§ 1.5.70 - L.R. 7 maggio 1999, n. 14.
Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini (NU).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 istituzione e modifica di comuni e circoscrizioni
Data:07/05/1999
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Interventi.
Art. 3.  Piano attuativo degli interventi.
Art. 4.  Limiti dei contributi.
Art. 5.  Concorso sugli interessi.
Art. 6.  Contributo integrativo.
Art. 7.  Cessione in proprietà.
Art. 8.  Attuazione dei programmi.
Art. 9.  Norma finanziaria.


§ 1.5.70 - L.R. 7 maggio 1999, n. 14.

Interventi per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini (NU).

(B.U. 18 maggio 1999, n. 15).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Per il completamento dei lavori di trasferimento, consolidamento e risanamento igienico-urbanistico degli abitati di Gairo, Cardedu e Osini (Nuoro) danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1951 è disposto il complessivo stanziamento di lire 40.000.000.000 da ripartire nel quinquennio 1999-2003, in ragione di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000, 2001 e di lire 12.500.000.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

 

     Art. 2. Interventi.

     1. Alla realizzazione degli interventi finanziati con la presente legge provvedono i comuni interessati su delega della Regione. Gli interventi possono comprendere:

     a) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la costruzione di fabbricati urbani destinati alla prima abitazione per gli aventi diritto;

     b) completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle aree prescelte per la ricostruzione;

     c) ogni altra opera pubblica d'interesse locale ivi comprese eventuali opere di edilizia scolastica o connesse all'attività didattica e di culto;

     d) pagamento delle indennità delle aree soggette ad espropriazione;

     e) riordino delle proprietà demaniali, regionali, comunali e private.

 

     Art. 3. Piano attuativo degli interventi.

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, determina l'entità dei finanziamenti attribuiti a ciascun comune in conformità al contenuto dei piani attuativi degli interventi predisposti da ciascun comune e approvati dal servizio del Genio civile di Nuoro.

     2. Il piano deve contenere:

     a) l'elenco nominativo degli aventi diritto, con relativa opzione, non ancora assegnatari di area edificabile o di alloggio, desunti dagli appositi elenchi già predisposti ai sensi dell'articolo 66 della Legge 9 luglio 1908, n. 445, dai Consigli comunali di Gairo e Osini riferentesi agli anni 1973 e 1976, ovvero di quelli che pur assegnatari non abbiano ottenuto la disponibilità delle aree e degli alloggi da parte della Regione;

     b) l'elenco individuante gli alloggi, non ancora assegnati in via definitiva, disponibili per l'assegnazione e riportante altresì i nominativi degli attuali occupanti o detentori, iscritti e non negli elenchi dei proprietari o capi famiglia con l'indicazione del relativo titolo di occupazione (assegnatari in via provvisoria, detentori senza titolo, occupanti abusivi);

     c) l'individuazione delle aree oggetto dell'intervento, delimitate e dimensionate in funzione del numero dei lotti ancora necessari per il completamento;

     d) la progettazione preliminare delle opere di urbanizzazione primaria, completa di relazione e stima delle opere nonché della relazione geologica;

     e) l'eventuale compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti o la previsione di deroga.

 

     Art. 4. Limiti dei contributi.

     1. Per il completamento della ricostruzione degli abitati dei comuni di Gairo, Osini e Cardedu, già intrapreso e in parte già attuato in applicazione delle Leggi n. 445 del 1908, 10 gennaio 1952, n. 9, 28 gennaio 1960, n. 31, 12 aprile 1973, n. 168, il limite del contributo di cui all'articolo 1, lettera i), della Legge n. 9 del 1952, e successive modificazioni, è elevato a lire 40.000.000 riferito alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze e accessori, con assunzione dei relativi oneri da parte della Regione.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato in tre soluzioni:

     a) il 50 per cento della somma dopo la comunicazione al comune dell'inizio dei lavori di costruzione, a seguito del rilascio della concessione edilizia, previo accertamento dell'effettivo inizio dei lavori;

     b) il 25 per cento in corso d'opera, previa verifica tecnico contabile che il beneficiario ha eseguito almeno due terzi dei lavori previsti in progetto;

     c) il restante 25 per cento ad ultimazione dei lavori accertati e previo rilascio dell'alloggio eventualmente detenuto o assegnato in via provvisoria.

     3. A garanzia dell'importo del contributo da erogare il beneficiario è tenuto alla presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa per tutto il periodo di realizzazione dell'opera, intestata all'ente erogatore del contributo. La fideiussione è svincolata dall'ente erogatore del contributo con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

 

     Art. 5. Concorso sugli interessi.

     1. La quota della spesa non coperta da contributo può essere assistita dal concorso sugli interessi assicurato dalla Regione ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modifiche.

 

     Art. 6. Contributo integrativo.

     1. I proprietari che all'entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto l'erogazione in acconto del contributo a norma della Legge 10 gennaio 1952, n. 9, e successive modifiche, con l'assegnazione dell'area edificabile hanno diritto, se detentori di un alloggio assegnato in via provvisoria, ad ottenere il saldo del contributo sino alla concorrenza massima di lire 15.000.000, a condizione che provvedano a rilasciare l'alloggio eventualmente detenuto in via provvisoria.

     [2. Le domande per la concessione del contributo integrativo di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, Servizio del Genio Civile di Nuoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.] [1]

     [3. L'Assessore regionale dei lavori pubblici provvede all'erogazione del conguaglio dei contributi a tutti gli aventi diritto a norma del presente articolo, previo accertamento dell'avvenuto rilascio dell'alloggio detenuto in via provvisoria.] [2]

 

     Art. 7. Cessione in proprietà.

     1. Gli alloggi costruiti dallo Stato e trasferiti alla Regione nei nuovi abitati di Gairo, Osini e Cardedu sono ceduti in proprietà a coloro che hanno titolo, in applicazione delle leggi regolanti il trasferimento degli stessi abitati.

     2. Dal prezzo di vendita dell'alloggio, riferito al momento temporale del provvedimento di cessione in proprietà e calcolato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 della Legge n. 952 del 1966, e successive modificazioni, è portato in detrazione un importo pari al contributo rideterminato ai sensi dell'articolo 4.

     [3. Il contributo da portare in detrazione è ridotto del 20 per cento per coloro che alla data della cessione risultino già occupanti di alloggio nei centri interessati, per effetto di assegnazione definitiva o provvisoria.] [3]

 

     Art. 8. Attuazione dei programmi.

     1. All'erogazione dei finanziamenti ai comuni si provvede con le modalità previste dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche e integrazioni.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme in materia di deleghe per opere pubbliche di cui alla stessa legge regionale n. 24 del 1987.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     1. Nei bilanci della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 1999/2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al sopracitato capitolo del bilancio regionale per gli anni 1999/2001 e al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

     3. Ai maggiori oneri, determinati in lire 7.500.000.000, per gli anni 2002 e 2003, si provvede con legge di bilancio.


[1] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[2] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

[3] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.