§ 2.7.7 - L.R. 25 novembre 1954, n. 25.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 miniere
Data:25/11/1954
Numero:25


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale, oltre ai compiti di cui agli articoli 1 e 4 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21, è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato geologico regionale, all'esecuzione di [...]
Art. 2.      Per l'esecuzione degli studi e rilevamenti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a valersi, oltre che del servizio temporaneo istituito con l'art. 2 della L. [...]
Art. 3.      La pubblicazione delle carte geologiche relative ai rilevamenti di cui alla presente legge è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della difesa a termini delle vigenti leggi.
Art. 4.      A parziale modifica ed a completamento di quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21, alle spese derivanti dall'attuazione di quanto è previsto negli articoli da 1 a 6 della [...]
Art. 5.      Oltre ai componenti previsti dall'art. 8 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21 è chiamato a far parte del Comitato Geologico regionale anche un delegato dell'Assessore all'industria e commercio.
Art. 6.      La tabella del personale tecnico ed ausiliario di cui, al terzo comma dell'art. 2 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.


§ 2.7.7 - L.R. 25 novembre 1954, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale, oltre ai compiti di cui agli articoli 1 e 4 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21, è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato geologico regionale, all'esecuzione di studi e rilevamenti geologici monografici o di dettaglio, ed all'uopo anche alla esecuzione di sondaggi, esplorazioni geofisiche, levate topografiche, e di quant'altre operazioni la tecnica indichi utili per il migliore perfezionamento degli studi e rilevamenti geologici predisposti.

 

     Art. 2.

     Per l'esecuzione degli studi e rilevamenti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a valersi, oltre che del servizio temporaneo istituito con l'art. 2 della L. 16 maggio 1951, n. 21, sentito il Comitato geologico regionale:

     a) dell'opera di istituti scientifici specializzati in geologica, paleontologia, mineralogia, petrografia, geochimica, geologia applicata. arte mineraria, geofisica, in base ad apposite convenzioni;

     b) dell'opera di singoli cultori delle discipline di cui al punto a);

     c) dell'opera di imprese private e di enti pubblici specializzati nell'esecuzione di sondaggi e rilevamenti geofisici e topografici, in base a contratti stipulati su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della medesima.

     La pubblicazione della carta geologica e quella degli studi illustrativi devono essere completate non oltre il 31 dicembre 1958.

 

     Art. 3.

     La pubblicazione delle carte geologiche relative ai rilevamenti di cui alla presente legge è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della difesa a termini delle vigenti leggi.

 

     Art. 4.

     A parziale modifica ed a completamento di quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21, alle spese derivanti dall'attuazione di quanto è previsto negli articoli da 1 a 6 della legge sopracitata ed a quelle derivanti dall'attuazione della presente legge. si fa fronte con gli stanziamenti di L. 24 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952 e 1953, con lo stanziamento di L. 40 milioni sul Capitolo 150 della Spesa del Bilancio 1954 e con gli stanziamenti che saranno stabiliti nei Capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

 

     Art. 5.

     Oltre ai componenti previsti dall'art. 8 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21 è chiamato a far parte del Comitato Geologico regionale anche un delegato dell'Assessore all'industria e commercio.

 

     Art. 6.

     La tabella del personale tecnico ed ausiliario di cui, al terzo comma dell'art. 2 della L.R. 16 maggio 1951, n. 21, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

     Il personale stesso sarà assunto con contratto a termine. Ad esso spetta la qualifica di cui alla annessa tabella ed il trattamento economico delle corrispondenti categorie del personale avventizio della Regione. Gli indicatori ed i portatori necessari ai rilevamenti saranno assunti in loco a seconda delle esigenze e godranno del trattamento economico previsto per i salari temporanei di IV categoria.

 

 

Tabella - (Omissis).