§ IV.6.26 - L.R. 29 giugno 2004, n. 10.
Disciplina dei regimi regionali di aiuto.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:29/06/2004
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Tipologie di aiuto).
Art. 3.  (Soggetti beneficiari).
Art. 4.  (Regimi di aiuto).
Art. 5.  (Procedimenti).
Art. 6.  (Abrogazioni).


§ IV.6.26 - L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

Disciplina dei regimi regionali di aiuto.

(B.U. 2 luglio 2004, n. 84).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. Gli aiuti oggetto della presente legge sono quelli a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune ai sensi di quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del trattato CE. La Regione Puglia con apposito regolamenti disciplina i regimi regionali di aiuto in attuazione dei principi e degli indirizzi stabiliti dalla presente legge [1].

     2. La Giunta regionale nell’esercizio della potestà regolamentare deve assicurare il conseguimento delle seguenti finalità:

     a) sviluppo della competitività e dell’innovazione;

     b) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo;

     c) ampliamento della base produttiva;

     d) diffusione dell’ingegneria finanziaria;

     e) promozione del capitale umano;

     f) sviluppo delle filiere produttive e dei settori innovativi;

     g) sviluppo del settore turistico;

     h) incremento occupazionale.

     3. Le disposizioni della presente legge si applicano ai seguenti settori di attività: artigianato, industria, turismo commercio e servizi. Sono altresì applicabili, compatibilmente con le specifiche limitazioni fissate a livello comunitario, per i settori considerati “sensibili”, quali i trasporti, la siderurgia, le costruzioni navali, le fibre sintetiche, l’industria automobilistica. Sono esclusi i settori di attività relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato II del trattato CE, alla pesca e all’industria carbonifera, in quanto oggetti di apposita regolamentazione comunitaria.

     4. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l’amministrazione del relativo Fondo unico regionale, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

 

     Art. 2. (Tipologie di aiuto).

     1. Le finalità di cui all’articolo 1 e gli interventi relativi sono attuati attraverso le seguenti tipologie di aiuto:

     a) contributo in c/impianti;

     b) contributo in c/esercizio;

     c) contributo in c/interessi;

     d) credito d’imposta;

     e) bonus fiscale;

     f) partecipazione al capitale di rischio;

     g) promozione e partecipazione a fondi di garanzia;

     h) sostegno allo sviluppo del capitale umano.

     2. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese), nelle tipologie automatica, valutativa e negoziale.

     3. L’intensità di aiuto, calcolata in Equivalente sovvenzione netta (ESN) e Equivalente sovvenzione lorda (ESL) prevista per ogni tipologia o in caso di integrazione tra più tipologie, non può eccedere, complessivamente, quelle previste o approvate dalla Commissione UE, nel rispetto del massimale di aiuto stabilito per la regione Puglia dalla carta degli aiuti a finalità regionale. L’intensità di aiuto può essere adeguata automaticamente in base a successive disposizioni della Commissione UE.

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari).

     1. I destinatari dei regimi di aiuto sono le imprese in possesso dei requisiti indicati nella definizione comunitaria di piccola, media e grande impresa [2].

     2. I destinatari degli aiuti possono essere imprese singole o associate in forma consortile.

     3. Per poter accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge, le imprese devono essere in regola con i rispettivi contratti di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.

 

     Art. 4. (Regimi di aiuto).

     1. La Giunta regionale, in coerenza, e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, rende operativi i regimi di aiuto di cui all’articolo 1, comma 1, attraverso regolamenti attuativi contenenti le condizioni e le modalità di accesso all’aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all’effettiva applicabilità del regime. I regolamenti devono altresì contenere:

     a) le ragioni che giustificano l’istituzione del regime di aiuto;

     b) la dimostrazione della coerenza e della compatibilità con il trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti a finalità regionali;

     c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire.

     2. I regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono inoltre:

     a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili;

     b) escludere l’ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione;

     c) prevedere l’obbligo di mantenimento dell’investimento incentivato per cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;

     d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti;

     e) esplicitare le modalità e le procedure per l’erogazione degli aiuti nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, le sanzioni, la revoca degli aiuti e la prestazione di idonea garanzia per il recupero delle somme erogate.

     3. Le agevolazioni di cui alla presente legge saranno revocate e si provvederà al recupero delle somme erogate nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

 

     Art. 5. (Procedimenti).

     1. I procedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative.

     2. Nei casi in cui la tipologia e/o le procedure previste per l’applicazione dei singoli regimi di aiuto lo prevedano, nonché per motivate ragioni di carattere organizzativo o di accelerazione di spesa, le attività relative alla gestione degli aiuti possono essere affidate a soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

 

TITOLO II

NORME FINALI

 

     Art. 6. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le leggi regionali 4 gennaio 2001, n. 3 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto) e 10 agosto 2001, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3).


[1] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 2 luglio 2008, n. 18.

[2] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 2 novembre 2006, n. 32 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 2 luglio 2008, n. 18.