§ VI.3.129 - L.R. 2 luglio 2008, n. 18.
Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:02/07/2008
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (FINALITÀ)
Art. 2.  (ADEGUAMENTO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA E DELLA SPESA)
Art. 3.  (FONDO PER LA REISCRIZIONE DELLE ECONOMIE VINCOLATE)
Art. 4.  (FONDO PER REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE)
Art. 5.  (ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA PER INIZIATIVE UMANITARIE)
Art. 6.  (FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA CORRENTE IN CORSO DI ADOZIONE)
Art. 7.  (COFINANZIAMENTO PER IL “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE)
Art. 8.  (RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO)
Art. 9.  (ACQUISIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA FINPUGLIA S.P.A.)
Art. 10.  (COSTITUZIONE DI SOCIETÀ VEICOLO PER CARTOLARIZZAZIONE SU BENI IMMOBILI REGIONALI)
Art. 11.  (ANTICIPAZIONI FINANZIARIE AI CONSORZI DI BONIFICA)
Art. 12.  (ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO E PROGETTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARCHITETTONICO PUGLIESE. SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITÀ DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI)
Art. 13.  (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE29 GIUGNO 2004, N. 10)
Art. 14.  (LAVORO STRAORDINARIO)
Art. 15.  (MISSIONI CONTINUATIVE E PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA)
Art. 16.  (INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2001, N. 13)
Art. 17.  (INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 28)
Art. 18.  (RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BARI DELLE SOMME PIGNORATE A VALERE SULLA MISURA 3.1 POR PUGLIA 2000/2006)


§ VI.3.129 - L.R. 2 luglio 2008, n. 18.

Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.

(B.U. 7 luglio 2008, n. 107 Straord.)

 

TITOLO I

NORME DI ASSESTAMENTO E DI QUARTA VARIAZIONE AL BILANCIO 2008

 

Art. 1. (FINALITÀ)

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2008, approvato con legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41, sono introdotte le variazioni necessarie ad assestare gli elementi relativi ai residui attivi e passivi, alla giacenza di cassa e all’avanzo di amministrazione secondo i valori risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio 2007 nonché le variazioni ritenute necessarie in relazione alle esigenze gestionali di entrata e di spesa.

2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 907 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2008 viene rideterminato in euro 1.692.263.545,28 e destinato per la quota incrementale all’incremento del fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio vincolato e per la regolarizzazione delle carte contabili nonché ad alcuni capitoli di spesa per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.

 

3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell’utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 2. (ADEGUAMENTO DELLO STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA E DELLA SPESA)

1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2008 risulta aumentato, sia per l’entrata che per la spesa, in euro 1.195.880.527,62 in termini di competenza e in euro 1.849.359.780,13 in termini di cassa.

 

     Art. 3. (FONDO PER LA REISCRIZIONE DELLE ECONOMIE VINCOLATE)

1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene incrementato dell’importo di euro 552.890.796,43, comprensivo della somma di euro 2.713.212,50, già reiscritta e non impegnata nel corso della gestione 2007, da destinare, nell’ambito dell’unità previsionale di base 05.02.02, al capitolo di spesa 1093307 per euro 2.400.837,50 e al capitolo 1095307 per euro 312.375,00.

2. Per l’esercizio 2008 la dotazione finanziaria complessiva del fondo di cui al precedente comma è pari ad euro 1.055.723.856,50.

 

     Art. 4. (FONDO PER REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE)

1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi con vincolo di specifica destinazione (capitolo 1110046) viene incrementato dell’importo di euro 94.664.069,21 nonché dell’importo di euro 129.765.914,00, quale quota di reintegro derivante dalle maggiori entrate provenienti dal recupero dei crediti per mobilità sanitaria e dalla vendita di immobili non strumentali delle AUSL.

 

2. Per l’esercizio finanziario 2008 la dotazione finanziaria complessiva del capitolo di cui al comma 1 è di euro 330.429.983,21.

 

     Art. 5. (ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA PER INIZIATIVE UMANITARIE)

1. All’articolo 21 (Livelli essenziali di assistenza – LEA) della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“3 bis. All’onere derivante dall’applicazione del comma 2 si provvede con l’istituzione, nell’ambito dell’unità previsionale di base 12.02.01 “Assistenza ospedaliera e specialistica”, del capitolo di spesa n. 721075 “Spese per prestazioni sanitarie in favore di cittadini extracomunitari nell’ambito di iniziative umanitarie (art. 21 l.r. 25/2007)” con una dotazione finanziaria di euro 800 mila in termini di competenza e cassa”.

 

     Art. 6. (FONDO GLOBALE PER IL FINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI DI SPESA CORRENTE IN CORSO DI ADOZIONE)

1. Sul capitolo n. 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione” è stanziata la somma di euro 150 mila in termini di competenza e cassa. L’elenco delle leggi da finanziare allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 è integrato con la seguente: “Istituzione dell’Agenzia regionale per il governo pubblico dell’acqua”.

 

     Art. 7. (COFINANZIAMENTO PER IL “PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE)

1. Al fine di provvedere al cofinanziamento del programma statale denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” è istituito nel bilancio regionale 2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base 03.01.01 “Edilizia residenziale pubblica”, il capitolo n. 411115, a destinazione vincolata e con una dotazione finanziaria di euro 5.555.468,00 in termini di competenza e cassa.

 

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

 

     Art. 8. (RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO)

1. Al fine di garantire la copertura finanziaria per il completamento della nuova sede regionale, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e dall’articolo 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici), comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nonché dall’articolo 71 (Mutui e prestiti) della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controllo) e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata a contrarre con la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), un mutuo dell’importo massimo di euro 50 milioni.

 

2. Il mutuo di cui al comma 1 è contratto a tasso fisso e per una durata massima dell’ammortamento di venti anni.

 

3. L’onere presunto derivante dall’ammortamento mutuo di cui al comma 1, o valutato per l’anno 2008 in complessivi euro 2 milioni, è posto a carico del bilancio regionale nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) 10.4.3 “Ragioneria Mutui diretti” e iscritto al capitolo di spesa 1122062 “Rimborso quote di capitale mutuo ventennale Cassa depositi e prestiti di euro 50 milioni da destinare al completamento della costruzione della sede del Consiglio regionale” con una dotazione finanziaria di euro 500 mila e al capitolo di spesa 1122063 “Rimborso quote interessi mutuo ventennale Cassa depositi e prestiti di euro 50 milioni da destinare al completamento della costruzione della sede del Consiglio regionale” con una dotazione finanziaria di euro 1 milione 500 mila.

 

4. L’onere complessivo di cui al comma 3 sarà iscritto nei bilanci degli esercizi successivi all’anno 2008, ai capitoli di spesa 1122062 e 1122063, con gli stanziamenti rivenienti dal piano di ammortamento.

 

5. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte all’atto della contrazione del mutuo di cui al presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a istituire speciale vincolo irrevocabile a favore della Cassa depositi e prestiti s.p.a., dando mandato irrevocabile al tesoriere della Regione di pagare le rate di ammortamento alle relative scadenze e autorizzandolo ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dalla Regione, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

 

6. Le spese per l’ammortamento dei mutui e delle altre operazioni di prestito stipulate dalla Regione, sia per la parte di rimborso capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 (Fondi di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine) della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 9. (ACQUISIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DA FINPUGLIA S.P.A.)

1. Al fine di dare attuazione all’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad acquisire le partecipazioni societarie detenute da Finpuglia s.p.a., come di seguito elencate:

a) Interporto fascia Jonico Salentina S.C.p.A. in liquidazione;

b) Taranto sviluppo S.C.p.A. in liquidazione;

c) Sviluppo Italia Puglia S.p.A.;

d) Cittadella della ricerca S.C.p.A.;

e) Patto territoriale Polis del Sud - Est barese S.C.r.l.;

f) Consorzio sviluppo area conca barese S.C.r.l.;

g) Centro studi e ricerca sviluppo edilizia territoriale (CERSET s.r.l.) in liquidazione;

h) Pastis centro nazionale ricerca e sviluppo dei materiali (CNRSM S.C.p.a.) in liquidazione.

 

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito apposito capitolo di bilancio 3910 – upb 10.01.01 – denominato: “Intervento finanziario per l’acquisizione delle partecipazioni societarie detenute da Finpuglia s.p.a.”, con uno stanziamento di euro100,00.

 

     Art. 10. (COSTITUZIONE DI SOCIETÀ VEICOLO PER CARTOLARIZZAZIONE SU BENI IMMOBILI REGIONALI)

1. Al fine di adottare procedure di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare afferente alla Regione Puglia, ivi incluso quello di cui all’articolo 1 (Intervento finanziario per il ripiano dei disavanzi sanitari) della legge regionale 5 giugno 2007, n. 16 (Prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), è istituito apposito capitolo di bilancio 3900 – upb 10.01.01 – denominato: “Intervento finanziario per la costituzione e avvio di una ‘Società veicolo’ per l’attuazione di procedure di cartolarizzazione”, con uno stanziamento di euro100 mila.

2. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, a porre in essere i conseguenti adempimenti.

3. La Giunta regionale può procedere a cartolarizzazione del patrimonio immobiliare della Regione previa apposita autorizzazione da parte del Consiglio regionale.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 11. (ANTICIPAZIONI FINANZIARIE AI CONSORZI DI BONIFICA)

1. Per le finalità e le esigenze riferite al secondo semestre dell’esercizio 2008, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) e all’articolo 17 (Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica), comma 3, della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006), è autorizzata un’anticipazione finanziaria di euro 15 milioni in favore dei Consorzi di bonifica. Nell’ambito dello stanziamento evidenziato è altresì autorizzata l’erogazione di un contributo straordinario di euro 1 milione, sotto forma di anticipazione, rispettivamente di euro 750 mila al Consorzio per la bonifica della Capitanata ed euro 250 mila al Consorzio per la bonifica montana del Gargano al fine di attenuare l’esposizione debitoria derivante dalle rate dei mutui e dalla ridotta attività di irrigazione.

 

2. Alla spesa per far fronte all’erogazione dell’anticipazione di cui al comma 1 si provvede mediante iscrizione di pari importo sui capitoli di entrata 6151270 “Recupero di somme anticipate ai Consorzi di bonifica (parte motrice spesa vincolata 1 a 1)” - UPB 6.1.1 - e di uscita 1200170 “Anticipazione finanziaria in favore dei Consorzi di bonifica (parte motrice spesa vincolata 1 a 1)” – UPB 99.99.1 – delle partite di giro del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.

 

3. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 1, comma 1, della l.r. 8/2006 e dell’articolo 17, comma 3, della l.r. 22/2006, la Giunta regionale è autorizzata a nominare, con potere di riscossione e di pagamento delle somme, un commissario ad acta che può avvalersi di una struttura di supporto.

 

4. Il compenso da riconoscere e corrispondere al commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto per complessivi euro 14 mila fa carico al capitolo 112099 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

 

     Art. 12. (ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO E PROGETTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARCHITETTONICO PUGLIESE. SPONSORIZZAZIONI E LIBERALITÀ DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI)

1. Al fine di consentire l’introito nel bilancio regionale di risorse finanziarie provenienti da atti di liberalità e da sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati dirette a sostenere progetti culturali e di spettacolo attivati o finanziati dalla Regione, nonché progetti di recupero del patrimonio culturale e architettonico pugliese, sono istituiti nella parte entrate e nella parte uscite del bilancio regionale dedicati capitoli 3066230 – upb 03.04.02 – e 813080 – upb 09.01.01 - denominati, rispettivamente, “Risorse provenienti da atti di liberalità e da sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati a sostegno di attività culturali e di spettacolo promosse o sostenute dalla Regione Puglia, nonché di progetti di recupero del patrimonio culturale e architettonico pugliese” e “Spese per attività culturali e di spettacolo nonché per progetti di recupero del patrimonio culturale e architettonico pugliese promosse o sostenute dalla Regione Puglia e finanziate con risorse provenienti da atti di liberalità e da sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati”, entrambi con uno stanziamento di euro 500 mila.

 

2. L’autorizzazione all’utilizzazione delle predette risorse, da disporsi con atto giuntale nei limiti delle somme specificatamente destinate alle finalità di cui al comma 1, è subordinata all’effettiva loro riscossione nel bilancio regionale comprovata dall’avvenuta emissione delle corrispondenti reversali di incasso.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI ALLE IMPRESE

 

     Art. 13. (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE29 GIUGNO 2004, N. 10)

1. Alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 1 (Oggetto e finalità) le parole “e non soggetti all’obbligo di notificazione” sono soppresse;

b) il comma 1 dell’articolo 3 (Soggetti beneficiari) è sostituito dal seguente:

 

“1. I destinatari dei regimi di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di piccola, media e grande impresa.”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

 

     Art. 14. (LAVORO STRAORDINARIO)

1. Per l’anno 2008 e in attesa dell’installazione e attivazione del sistema di rilevazione automatica delle presenze, ai dipendenti regionali può essere erogato il compenso per il lavoro straordinario.

 

     Art. 15. (MISSIONI CONTINUATIVE E PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA)

1. Con provvedimento da approvare entro la data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplina gli istituti, gli strumenti e le modalità di applicazione diretti ad assicurare la collaborazione ai gruppi consiliari, ai presidenti delle commissioni e ai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio. [1]

 

2. Nello stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta analogo provvedimento per le segreterie particolari del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale e degli assessori.

 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009, l’articolo 51 (Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli organi politici) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) e successive modificazioni, è abrogato [2].

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 16. (INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2001, N. 13) [3]

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente comma:

“2 bis. Ai componenti esterni del Consiglio regionale lavori pubblici, che non siano funzionari regionali in servizio, compete l’indennità lorda di euro 77,46 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta un’indennità forfettaria pari al 20 per cento del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché il rimborso dell’eventuale pedaggio autostradale.”.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE NATURALI

 

     Art. 17. (INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 28)

1. All’articolo 13 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36) e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

“7 bis. Ai componenti esterni del Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, che non siano funzionari regionali in servizio, compete l’indennità lorda di euro 77,46 per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Consiglio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari al 20 per cento del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso nonché il rimborso dell’eventuale pedaggio autostradale.”.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 18. (RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI BARI DELLE SOMME PIGNORATE A VALERE SULLA MISURA 3.1 POR PUGLIA 2000/2006)

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 8 dell’atto d’intesa approvato con deliberazioni della Giunta regionale del 10 agosto 2001 e del 5 novembre 2001, la Regione riconosce alla Provincia di Bari la somma di euro 75.634,56 a titolo di rimborso delle somme già erogate in favore dell’Amministrazione provinciale, a valere sulla misura 3.1 del POR Puglia 2000-2006, ma non incassate dalla stessa in quanto sottoposte a pignoramento e assegnate dal Giudice dell’esecuzione a creditori dell’Ente nazionale di addestramento professionale in agricoltura, industria, commercio e artigianato (ENAPAICA).

 

2. Ai fini di cui al comma 1 viene istituito apposito capitolo 966020 – upb 05.02.01 - nel bilancio di previsione 2008 con uno stanziamento di pari importo avente ad oggetto: “Rimborso alla provincia di Bari delle somme non incassate per pignoramenti effettuati, da creditori dell’ente ENAPAICA su liquidazioni disposte, dalla Regione, a valere sulla misura 3.1 del POR Puglia 2000-2006”.

 

3. La Regione si riserva di intraprendere, nei confronti dell’ente ENAPAICA, ogni iniziativa utile al recupero delle somme di cui al comma 1 rimborsate alla Provincia di Bari.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Allegato

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 13 novembre 2008, n. 32.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 13 novembre 2008, n. 32.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 19 luglio 2013, n. 19.