§ 1.2.1 - L.R. 27 giugno 1949, n. 2.
Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:27/06/1949
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Agli Assessori regionali è dovuto inoltre il trattamento economico di cui al successivo art. 4, ridotto del 25 per cento
Art. 3. 
Art. 4.      Al Presidente della Giunta regionale, oltre alle indennità spettantigli come Consigliere è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per i [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Le suddette indennità decorrono dal 28 maggio 1949
Art. 9.      Per il periodo 28 marzo-31 dicembre 1949 l'Assessore alle Finanze è autorizzato a disporre gli stanziamenti occorrenti sui fondi che lo Stato metterà a disposizione della Regione per il [...]


§ 1.2.1 - L.R. 27 giugno 1949, n. 2. [1]

Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori ed ai Consiglieri regionali.

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     Agli Assessori regionali è dovuto inoltre il trattamento economico di cui al successivo art. 4, ridotto del 25 per cento.

     Agli Assessori che non sono Consiglieri regionali oltre a tale trattamento viene corrisposto l'importo dell'indennità e delle medaglie di presenza che spettano ai Consiglieri.

     Gli Assessori hanno l'obbligo di fissare la residenza in Cagliari.

     Agli Assessori che debbono trasferire la propria residenza in Cagliari, in ottemperanza al disposto del precedente capoverso, sarà inoltre corrisposta un'indennità di alloggio di L. 20.000 mensili.

 

     Art. 3. [3]

     Al Presidente del Consiglio regionale, oltre alle indennità spettantigli come Consigliere, è attribuito un assegno mensile pari a quello degli Assessori.

 

     Art. 4.

     Al Presidente della Giunta regionale, oltre alle indennità spettantigli come Consigliere è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per i Sottosegretari di Stato.

 

     Art. 5. [4]

     Al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio è attribuita un'indennità di rappresentanza di lire 100.000 mensili.

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8.

     Le suddette indennità decorrono dal 28 maggio 1949.

 

     Art. 9.

     Per il periodo 28 marzo-31 dicembre 1949 l'Assessore alle Finanze è autorizzato a disporre gli stanziamenti occorrenti sui fondi che lo Stato metterà a disposizione della Regione per il funzionamento degli Organi regionali ai sensi dell'art. 53, comma terzo delle Norme di attuazione dello Statuto Speciale.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 12 della L.R. 9 gennaio 2014, n. 2, con la decorrenza ivi prevista all'art. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 1966, n. 2.

[3] Le indennità di cui al presente articolo sono soppresse per effetto dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1985, n. 19.

[4] Le indennità di cui al presente articolo sono soppresse per effetto dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1985, n. 19.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 7 aprile 1966, n. 2.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 1° agosto 1951, n. 13.