§ 1.3.102 - L.R. 22 aprile 1987, n. 20.
Norme transitorie per lo svolgimento dei concorsi banditi dall'Amministrazione regionale ai sensi della normativa vigente anteriormente alla entrata [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:22/04/1987
Numero:20


Sommario
Art. 1.      I concorsi dall'Amministrazione regionale ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla entrata in vigore della l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, già fatti salvi a norma del primo comma [...]
Art. 2.      Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 1.3.102 - L.R. 22 aprile 1987, n. 20.

Norme transitorie per lo svolgimento dei concorsi banditi dall'Amministrazione regionale ai sensi della normativa vigente anteriormente alla entrata in vigore della l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, per il conseguente inquadramento nel ruolo unico regionale.

 

Art. 1.

     I concorsi dall'Amministrazione regionale ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla entrata in vigore della l.r. 15 gennaio 1986, n. 6, già fatti salvi a norma del primo comma dell'art. 4 della l.r. 30 dicembre 1985, n. 35, sono portati a compimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini previsti dal precedente comma, sono fatti salvi il regolamento di esecuzione dell'art. 42 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, come approvato con d.p.g. 12 luglio 1983, nonché i provvedimenti amministrativi e le procedure svolte alla data di entrata in vigore della presente legge in ordine ai predetti concorsi.

     I vincitori dei concorsi pubblici sono nominati in prova secondo le disposizioni dei relativi bandi di concorso e, con effetto dalla stessa data di nomina, sono inquadrati nelle nuove qualifiche funzionali secondo la disciplina stabilita ai sensi dell'art. 6 della l.r. 15 gennaio 1986, n. 6.

 

     Art. 2.

     Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).