§ 2.7.1 - L.R. 16 maggio 1951, n. 21.
Completamento della Carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 miniere
Data:16/05/1951
Numero:21


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, di intesa e in collaborazione col Servizio geologico del Corpo delle Miniere (Servizio geologico d'Italia), dipendente dal Ministero [...]
Art. 2.      E' istituito presso l'Assessorato all'industria e al commercio apposito temporaneo servizio per l'esecuzione ed i compiti di cui all'art. 1.
Art. 3.      Alla gestione dei fondi occorrenti provvede l'Assessorato alle finanze a mezzo del Servizio Economato. Detto Servizio assume in carico gli strumenti, gli apparecchi, i mezzi di trasporto e [...]
Art. 4.      Oltre il completamento della Carta geologica della Sardegna alla scala 1:100.000, adottata per la Carta geologica d'Italia, è autorizzata la compilazione e pubblicazione di una Carta geologica [...]
Art. 5.      Il Servizio di cui all'art. 2 può utilizzare gli elaborati inediti, eseguiti da studiosi, che siano riconosciuti conformi alle esigenze scientifiche della compilazione.
Art. 6.      Il Servizio temporaneo provvede a raccogliere in collezioni scientifiche, da cedere alle Università sarde ed all'Istituto Tecnico Industriale Minerario di Iglesias i materiali mineralogici, [...]
Art. 7.      Le pubblicazioni edite in attuazione della presente legge recheranno l'intestazione: «Carta geologica d'Italia - Servizio geologico d'Italia e della Regione Autonoma della Sardegna».
Art. 8.      E' istituito presso l'Assessorato all'industria e al commercio il «Comitato geologico regionale», composto:
Art. 9.      Ai componenti del Comitato, agli esperti ed al Segretario, di cui all'articolo precedente, spetta il trattamento economico di cui alla L.R. 8 febbraio 1950, n. 6, ed eventuali sue modifiche.
Art. 10.      Spetta al Comitato geologico regionale dar parere:
Art. 11.      Il Comitato geologico regionale è convocato dall'Assessore all'industria e al commercio.
Art. 12.      (Omissis)


§ 2.7.1 - L.R. 16 maggio 1951, n. 21.

Completamento della Carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, di intesa e in collaborazione col Servizio geologico del Corpo delle Miniere (Servizio geologico d'Italia), dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, al completamento e alla pubblicazione della Carta geologica della Sardegna e dei relativi studi illustrativi.

 

     Art. 2.

     E' istituito presso l'Assessorato all'industria e al commercio apposito temporaneo servizio per l'esecuzione ed i compiti di cui all'art. 1.

     La Direzione di detto temporaneo servizio sarà affidata, ai fini di assicurare l'indispensabile unità di indirizzo con i lavori di rilevamento del rimanente territorio nazionale, ad un geologo che sarà nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio, d'intesa con il Servizio geologico del Ministero dell'industria e del commercio, ed agirà di concerto con la Direzione del detto Servizio.

     Ai rilevamenti, alle indagini ed agli accordi si procederà in - conformità degli accordi con il Servizio geologico d'Italia - mediante l'impiego di geologi dello stesso Servizio e dell'altro personale tecnico ed ausiliario, estraneo alle Amministrazioni statale e regionale, che risulterà necessario assumere entro i limiti previsti dall'allegata tabella, in relazione alla necessità di pervenire al sollecito compimento dei lavori.

     L'Assessorato all'industria e al commercio si avvarrà inoltre dell'opera dell'Ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna e, previi gli opportuni accordi con la competente Amministrazione dello Stato, della collaborazione degli Istituti di geologia, di arte mineraria di mineralogia, e di geofisica, esistenti presso le Università di Cagliari e di Sassari, nonché dell'Istituto Tecnico Industriale Minerario d'Iglesias.

     Ai rilevamenti ed alle indagini nelle zone interessanti la difesa si procederà previa intesa con l'Amministrazione Militare.

     I servizi amministrativi saranno disimpegnati da personale dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 3.

     Alla gestione dei fondi occorrenti provvede l'Assessorato alle finanze a mezzo del Servizio Economato. Detto Servizio assume in carico gli strumenti, gli apparecchi, i mezzi di trasporto e quanto altro risulti indispensabile acquistare per l'esecuzione dei lavori. esclusi i materiali di consumo.

     Esso terrà il conto dimostrativo dell'impiego dei materiali di consumo.

     Gli strumenti e gli apparecchi, con la cessazione del Servizio temporaneo di cui all'art. 2, saranno ceduti alle Facoltà dell'Università di Cagliari che vi hanno interesse.

 

     Art. 4.

     Oltre il completamento della Carta geologica della Sardegna alla scala 1:100.000, adottata per la Carta geologica d'Italia, è autorizzata la compilazione e pubblicazione di una Carta geologica della Sardegna alla scala 1:200.00 e delle relative note illustrative.

     E' autorizzata inoltre la compilazione e la pubblicazione di carte alla scala 1:500.000 e 1:25.000 per le zone di particolare interesse.

 

     Art. 5.

     Il Servizio di cui all'art. 2 può utilizzare gli elaborati inediti, eseguiti da studiosi, che siano riconosciuti conformi alle esigenze scientifiche della compilazione.

     In tal caso e corrisposto agli autori un adeguato compenso.

 

     Art. 6.

     Il Servizio temporaneo provvede a raccogliere in collezioni scientifiche, da cedere alle Università sarde ed all'Istituto Tecnico Industriale Minerario di Iglesias i materiali mineralogici, litologici e paleontologici prelevati durante i rilievi.

 

     Art. 7.

     Le pubblicazioni edite in attuazione della presente legge recheranno l'intestazione: «Carta geologica d'Italia - Servizio geologico d'Italia e della Regione Autonoma della Sardegna».

 

     Art. 8.

     E' istituito presso l'Assessorato all'industria e al commercio il «Comitato geologico regionale», composto:

     1) di un geologo, di sperimentata competenza, che lo presiede;

     2) di un geologo del Servizio geologico dell'Italia, nominato dal Ministero dell'industria e del commercio;

     3) di tre membri scelti fra gli studiosi versati nelle discipline geologiche e relative applicazioni;

     4) dell'Ingegnere Capo dell'ufficio distrettuale delle miniere della Sardegna;

     5) di un delegato dell'Assessore ai lavori pubblici;

     6) di un delegato dell'Assessore all'agricoltura e alle foreste;

     7) di un delegato dell'Assessore all'istruzione;

     8) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     9) di tre rappresentanti del Ministero della Difesa. da trarsi dai Servizi tecnici dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     I componenti di cui ai nn. 1 e 3 saranno nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio, previe intese con la competente Amministrazione dello Stato nel caso che essi siano titolari od incaricati di cattedre universitarie.

     I componenti di cui ai nn. 2, 8 e 9 fanno parte del Comitato soltanto se le competenti Amministrazioni statali ritengono di nominarli.

     Su proposta del Presidente del Comitato, l'Assessore all'industria e al commercio può, di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori del Comitato stesso, con voto consultivo, studiosi od esperti in particolari materie.

     Il Comitato deve riunirsi almeno due volte all'anno. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Funge da Segretario un funzionario dell'Assessorato all'industria e al commercio, nominato dall'Assessore.

 

     Art. 9.

     Ai componenti del Comitato, agli esperti ed al Segretario, di cui all'articolo precedente, spetta il trattamento economico di cui alla L.R. 8 febbraio 1950, n. 6, ed eventuali sue modifiche.

 

     Art. 10.

     Spetta al Comitato geologico regionale dar parere:

     1) nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti regionali;

     2) sull'esecuzione e sui risultati dei lavori di cui all'art. 1 della presente legge;

     3) sugli studi inediti di singoli studiosi che sia utile acquisire al Servizio geologico della Regione, e sui relativi compensi da corrispondere;

     4) ogni volta che l'Amministrazione regionale o i singoli Assessorati interessati ritengano di richiederlo sulle direttive scientifiche e tecniche dai seguire nello studio e nei provvedimenti nei quali trovino applicazione le discipline geologiche.

     E' in facoltà del Comitato presentare di propria iniziativa proposte nelle materie di sua competenza all'Amministrazione regionale.

 

     Art. 11.

     Il Comitato geologico regionale è convocato dall'Assessore all'industria e al commercio.

     Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno sei componenti.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [1].

 

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.