§ VI.3.71 - L.R. 25 settembre 2000, n. 13.
Procedure per l'attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:25/09/2000
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Approvazione e attuazione del POR).
Art. 3.  (Informazione al Consiglio regionale sull'attuazione del POR).
Art. 4.  (Complemento di programmazione).
Art. 5.  (Comitato regionale di concertazione).
Art. 6.  (Trasparenza e comunicazioni).
Art. 7.  (Direzione delle funzioni amministrative).
Art. 8.  (Compiti della Giunta regionale).
Art. 9.  (Comitato di sorveglianza).
Art. 10.  (Area di coordinamento delle politiche comunitarie).
Art. 11.  (Settori e strutture responsabili della gestione di misure).
Art. 12.  (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici).
Art. 13.  (Autorità ambientale regionale).
Art. 14.  (Attività di monitoraggio).
Art. 15.  (Sistema di valutazione).
Art. 16.  (Sistema del controllo finanziario).
Art. 17.  (Funzioni regionali in materia di incentivazione).
Art. 18.  (Procedure di concessione degli aiuti).
Art. 19.  (Convenzioni con soggetti esterni).
Art. 20.  (Procedura automatica e procedura valutativa).
Art. 21.  (Procedura negoziale).
Art. 22.  (Ispezione e controlli).
Art. 23.  (Divieto di cumulo).
Art. 24.  (Vincoli di destinazione).
Art. 25.  (Promozione turistica).
Art. 26.  (Attuazione del Piano di sviluppo rurale).
Art. 27.  (Presentazione, selezione e ammissibilità).
Art. 28.  (Progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi).
Art. 29.  (Responsabile unico del procedimento).
Art. 30.  (Pareri sui progetti).
Art. 31.  (Termini e modalità di ammissione a finanziamento).
Art. 32.  (Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese).
Art. 33.  (Varianti in corso d'opera).
Art. 34.  (Collaudi).
Art. 35.  (Controlli e revoche dei finanziamenti).
Art. 36.  (Finanza di progetto).
Art. 37.  (Partecipazione finanziaria dei soggetti attuatori).
Art. 38.  (Coordinamento tecnico-scientifico).
Art. 39.  (Sportello unico).
Art. 40.  (Variante agli strumenti urbanistici).
Art. 41.  (Valutazione di impatto ambientale).
Art. 42.  (Attuazione).
Art. 43.  (Ambiti di intervento).
Art. 44.  (Adeguamento del sistema della formazione professionale regionale).
Art. 45.  (Aiuti alla formazione).
Art. 46.  (Aiuti all'occupazione).
Art. 47.  (Aiuti alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese).
Art. 48.  (Concessione degli aiuti all'occupazione).
Art. 49.  (Procedure di selezione dei progetti di formazione e inserimento lavorativo).
Art. 50.  (Piccoli sussidi).
Art. 51.  (Progetti interregionali).
Art. 52.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale di contabilità).
Art. 53.  (Modalità di rendicontazione).
Art. 54.  (Modalità di liquidazione).
Art. 55.  (Modalità di erogazione della spesa).
Art. 56.  (Cofinanziamento regionale per il triennio 2000-2002).
Art. 57.  (Abrogazione).


§ VI.3.71 - L.R. 25 settembre 2000, n. 13.

Procedure per l'attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006.

(B.U. 26 settembre 2000, n. 115 - Suppl.).

 

TITOLO I

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

2000-2006 (POR)

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina modalità e procedure dell'attuazione degli interventi previsti nel Programma operativo della Regione Puglia 2000-2006, di seguito denominato POR.

 

     Art. 2. (Approvazione e attuazione del POR).

     1. Il POR è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che è trasmessa al Consiglio regionale a titolo informativo.

     2. La Giunta regionale è responsabile dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione del POR e in particolare delle attività indicate all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali.

     3. L'attuazione degli assi e delle misure in cui si articola il POR è disciplinata esclusivamente dalla presente legge e dal complemento di programmazione di cui all'articolo 4, in deroga anche ad eventuali norme previste dalle leggi regionali di settore ove in contrasto.

 

     Art. 3. (Informazione al Consiglio regionale sull'attuazione del POR).

     1. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, entro centoventi giorni dalla fine dell'anno civile, il rapporto annuale di esecuzione di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     2. Il Consiglio regionale discute il rapporto annuale in specifica seduta e formula eventuali proposte.

 

     Art. 4. (Complemento di programmazione).

     1. Il complemento di programmazione (Cdp) attua la strategia e gli assi prioritari del POR.

     2. Il complemento di programmazione, oltre agli elementi previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, comprende quanto segue:

     a) l'organizzazione amministrativa cui è demandata la responsabilità gestionale delle singole misure con individuazione dell'ufficio e/o struttura operativa responsabile;

     b) le modalità di acquisizione dei progetti e i criteri di selezione dei medesimi nell'ambito delle singole misure;

     c) il cronogramma delle attività da sviluppare per l'implementazione;

     d) il sistema di gestione e di controllo finanziario per corrispondere alle esigenze di assicurare un impiego efficiente e regolare dei fondi comunitari.

     3. Il piano finanziario del complemento di programmazione deve essere formulato sulla base di previsioni attendibili e coerenti con le disposizioni in materia di gestione finanziaria di cui al capo II del titolo III del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     4. Il complemento di programmazione è predisposto dalla Giunta regionale, previa consultazione del Comitato regionale di concertazione di cui all'articolo 5. Il documento è quindi sottoposto alle valutazioni del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, che può chiederne un adeguamento.

     5. La Giunta regionale, valutata la pertinenza e l'efficacia delle richieste di adeguamento di cui al comma 4, approva il complemento di programmazione con propria deliberazione da trasmettere a titolo informativo al Consiglio regionale.

     6. Le modifiche e gli adeguamenti da apportare al complemento di programmazione sono approvate con le stesse modalità di cui ai commi 4 e 5.

 

TITOLO II

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI

SOCIO-ECONOMICHE E ISTITUZIONALI

 

     Art. 5. (Comitato regionale di concertazione).

     1. In attuazione dell'articolo 8, comma 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione il Comitato regionale di concertazione cui sono chiamati a far parte i rappresentanti:

     a) dell'ANCI, UPI, UNCEM regionali;

     b) delle organizzazioni sindacali;

     c) delle organizzazioni professionali;

     d) del forum del terzo settore e in particolare delle organizzazioni ambientali;

     e) degli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;

     f) delle autonomie funzionali di cui alla deliberazione CIPE 14 maggio 1999.

     2. Le parti economiche e sociali sono individuate tenuto conto della rappresentatività degli interessi e degli utenti nella gestione degli interventi programmati.

     3. Il Comitato è convocato dal Presidente della Regione, che lo presiede, di norma a cadenza trimestrale.

     4. Al Comitato spetta il compito di:

     a) esprimersi sul complemento di programmazione e sulle eventuali proposte di adeguamento;

     b) formulare proposte per la regolare e corretta attuazione del programma;

     c) proporre eventuali modificazioni al complemento di programmazione;

     d) indicare le rappresentanze sociali ed economiche in seno al Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 9.

 

     Art. 6. (Trasparenza e comunicazioni).

     1. Il POR e il complemento di programmazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dandone adeguata informazione ai potenziali beneficiari, alle organizzazioni professionali, alle parti economiche e sociali, agli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e alle organizzazioni del forum del terzo settore.

     2. Le azioni in materia di comunicazione e pubblicità devono essere realizzate in ottemperanza degli articoli 34 e 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e del regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, dando adeguato rilievo alla diffusione delle informazioni attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

 

TITOLO III

ATTUAZIONE DEL POR

 

     Art. 7. (Direzione delle funzioni amministrative).

     1. L'attuazione del POR si esplica attraverso la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio, la valutazione e il controllo ed è demandata ai seguenti soggetti:

     a) Giunta regionale;

     b) Comitato di sorveglianza;

     c) Area di coordinamento delle politiche comunitarie;

     d) Settori e strutture responsabili della gestione di misure;

     e) Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

     f) Autorità ambientale regionale.

 

     Art. 8. (Compiti della Giunta regionale).

     1. La Giunta regionale, al fine di assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo dei fondi strutturali e la regolarità delle operazioni finanziate, provvede a:

     a) organizzare, sulla base di quanto previsto dal POR e dal complemento di programmazione, le strutture amministrative anche attraverso la partecipazione diretta, con l'apporto di risorse umane e altri servizi, delle organizzazioni no-profit e del terzo settore;

     b) fissare i termini entro i quali i soggetti attuatori devono completare gli adempimenti di propria competenza;

     c) stabilire le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti;

     d) disciplinare la regola del silenzio-assenso in caso di mancata pronuncia di pareri di competenza regionale nei termini stabiliti;

     e) fissare i termini entro i quali devono essere notificate a tutti gli interessati le pronunce positive o negative, con indicazione, per queste ultime, delle possibilità di ricorso esistenti e delle relative modalità.

 

     Art. 9. (Comitato di sorveglianza).

     1. I compiti di sorveglianza indicati nell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e nel Quadro comunitario di sostegno - Italia, obiettivo 1, 2000-2006, sono svolti dal Comitato di sorveglianza (Cds) del POR.

     2. La composizione del Comitato di sorveglianza, presieduto dal Presidente della Regione, è stabilita nel POR.

     3. Il Presidente della Regione, entro e non oltre novanta giorni dalla data della decisione della Commissione europea di partecipazione dei fondi strutturali, istituisce il Comitato di sorveglianza.

     4. Le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle deliberazioni del Comitato di sorveglianza sono stabilite nel POR e nel regolamento interno, adottato dallo stesso Comitato nel corso della prima riunione.

     5. Il Comitato di sorveglianza e il Comitato regionale di concertazione di cui all'articolo 5 si avvalgono del supporto organizzativo e tecnico dell'Area di coordinamento delle politiche dei fondi strutturali comunitari, nonché dei Settori preposti all'attuazione delle misure del POR, per l'approfondimento delle tematiche relative all'attuazione del POR, per l'elaborazione delle proposte di adattamento e di revisione del programma e del complemento di programmazione.

     6. La Giunta regionale per le finalità di cui al comma 5 istituisce specifiche segreterie tecniche.

 

     Art. 10. (Area di coordinamento delle politiche comunitarie).

     1. L'Area di coordinamento delle politiche comunitarie svolge compiti di gestione programmatica e finanziaria. Il POR stabilisce l'organizzazione operativa dell'Area stessa e definisce le funzioni amministrative e tecniche cui deve assolvere.

 

     Art. 11. (Settori e strutture responsabili della gestione di misure).

     1. I settori, gli uffici e le strutture individuate dal POR e dal complemento di programmazione assumono responsabilità primaria in ordine alla gestione, dalla fase di predisposizione dei bandi di selezione dei progetti e individuazione delle iniziative da ammettere a finanziamento alla certificazione delle spese.

     2. Il POR e il complemento di programmazione specificano i compiti e le funzioni dei soggetti di cui al comma 1.

 

     Art. 12. (Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici). [1]

     [1. In attuazione dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è istituito presso il Settore programmazione il Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

     2. Il Nucleo svolge i compiti attribuiti dalla l. 144/1999, dal Quadro comunitario di sostegno - Italia, ob. 1, 2000-2006, e dal POR. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze e ritardi dell'Amministrazione rispetto alle procedure e alle scadenze stabilite dal POR, può affidare al Nucleo stesso i poteri sostitutivi che si rendessero necessari.

     3. Il Nucleo, presieduto dal dirigente del Settore programmazione, è composto da dirigenti regionali e da un massimo di dieci esperti esterni di adeguata e comprovata competenza tecnica nelle seguenti specializzazioni:

     a) analisi e programmazione economica applicata a livello territoriale;

     b) valutazione e monitoraggio di programmi, progetti e studi di fattibilità;

     c) project management di progetti complessi;

     d) diritto amministrativo;

     e) materie economiche.

     4. Il nucleo esprime il proprio parere sui progetti di investimento di importo netto superiore a lire 10 miliardi ritenuti ammissibili nell'ambito delle misure del POR.

     5. Il Nucleo stabilisce in un proprio regolamento i principi e le modalità secondo cui esplicherà le attività di propria competenza.

     6. La Giunta regionale nomina i componenti del Nucleo e contestualmente ne determina i compensi prevedendo che non meno del 20 per cento del compenso stesso sia commisurato al raggiungimento, da parte della Regione Puglia, dei requisiti di premialità previsti dal Quadro comunitario di sostegno.

     7. Per il triennio 2001-2003 gli esperti di cui al comma 3 possono essere reclutati tra il personale in servizio presso l'Unità di Valutazione (UVAL) del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.]

 

     Art. 13. (Autorità ambientale regionale).

     1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, designa la struttura regionale e il responsabile della medesima cui sarà demandato il ruolo di Autorità ambientale regionale nel quadro dei fondi strutturali 2000-2006.

     2. I compiti dell'Autorità ambientale sono definiti nel Quadro comunitario di sostegno - Italia, ob. 1, 2000-2006, e nel POR.

     3. La Giunta regionale, su proposta dell'Autorità ambientale, autorizza la stipula di specifiche convenzioni con dipartimenti del Politecnico e delle Università pugliesi, con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e centri pubblici di ricerca, operanti nel settore ambiente, al fine di assicurare qualificata assistenza tecnica e amministrativa all'Autorità ambientale nello svolgimento dei propri compiti.

 

     Art. 14. (Attività di monitoraggio).

     1. L'attività di monitoraggio deve concorrere:

     a) a garantire una efficace ed efficiente azione di coordinamento, di valutazione del programma e di assunzione di iniziativa da parte del Comitato di sorveglianza e del Comitato regionale di concertazione;

     b) ad assicurare una mirata e completa informazione sull'avanzamento del programma;

     c) a rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli ex articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/99 e la gestione finanziaria del POR.

     2. Le attività di rilevazione, da effettuarsi sulla base degli indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e, ove possibile, di risultato e di impatto, così come individuati dal Complemento di programmazione, sono esercitate dai settori, uffici e strutture di cui all'articolo 11.

     3. La raccolta dei dati è incentrata presso l'Area di coordinamento delle politiche comunitarie. La stessa Area coordina il sistema informatizzato di monitoraggio, vigila sul funzionamento delle strutture specificatamente dedicate alle attività di monitoraggio e sulle modalità di rilevazione dei dati ed è responsabile della trasmissione dei dati aggregati alle amministrazioni dello Stato interessate e alla Commissione europea, secondo modalità convenute.

 

     Art. 15. (Sistema di valutazione).

     1. Le procedure, i metodi, i contenuti e il percorso temporale della valutazione del POR devono conformarsi a quelli indicati nel QCS - Italia, ob. 1, 2000-2006.

     2. Il Nucleo regionale di valutazione di cui all'articolo 12 definisce le metodologie e le tecniche per la valutazione e assicura che la stessa sia svolta con il supporto di adeguati e congruenti indicatori, di dati statistici e informazioni.

 

     Art. 16. (Sistema del controllo finanziario).

     1. L'attività di controllo comprende la gestione a livello di misura, il controllo ordinario sulla gestione e la verifica dell'efficacia del sistema gestionale.

     2. L'organizzazione funzionale e operativa del sistema di controllo, da definirsi nel POR e nel complemento di programmazione, deve garantire il rispetto delle norme comunitarie in materia di sana e buona gestione finanziaria e, in particolare, dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

     3. La verifica dell'efficacia del sistema di controllo della gestione del POR e della regolarità delle operazioni finanziate è demandata ad una specifica struttura, da identificarsi nel POR, funzionalmente indipendente dai settori e uffici di gestione e certificazione delle spese.

     4. I controlli di competenza della struttura di cui al comma 3 sono eseguiti con le modalità previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) 2185/96 e secondo i criteri esplicitati nel POR, fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di verifica amministrativo- contabile.

 

TITOLO IV

REGIMI DI AIUTO

 

     Art. 17. (Funzioni regionali in materia di incentivazione).

     1. Ai fini di una gestione unitaria degli interventi e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali di conferimento e riordino delle funzioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dei relativi regolamenti di attuazione, per il triennio 2000-2002 sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere previsti dal POR, ritenuti conformi dalla Commissione europea.

     2. Gli aiuti sono concessi alle imprese, nel rispetto dei vincoli, delle limitazioni e delle restrizioni settoriali previsti e disciplinati dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 18. (Procedure di concessione degli aiuti).

     1. La concessione degli aiuti è effettuata con le procedure disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 nella tipologia automatica, valutativa e negoziale.

     2. E' consentita altresì la concessione di contributi in conto capitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 7, della legge n. 144 del 1999, anche ad integrazione dei contributi in conto interessi di competenza statale.

 

     Art. 19. (Convenzioni con soggetti esterni).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più soggetti esterni l'istruttoria delle domande di finanziamento e l'erogazione degli aiuti di cui alla presente legge, anche a sostegno dell'attività di garanzia di consorzi fidi.

     2. I soggetti esterni, da selezionare secondo le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, devono essere in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà.

     3. Le graduatorie delle domande ritenute ammissibili sono approvate dal Dirigente di Settore competente per materia.

 

     Art. 20. (Procedura automatica e procedura valutativa).

     1. Il complemento di programmazione definisce:

     a) le iniziative per le quali la concessione dei contributi avviene con procedura automatica, in base a criteri di selezione predeterminati e con l'accertamento dei requisiti soggettivi del richiedente secondo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 123 del 1998;

     b) i casi nei quali è necessaria l'applicazione della procedura valutativa secondo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 123 del 1998 al fine di promuovere iniziative in specifici ambiti settoriali e/o territoriali ritenuti prioritari e di sopperire alla eventuale carenza di iniziative private;

     c) l'intensità degli aiuti, l'ammontare della spesa ammissibile, i criteri di priorità, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi.

     2. I bandi emanati in attuazione delle procedure di cui al comma 1 devono avere adeguata evidenza pubblica.

 

     Art. 21. (Procedura negoziale).

     1. Per la realizzazione di interventi di sviluppo territoriale o settoriale nell'ambito di forme di programmazione concertata e in particolare nei casi in cui è previsto l'intervento mediante programmi integrati o altre forme di collaborazione tra più soggetti per realizzare obiettivi di crescita produttiva anche tramite la realizzazione di infrastrutture, si applica agli interventi di imprese singole o associate la procedura negoziale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 123 del 1998.

     2. La procedura negoziale si applica nei seguenti casi:

     a) realizzazione di impianti e infrastrutture per il risanamento, la tutela, la manutenzione e la valorizzazione dell'ambiente naturale;

     b) interventi integrati promossi da consorzi di PMI;

     c) interventi integrati in campo turistico, culturale, ambientale e di riassetto idrogeologico del territorio.

     3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma precedente coinvolgano le competenze di enti locali, devono essere definiti, nell'ambito delle forme di programmazione concertata di cui al comma 1, gli impegni di tali enti in ordine alle infrastrutture di supporto volte a favorire la localizzazione degli interventi.

     4. Per l'attuazione dei progetti integrati territoriali individuati dal POR si applicano le procedure di cui alla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 4.

 

     Art. 22. (Ispezione e controlli).

     1. In ogni fase procedimentale devono essere disposti controlli ed ispezioni sui soggetti che hanno ottenuto aiuti al fine di verificare le condizioni per la fruizione dei medesimi, sull'attività dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 19 e sulla regolarità dei procedimenti.

     2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le modalità per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni.

 

     Art. 23. (Divieto di cumulo).

     1. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti concessi allo stesso titolo e per le stesse opere:

     a) dalle Amministrazioni statali e dalla Unione europea su altri programmi che utilizzano i fondi strutturali;

     b) dalla Regione, dallo Stato e da altri enti pubblici indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali e nazionali.

 

     Art. 24. (Vincoli di destinazione).

     1. La concessione degli aiuti di cui alla presente legge comporta l'apposizione del vincolo di utilizzazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria a far data dalla riscossione del contributo, nei seguenti termini:

     a) per cinque anni per macchinari, attrezzature, altri tipi di beni mobili comunque denominati;

     b) per dieci anni per strutture, stabilimenti, altri tipi di beni immobili comunque denominati.

     2. L'inosservanza dei vincoli di cui al comma 1 o il trasferimento dell'impresa fuori della regione Puglia comporta la decadenza dei benefici e l'obbligo della restituzione del contributo ottenuto, in misura proporzionale al periodo previsto non decorso.

     3. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le modalità per l'accertamento della decadenza e il recupero delle somme erogate.

 

     Art. 25. (Promozione turistica).

     1. Le iniziative e le manifestazioni di promozione turistica, da finanziare sia nell'ambito del POR sia con le risorse ordinarie del bilancio regionale, sono individuate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale al turismo e, per quelle da svolgere all'estero, previa intesa, ove richiesta dalle normative vigenti, con gli organi statali competenti.

     2. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di attuazione delle iniziative e delle manifestazioni di cui al comma 1.

 

     Art. 26. (Attuazione del Piano di sviluppo rurale).

     1. Le procedure di cui alla presente legge sono applicate, in quanto compatibili, anche per la concessione degli aiuti previsti dal Piano di sviluppo rurale (PSR) di cui ai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e n. 1750/1999, relativamente alle misure di accompagnamento degli interventi strutturali.

     2. La sorveglianza sul PSR viene effettuata secondo le procedure del POR.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE

DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

 

     Art. 27. (Presentazione, selezione e ammissibilità).

     1. La selezione delle proposte di finanziamento avviene, ove non diversamente disposto dal complemento di programmazione, a seguito di richiesta, da parte dei soggetti attuatori indicati nelle schede di misura nel complemento di programmazione, da presentare entro il 31 maggio di ogni anno civile per la durata del primo triennio programmato. Per la restante durata del periodo programmato le richieste dovranno essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno civile qualora la Giunta regionale adotti preventivamente specifica deliberazione da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno civile del periodo di riferimento [2].

     2. In fase di prima applicazione della presente legge, i soggetti attuatori indicati nelle schede di misura del complemento di programmazione devono presentare richiesta di ammissione a finanziamento a partire dal quindicesimo giorno ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del complemento di programmazione.

     3. Potranno accedere alle procedure di selezione delle proposte di finanziamento i soggetti attuatori che avranno attestato di essere in possesso di progetti elaborati a livello definitivo.

     4. Sono esclusi dalla procedura di cui ai comma precedenti gli interventi infrastrutturali inseriti nei progetti integrati individuati dal POR e le azioni a regia regionale individuate nel complemento di programmazione [3].

     5. Il complemento di programmazione definisce:

     a) i soggetti abilitati a presentare richiesta di finanziamento;

     b) la documentazione da presentare ai fini dell'ammissibilità in graduatoria;

     c) le tipologie d'intervento ammissibili a finanziamento;

     d) i criteri di selezione per la formulazione delle graduatorie delle domande di finanziamento;

     e) le spese ammissibili a finanziamento;

     6. Le graduatorie sono approvate, con cadenza annuale, dal Dirigente di settore entro sessanta giorni dal termine indicato nei commi 1 e 2.

     7. Le graduatorie approvate costituiscono ammissibilità a finanziamento per gli interventi infrastrutturali inferiori a dieci miliardi. Per gli interventi superiori a tale soglia, l'ammissibilità resta subordinata al parere del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 12.

     8. Il termine di cui al comma 6 può essere prorogato per una sola volta per ulteriori trenta giorni, previo provvedimento motivato del Dirigente di settore.

     9. Il finanziamento è assentito per gli interventi infrastrutturali inclusi in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse annuali previste nei piani finanziari di misura. Il relativo provvedimento formale di concessione del finanziamento deve essere comunicato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.

     10. In fase di prima applicazione della presente legge il finanziamento è assentito per gli interventi inclusi in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse riferite alle prime due annualità previste nei piani finanziari di misura.

     11. I soggetti attuatori degli interventi ritenuti ammissibili e non finanziati possono partecipare alla selezione dell'anno successivo presentando domanda di conferma nei termini fissati al comma 1.

 

     Art. 28. (Progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi).

     1. Alla progettazione, appalto ed esecuzione degli interventi infrastrutturali previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di opere e lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto diversamente disposto nella presente legge.

 

     Art. 29. (Responsabile unico del procedimento).

     1. Per ogni intervento infrastrutturale previsto dalla presente legge deve essere individuato il responsabile unico del procedimento ai sensi delle disposizioni, anche regolamentari, di cui alla legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 30. (Pareri sui progetti).

     1. Ai fini dell'approvazione dei progetti degli interventi infrastrutturali previsti dalla presente legge, il responsabile del procedimento richiede il parere del Dirigente dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, nel caso in cui l'opera non rientri nelle competenze professionali del Dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente.

     2. Per opere di eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico, il responsabile del procedimento può richiedere, ove ricorrano giustificati motivi, il parere del Comitato regionale tecnico amministrativo sul progetto sviluppato a livello definitivo.

     3. I soggetti che svolgono attività di pubblico interesse diversi da comuni, province, comunità montane e consorzi fra di essi sono tenuti ad acquisire, sui progetti relativi agli interventi di cui alla presente legge, il parere del Dirigente dell'ufficio del Genio civile competente per territorio.

 

     Art. 31. (Termini e modalità di ammissione a finanziamento).

     1. I termini per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono fissati come segue:

     a) trenta giorni per gli adempimenti di competenza dei Settori o strutture responsabili delle singole misure, concernenti emissione di comunicazioni, provvedimenti di erogazione del finanziamento e di omologazione delle spese;

     b) sessanta giorni dalla data di ammissione a finanziamento, per la redazione ed approvazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 16 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, da parte dei soggetti attuatori;

     c) novanta giorni per l'appalto e consegna dei lavori da parte dei soggetti attuatori.

     2. Il complemento di programmazione definisce le modalità di attuazione con riferimento ai termini fissati al comma 1.

     3. I finanziamenti concessi ai sensi del presente titolo sono ridotti delle somme rivenienti da economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara d'appalto.

 

     Art. 32. (Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese). [4]

     1. I soggetti attuatori, dopo l’espletamento della gara di appalto, approvano il nuovo quadro economico di spesa depurato delle economie conseguite.

     2. L’erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità:

     a) anticipazione pari al 30 per cento del costo dell’intervento rideterminato ai sensi del comma 1, previa attestazione da parte del responsabile del procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;

     b) ulteriori anticipazioni pari al trentacinque e al 30 per cento al momento in cui le spese ammissibili sostenute e quietanzate nei modi di legge raggiungono rispettivamente il 25 e il 60 per cento del costo dell’intervento rideterminato ai sensi del comma 1. Dette anticipazioni restano, comunque, subordinate alla presentazione da parte del responsabile del procedimento della documentazione delle suddette spese ammissibili;

     c) erogazione finale del 5 per cento disposta contestualmente all’emissione del provvedimento, predisposto dai dirigenti dei settori o strutture responsabili delle singole misure, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l’intervento.

     3. Per gli interventi per i quali è già stata erogata un’anticipazione pari al 7 per cento del costo dell’intervento rideterminato ai sensi del comma 1 è consentita l’integrazione dell’anticipazione sino al concorso del 30 per cento stabilito con il comma 2, lettera a).

     4. Nel caso ci si avvalga della possibilità prevista dal comma 3, le ulteriori anticipazioni devono essere erogate secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b).

 

     Art. 33. (Varianti in corso d'opera).

     1. Sono ammesse varianti in corso d'opera solo nei casi previsti dall'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Non sono ammissibili a finanziamento le maggiori spese conseguenti alle varianti di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Alle eventuali maggiori spese derivanti da varianti suppletive ammissibili ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazione e integrazioni si fa fronte con le economie conseguite nel corso dell'esercizio ovvero a valere sulle risorse delle successive annualità.

 

     Art. 34. (Collaudi).

     1. Il collaudo tecnico-amministrativo degli interventi infrastrutturali, oltre ai collaudi tecnici specifici a norma della legislazione vigente, deve essere espletato secondo le modalità previste dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

     2. Il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture. Per le operazioni di collaudo di opere di particolare tipologia e categoria i soggetti attuatori applicano il comma 5 dell'articolo 188 del regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni.

     3. Ove sia accertata, dal Responsabile del procedimento, carenza di organico per l'espletamento dell'attività di collaudo, i soggetti attuatori individuano, nell'ambito dell'Albo regionale dei collaudatori, il professionista ovvero i professionisti cui conferire l'incarico di collaudo.

 

     Art. 35. (Controlli e revoche dei finanziamenti).

     1. I settori o strutture responsabili delle singole misure, prima dell'emissione del provvedimento di omologazione di spesa per l'intervento finanziato, dispongono controlli in loco degli interventi finanziati, finalizzati alla verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere dai soggetti attuatori.

     2. I contributi concessi sono revocati con provvedimento motivato dei settori o strutture responsabili delle singole misure ove, nel corso dei controlli disposti ai sensi del comma 1, venga accertato, in qualsiasi modo, il mancato rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali.

 

     Art. 36. (Finanza di progetto).

     1. Il complemento di programmazione individua singole opere o tipologie di opere di cui si prevede l'attuazione attraverso la finanza di progetto.

     2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 è disciplinata dalle specifiche disposizioni, anche regolamentari, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.

     3. Per le opere individuate nel complemento di programmazione, i soggetti promotori presentano le loro proposte ai soggetti attuatori designati nel complemento di programmazione entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

     4. Per le tipologie di opere previste nelle schede di misura del complemento di programmazione, i soggetti promotori possono presentare le loro proposte, nei termini indicati al comma 3, ai soggetti attuatori, nel caso in cui questi ultimi abbiano inserito l'opera in strumenti di programmazione formalmente approvati.

     5. Ai fini della selezione delle proposte di finanziamento da attuare attraverso la finanza di progetto, i soggetti attuatori devono attestare di aver proceduto alla valutazione della fattibilità delle proposte presentate dai soggetti promotori.

     6. I soggetti attuatori, prima dell'indizione della gara per l'aggiudicazione della concessione, devono acquisire il parere del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 12.

 

     Art. 37. (Partecipazione finanziaria dei soggetti attuatori).

     1. La copertura finanziaria di almeno il 15 per cento del costo pubblico dell'investimento da parte dei soggetti attuatori costituisce criterio di priorità per l'ammissione a finanziamento.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti attuatori devono allegare alla domanda di finanziamento atto amministrativo esecutivo che attesti l'impegno o la prenotazione di impegno della relativa spesa.

     3. La quota di copertura di cui al comma 1 è ridotta al 7 per cento per le Amministrazioni municipali che soddisfano una delle seguenti condizioni:

     a) aver costituito, anche in forma associata, lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998, realizzando la struttura e avendo nominato il responsabile del procedimento;

     b) aver attivato e reso operativo l'Ambito territoriale ottimale di gestione dei rifiuti urbani, in attuazione delle leggi regionali 13 agosto 1993, n. 17 e 18 luglio 1996, n. 13, attraverso l'istituzione dell'organismo rappresentante la forma di cooperazione prescelta, la determinazione della tariffa d'ambito e la predisposizione e approvazione da parte dello stesso organismo sia del piano finanziario sia del modello gestionale e organizzativo connesso;

     c) aver sottoscritto, nei casi in cui nei territori comunali ricadano aree protette regionali, i documenti di indirizzo a seguito della conclusione delle preconferenze previste dall'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19.

     4. La quota di copertura di cui al comma 1 è ridotta al 2 per cento nel caso in cui le Amministrazioni municipali soddisfino due delle condizioni di cui al comma 3.

 

     Art. 38. (Coordinamento tecnico-scientifico).

     1. Ai fini di un coerente sviluppo delle infrastrutture infotelematiche regionali e dei servizi della pubblica amministrazione su rete telematica, nell'ambito esclusivo della realizzazione della RUPAR, è affidato a Tecnopolis, per i compiti e le attività fissati dalla Giunta regionale, il coordinamento tecnico-scientifico degli interventi previsti dai complementi di programmazione.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE,

NULLA-OSTA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

 

     Art. 39. (Sportello unico).

     1. Al fine di promuovere il consolidamento e la crescita del sistema produttivo nonché l'insediamento di nuove iniziative, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione provvede a:

     a) fissare le modalità di rilascio degli atti autorizzativi o di consenso, comunque denominati, di competenza dell'amministrazione regionale a seguito di richiesta della struttura responsabile del procedimento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

     b) definire, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, le forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico;

     c) stabilire, in attuazione dell'articolo 6, comma 6, del d.p.r. n. 447 del 1998, i criteri per l'individuazione degli impianti produttivi di beni e servizi a struttura semplice.

     2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

 

     Art. 40. (Variante agli strumenti urbanistici).

     1. Nel caso in cui le opere pubbliche infrastrutturali finanziate nell'ambito dei fondi strutturali 2000-2006 non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici approvati, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale -, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante urbanistica. La delibera di adozione è pubblicata il giorno successivo e depositata per dieci giorni presso la segreteria comunale. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avvisi affissi nei luoghi pubblici e all'Albo pretorio del comune. Nei successivi dieci giorni possono essere presentate osservazioni. Scaduti i termini predetti, il Consiglio comunale approva in via definitiva il progetto decidendo contestualmente sulle osservazioni prodotte.

     2. La deliberazione di approvazione definitiva del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico vigente e non è soggetta a controllo, autorizzazione e approvazione regionale.

     3. Nel caso in cui le opere infrastrutturali pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), ricadano in aree sottoposte a tutela paesaggistica di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo, il relativo nulla- osta è rilasciato dal Comune.

     4. Per l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri previsti da disposizioni e norme di legge, il Sindaco può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, specifica conferenza di servizi.

 

     Art. 41. (Valutazione di impatto ambientale).

     1. In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale", successivamente modificato e integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1999, per gli interventi e opere ammessi al finanziamento nell'ambito dei fondi strutturali 2000-2006:

     a) la domanda contenente il progetto dell'opera e la relazione e/o lo studio d'impatto ambientale è depositata a cura del proponente presso l'autorità competente in materia di VIA - Assessorato regionale all'ambiente, Settore ecologia, nonché presso la Provincia e il Comune interessato e, nel caso di aree protette, presso gli enti gestori, che dovranno esprimere il proprio parere;

     b) contemporaneamente, nel caso di interventi ricadenti nelle tipologie di cui all'allegato A) del d.p.r. 12 aprile 1996, così come modificato e integrato con il d.p.c.m. 3 settembre 1999, il proponente provvede a far pubblicare su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di deposito.

     2. Per gli interventi ed opere ricadenti nella tipologia di cui all'allegato B) del d.p.r. 12 aprile 1996, così come modificato e integrato con d.p.c.m. 3 settembre 1999, che non ricadono in aree naturali protette, la Regione, visti i pareri espressi dalle amministrazioni provinciali e municipali, decide entro trenta giorni dalla data di deposito della domanda se le caratteristiche del progetto richiedono o meno lo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale e, in caso di esclusione, individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti delle opere e/o impianti.

     3. Per gli interventi e le opere ricadenti nelle tipologie di cui al comma 1, lettera b), e per quelli di cui al comma 2 che necessitano di procedura VIA, il predetto termine di trenta giorni decorre dopo venti giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio sui quotidiani e del deposito della domanda di cui al comma 1, lettera a), utili per la presentazione di eventuali osservazioni.

     4. I pareri delle amministrazioni provinciali e municipali devono essere forniti all'Assessorato regionale all'ambiente entro quindici giorni dalla data di avvenuto deposito degli atti. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente.

     5. Tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000 come SIC (siti d'importanza comunitaria) o come ZPS (zone di protezione speciale), rispettivamente ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, sono assoggettati a valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1997, n. 357.

     6. Per gli interventi e le opere assoggettati a verifica VIA e/o a procedure di VIA, ricadenti negli ambiti territoriali di cui al comma 5, la relazione ambientale e/o lo studio di impatto ambientale devono contenere anche la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del d.p.r. n. 357 del 1997.

     7. Il Settore ecologia, per lo svolgimento dei compiti relativi alle attività di verifica e valutazione di cui ai comma precedenti, si avvale del Nucleo di valutazione di impatto ambientale istituito con provvedimento della Giunta regionale.

     8. Il Nucleo di valutazione di impatto ambientale è presieduto dal Dirigente del Settore ecologia ed è composto da dirigenti e funzionari regionali nonché da tre docenti universitari esperti in scienze naturali, medicina del lavoro e impianti tecnologici.

     9. Con il provvedimento di istituzione del Nucleo di valutazione di impatto ambientale sono definiti i compiti delle stesso, sono nominati i suoi componenti e sono determinati i compensi da corrispondere agli esperti esterni.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI

FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

 

     Art. 42. (Attuazione).

     1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riforma della formazione professionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli interventi del POR cofinanziati con il FSE sono attuati dall'Assessorato regionale al lavoro e formazione professionale.

     2. Per gli interventi in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi all'impiego si applica la legge regionale 5 maggio 1999, n. 19.

     3. Le iniziative cofinanziate dal FSE e trasversali agli altri Assi prioritari del POR sono attuate dall'Assessorato al lavoro e formazione professionale, sentiti gli Assessorati competenti per settore.

 

     Art. 43. (Ambiti di intervento).

     1. Gli interventi cofinanziati dal FSE, così come indicati nel POR e nel complemento di programmazione riguardano:

     a) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a donne e uomini la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro;

     b) promozione nell'accesso al mercato del lavoro delle persone che rischiano l'esclusione sociale;

     c) promozione e integrazione dei sistemi della formazione professionale e dell'istruzione nell'ottica dello sviluppo di una politica di apprendimento per l'intero arco della vita;

     d) promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro, della qualificazione delle risorse umane nella ricerca e nello sviluppo tecnologico;

     e) favorire e rafforzare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ridurre la segregazione verticale e orizzontale fondata sul sesso nel mercato del lavoro.

     2. Il piano pluriennale per le politiche del lavoro e formative integrate con i sistemi educativi è costituito, per il periodo 2000-2006, dal POR e dal relativo complemento di programmazione.

     3. La Regione emana direttive pluriennali di attuazione per le attività formative. Tali direttive e le eventuali modifiche e/o integrazioni sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

     4. Per le iniziative non cofinanziate dal FSE per il periodo 2000- 2006, si applica la disciplina della legge regionale n. 19 del 1999.

 

     Art. 44. (Adeguamento del sistema della formazione professionale regionale).

     1. La Regione completerà il processo di accreditamento delle sedi operative delle strutture formative entro il 30 giugno 2003. Dopo tale data solo le strutture operative accreditate potranno realizzare attività di formazione professionale.

     2. Le strutture accreditate saranno inserite in apposito Albo approvato dalla Giunta regionale e dalla stessa aggiornato con la periodicità definita nelle direttive di cui al comma 3.

     3. La Giunta regionale emanerà specifiche direttive contenenti gli standard minimi, le procedure e i tempi per l'accreditamento delle strutture operative di formazione professionale.

     4. Nel periodo transitorio potranno concorrere alla realizzazione delle attività di formazione professionale le strutture formative che avranno dichiarato formalmente, secondo le indicazioni delle direttive di cui al comma 3, di aver avviato le procedure per l'accreditamento.

 

     Art. 45. (Aiuti alla formazione).

     1. Nell'ambito del POR sono finanziati interventi in favore dei lavoratori occupati delle imprese localizzate sul territorio regionale con particolare attenzione alle PMI, dei titolari delle PMI, delle PMI e delle grandi imprese, finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

     a) aggiornamento delle qualifiche e acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i prestatori di lavoro temporaneo);

     b) sostegno all'occupabilità dei lavoratori interessati da forme contrattuali flessibili;

     c) promozione dell'utilizzo di nuovi modelli organizzativi delle prestazioni lavorative;

     d) sostegno di nuove iniziative di rimodulazione dei tempi di lavoro in impresa.

     2. In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione 98/C 343/7 dell'11 novembre 1998, la Regione stabilisce che gli interventi di formazione di cui al comma 1 devono realizzarsi secondo le seguenti intensità lorde massime di aiuto, in percentuale dei costi sovvenzionabili:

     a) grandi imprese: 35 per cento per la formazione specifica e 60 per cento per la formazione generale;

     b) piccole e medie imprese: 45 per cento per la formazione specifica e 80 per cento per la formazione generale.

     3. Le intensità di cui al comma 2 possono essere aumentate di dieci punti percentuali quando i destinatari della formazione sono i disabili, soggetti privi di titolo di studio o con bassa qualificazione, soggetti provenienti da uno stato di disoccupazione di lunga durata, donne interessate da un processo di reinserimento professionale.

     4. Ai fini della distinzione tra i tipi di formazione di cui al comma 2 si definisce:

     a) formazione specifica: quella che comporta l'acquisizione di competenze professionali spendibili principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria, restando la possibilità di trasferire le competenze acquisite attraverso questo tipo di formazione ad altre imprese o ad altri settori di lavoro estremamente ridotta;

     b) formazione generale: quella che assicura l'acquisizione di competenze che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria ed è connessa al funzionamento generale dell'impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o ad altri settori di lavoro e che pertanto contribuisce a migliorare l'occupabilità dei destinatari. Il percorso per la formazione generale si conclude con idonea certificazione rilasciata dalla Regione o da autorità pubblica da essa delegata.

     5. L'aiuto concerne il rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l'attuazione delle attività formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà - secondo quelli che sono i costi di diretta imputazione all'attività formativa documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale e regolarmente quietanzati e formalizzati - al termine dell'attività formativa in un "rendiconto generale delle spese". La Regione definisce gli eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti nell'ambito degli specifici bandi e/o direttive per la realizzazione delle attività.

     6. I costi sovvenzionabili sono quelli indicati nel complemento di programmazione.

 

     Art. 46. (Aiuti all'occupazione).

     1. Nell'ambito del POR sono finanziate iniziative che riguardano aiuti alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi non legati ad un investimento nelle attività e alle condizioni previste nel complemento di programmazione.

     2. Le provvidenze sono erogate per assunzioni supplementari e definitive, secondo i tassi di aiuto e le modalità previste nel complemento di programmazione.

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge e dal complemento di programmazione si rimanda agli orientamenti della Commissione Ue in materia di aiuti all'occupazione vigenti nel periodo di attuazione del POR.

 

     Art. 47. (Aiuti alla creazione e allo sviluppo delle piccole e medie imprese).

     1. La Regione promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, mediante strumenti agevolativi specificamente definiti nel complemento di programmazione.

     2. I tassi di aiuto, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e la tipologia delle spese ammissibili sono indicati nel complemento di programmazione.

 

     Art. 48. (Concessione degli aiuti all'occupazione).

     1. Gli aiuti previsti dagli articoli 45, 46 e 47 sono concessi con le procedure valutative e negoziali di cui agli articoli 20 e 21.

     2. L'istruttoria e l'erogazione degli aiuti è affidata al nucleo di valutazione, istituito presso l'Assessorato al lavoro e formazione professionale, di cui al comma 5 del successivo articolo 49 [5].

     3. Le graduatorie sono approvate dal Dirigente di settore.

 

     Art. 49. (Procedure di selezione dei progetti di formazione e inserimento lavorativo).

     1. Gli interventi formativi e di inserimento lavorativo, programmati con il POR e con il complemento di programmazione, possono essere realizzati con programmi annuali o pluriennali, predisposti a seguito di una procedura di selezione delle proposte progettuali presentate dai soggetti beneficiari sulla base di una chiamata per avviso pubblico contenente tutti gli elementi per la presentazione, ammissibilità, valutazione e finanziamento delle proposte stesse.

     2. La valutazione delle proposte progettuali si realizza attraverso le seguenti fasi:

     a) valutazione dell'ammissibilità formale della proposta;

     b) valutazione della rispondenza e coerenza della proposta alle finalità del POR e dei relativi complementi di programmazione;

     c) valutazione dei requisiti richiesti dal bando;

     3. I progetti che superano positivamente le fasi di valutazione di cui al comma 2 vengono ammessi alla valutazione di merito [6].

     4. Sulla base della valutazione di merito delle proposte, il Dirigente di settore approva la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento che saranno inseriti nel programma annuale o pluriennale da pubblicare sul BURP.

     5. Le richieste di intervento sono istruite dall'Assessorato al lavoro e formazione professionale per la verifica dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, che può avvalersi anche di esperti esterni, mentre la valutazione di merito è effettuata da un Nucleo di valutazione, istituito presso l'Assessorato medesimo, composto da esperti interni alla Regione ed esterni. Gli esperti interni sono individuati tra i funzionari dell'Assessorato al lavoro e alla formazione professionale con provvedimento del Dirigente di settore. Gli esperti esterni sono selezionati in base a procedure ad evidenza pubblica.

     6. L'attività di valutazione delle proposte deve essere svolta entro un mese dal termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal bando.

     7. La data di pubblicazione del programma sul BURP costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi entro il termine perentorio di venti giorni. La definizione dei ricorsi, affidata al Settore formazione professionale, deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento formale degli stessi.

     8. Per i progetti di durata poliennale, qualora ammessi in graduatoria e finanziati, l'obbligazione giuridicamente vincolante sarà assunta con lo stesso atto di approvazione e finanziamento del progetto limitatamente alla quota da erogare per ciascuna annualità di realizzazione dello stesso, sulla base delle risorse annuali disponibili.

     9. Dall'approvazione di un progetto di durata poliennale consegue la prenotazione, a favore del progetto stesso e del soggetto ammesso a finanziamento, delle risorse necessarie alla relativa attuazione per gli anni a valere sulle annualità finanziarie successive.

     10. Nella fase transitoria del processo di accreditamento, l'esecuzione dei progetti è subordinata alla verifica dell'idoneità delle sedi operative per le attività formative, all'accettazione del controllo ispettivo da parte degli organi preposti e delle modalità di rilevazione e comunicazione alla Regione Puglia dei dati fisici e finanziari inerenti l'attività, da disciplinare con apposita convenzione.

 

     Art. 50. (Piccoli sussidi).

     1. Alcune azioni del POR sono attuate sotto forma di piccoli sussidi, sulla base del regolamento (CE) 12 luglio 1999, n. 1784, art. 4, comma 2.

     2. I beneficiari di tali azioni sono le ONG, imprese sociali, cooperative di solidarietà, ONLUS, loro raggruppamenti e/o consorzi, raggruppamenti locali.

     3. L'attuazione e la gestione dell'intervento sono affidate a uno o più intermediari, autorizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

 

     Art. 51. (Progetti interregionali).

     1. Alcune iniziative previste nel POR possono essere realizzate anche tramite progetti interregionali.

     2. I progetti interregionali sono quei progetti collocati in reti regionali o subregionali, a valenza territoriale e/o settoriale, che perseguono obiettivi formativi, educativi, occupazionali, di sviluppo economico e sociale.

     3. La promozione dei progetti interregionali è di competenza della Giunta regionale.

     4. Per i progetti interregionali verranno definite forme specifiche di coordinamento interregionale, di accesso, attuazione, controllo, monitoraggio e valutazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA'

 

     Art. 52. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale di contabilità). [7]

 

     Art. 53. (Modalità di rendicontazione).

     1. Le spese connesse ai progetti e alle iniziative ammesse a finanziamento nell'ambito del POR sono ammissibili se effettivamente sostenute dal beneficiario finale dopo la data di ricezione della domanda di cofinanziamento del POR da parte della Commissione dell'Unione europea.

     2. I soggetti attuatori sono tenuti a produrre una rendicontazione quadrimestrale. Tale rendicontazione va presentata anche in assenza di avanzamento della spesa rispetto a quella relativa al quadrimestre precedente. In presenza di un avanzamento della spesa, tale rendicontazione deve riportare:

     a) una dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, attestante che le spese rendicontate sono ammissibili ed effettivamente sostenute dall'amministrazione o ente titolare dell'attuazione dell'intervento;

     b) una contestuale domanda di pagamento a valere sulla spesa effettuata.

     3. Al completamento del progetto finanziato, a prescindere dal livello di spesa raggiunto, che non potrà comunque essere superiore alla spesa ammessa, i soggetti di cui al comma 2 devono sottoscrivere una ulteriore dichiarazione attestante che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento.

     4. Nel caso in cui non pervenga alla Regione nei termini previsti alcuna domanda di pagamento, l'avanzamento della spesa viene considerato nullo e non si procede ad alcuna liquidazione prima del quadrimestre successivo. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessuna domanda di pagamento a valere su un avanzamento nell'attuazione del progetto finanziato, tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi realizzati nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato, al lordo degli interessi eventualmente maturati, alla Regione da parte del soggetto attuatore.

 

     Art. 54. (Modalità di liquidazione).

     1. L'atto dirigenziale di liquidazione, una volta adottato, va trasmesso al Settore ragioneria contestualmente alla prevista affissione all'Albo. Il Settore ragioneria, qualora non vi siano disposizioni differenti da parte del responsabile dell'atto entro i cinque giorni di affissione previsti, provvede ad emettere il mandato di pagamento entro i dieci giorni successivi all'avvenuta esecutività dell'atto.

 

     Art. 55. (Modalità di erogazione della spesa).

     1. Le modalità di erogazione della spesa sono disciplinate dalla presente legge e dal complemento di programmazione.

 

     Art. 56. (Cofinanziamento regionale per il triennio 2000-2002).

     1. In attuazione dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni, la quota regionale per il cofinanziamento del POR per il triennio 2000-2002, da finanziare con risorse autonome, è di lire 360 miliardi, di cui lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 2000 e lire 130 miliardi per ciascuno dei successivi esercizi 2001 e 2002.

     2. E' autorizzata l'assunzione di obbligazioni entro i limiti della spesa complessiva di cui al comma 1, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso dell'anno.

TITOLO IX

NORME DI SALVAGUARDIA

 

     Art. 57. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3 "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo 1994-1999" è abrogata. Resta applicabile ai rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 48 della L.R. 31 maggio 2001, n. 14 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 8 marzo 2007, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall’art. 34 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

[3] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 31 maggio 2001, n. 14.

[4] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 2001, n. 30 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2007, n. 25.

[5] Comma così sostituito dall’art. 33 della L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

[6] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 13 della L.R. 2 luglio 2008, n. 19.

[7] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 115 della L.R. 28/2001.