concernente la disciplina delle attività di cava, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenterà al Consiglio regionale una proposta di regolamento per adeguare, ai sensi e con le procedure di cui agli, articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, le strutture amministrative dell'Assessorato regionale dell'industria secondo i principi di cui agli articoli segueti.

 

     Art. 2. Servizio dell'attività mineraria e di cava. [1]

     [1. Il Servizio dell'attività mineraria dell'Assessorato dell'industria assumerà la denominazione di «Servizio dell'attività mineraria e di cava».

     2. A detto Servizio saranno attribuite le competenze relative ai problemi tecnici e amministrativi della gestione del patrimonio minerario e della geologia mineraria e alla vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del lavoro nelle attività delle miniere, cave, torbiere, saline, acque minerali e termali.

     3. Il Servizio dell'attività mineraria e di cava si articolerà in tre settori, competenti rispettivamente in materia di:

     a) governo dei titoli minerari e innovazione delle attività minerarie;

     b) vigilanza, prevenzione e sicurezza nelle attività minerarie;

     c) disciplina delle attività di cava.

     4. Saranno istituiti uffici periferici del Servizio dell'attività mineraria e di cava con sede in Tempio Pausania e in Iglesias.

     5. I settori di cui al precedente terzo comma sono ricompresi nel numero massimo di settori stabilito dall'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1986.]

 

     Art. 3. Poteri e competenze dei tecnici del Servizio dell'attività mineraria e di cava.

     1. Ai tecnici del Servizio dell'attività mineraria e di cava sono attribuiti gli stessi poteri e competenze attribuiti agli ingegneri e ai periti del Corpo delle miniere dalle leggi che disciplinano l'attività mineraria.

 

     Art. 4. Comando di personale del Corpo delle miniere.

     1. Nelle more della determinazione del contingente di personale da assegnare al Servizio dell'attività, mineraria e di cava e

dell'espletamento dei relativi concorsi, al fine di garantire il funzionamento del servizio, l'Amministrazione regionale promuoverà le necessarie intese per il comando presso il Servizio dell'attività mineraria e di cava di personale tecnico del Corpo delle miniere, in servizio presso il Distretto minerario della Sardegna alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di sette unità con la qualifica di ingegnere minerario e di cinque unità con la qualifica di perito minerario.

     2. I comandi non dovranno protrarsi per oltre un anno dalla data di espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale tecnico occorrente al Servizio dell'attività mineraria e di cava.

 

     Art. 5. Inquadramento nei ruoli regionali di personale, del Corpo delle miniere in posizione di comando.

     1. Il personale del Corpo delle miniere che abbia prestato servizio per almeno un anno in posizione di comando presso l'amministrazione regionale può chiedere il passaggio alla Regione ai fini dell'inquadramento nel ruolo unico regionale.

     2. La domanda di passaggio deve essere presentata entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di compimento del periodo di servizio di cui al primo comma.

     3. L'inquadramento a disposto, nei limiti delle disponibilità esistenti nella dotazione organica del personale del ruolo unico regionale, con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale [2].

     4. L'inquadramento avviene nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica posseduta nell'amministrazione di provenienza, secondo la seguente tabella:

 

 

1º dirigenza                              8ª qualifica funzionale

9º livello                                8ª qualifica funzionale

8º livello                                8ª qualifica funzionale

7º livello (capo tecnico)                 7ª qualifica Funzionale [2].

 

 

     5. Al personale così inquadrato è riconosciuta per intero ed a tutti gli effetti l'anzianità di servizio, sia effettiva che figurativa, maturata e formalmente accertata presso l'amministrazione di provenienza [2].

     6. Il personale del Corpo delle miniere comandato presso l'Amministrazione regionale che non presenti domanda di passaggio cessa dalla posizione di comando alla scadenza del termine previsto nel decreto di comando e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4 [2].

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (omissis).

     2. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02016, 02022 e 02052 del bilancio della Regione par l'anno finanziario 1990 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 giugno 1994, n. 26.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 giugno 1994, n. 26.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 giugno 1994, n. 26.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 giugno 1994, n. 26.