§ 1.2.2 - L.R. 1 agosto 1951, n. 13.
Indennità di trasferta per gli amministratori della Regione e per i Consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:01/08/1951
Numero:13

§ 1.2.2 - L.R. 1 agosto 1951, n. 13. [1]

Indennità di trasferta per gli amministratori della Regione e per i Consiglieri regionali.

 

Art. 1. [2]

     Al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori, che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ad una indennità di trasferta di L. 10.500 giornaliere; spettano altresì L. 5.500 per ogni pernottamento.

     Le indennità di cui al comma precedente sono maggiorate del 30 per cento per le trasferte effettuate all'estero.

 

Art. 2.

     L'indennità di trasferta per i Consiglieri che partecipano ai lavori delle Commissioni e del Consiglio e non risiedono nel Capoluogo della Regione è di L. 5.000 al giorno.

 

Art. 3.

     La presente legge ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1951.

 

Art. 4.

     La legge regionale 30 novembre 1949, n. 5 e l'art. 7 della Legge regionale 27 giugno 1949, n. 2, sono abrogati.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 gennaio 1972, n. 2.