§ III.2.24 - L.R. 18 marzo 1997, n. 10.
Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:18/03/1997
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Cura e diagnosi precoce dell'handicap).
Art. 3.  (Accertamento dell'handicap).
Art. 4.  (Attestazione di handicap).
Art. 5.  (Compiti delle USL).
Art. 6.  (Integrazione scolastica).
Art. 7.  (Formazione professionale).
Art. 8.  (Formazione dei formatori).
Art. 9.  (Orientamento).
Art. 10.  (Inserimento lavorativo).
Art. 11.  (Albo regionale).
Art. 12.  (Aiuto alla persona, attività sociali e centri socio- riabilitativi).
Art. 13.  (Trasporto pubblico locale).
Art. 14.  (Contratti di servizio finalizzati alla mobilità).
Art. 15.  (Servizio di accompagnamento).
Art. 16.  (Autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente).
Art. 17.  (Barriere architettoniche).
Art. 18.  (Programma annuale di intervento).
Art. 19.  (Conferenza di servizi e accordi di programma).
Art. 20.  (Comitato di coordinamento interistituzionale).
Art. 21.  (Ufficio di segreteria del Comitato).
Art. 22.  (Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata).
Art. 23.  (Personale ex lege regionale 9 giugno 1987, n. 16).
Art. 24.  (Norma finanziaria).


§ III.2.24 - L.R. 18 marzo 1997, n. 10.

Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap.

(B.U. 21 marzo 1997, n. 33).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione scolastica sociale e i diritti delle persone handicappate), disciplina le attività di prevenzione, riabilitazione e integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, individuando iniziative specifiche e coordinando gli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente.

     2. Le metodologie di intervento si ispirano agli obiettivi di prevenzione della emarginazione sociale, limitazione

dell'istituzionalizzazione e del ricovero ospedaliero, necessità di integrare l'intervento sociale con quello sanitario.

TITOLO I

INTERVENTI

Capo I

Attività di prevenzione, cura e diagnosi precoce dell'handicap

 

     Art. 2. (Cura e diagnosi precoce dell'handicap).

     1. Le Unità sanitarie locali (USL), nell'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, provvedono a effettuare controlli periodici delle gravidanze per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre e del nascituro.

 

     Art. 3. (Accertamento dell'handicap).

     1. Gli accertamenti relativi all'handicap, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua del portatore di handicap sono effettuati dalle USL mediante le Commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate da un assistente sociale della USL nonché da un esperto da individuarsi tra gli psicologi, psichiatri o altri medici specialisti nella patologia di cui è portatore il soggetto da esaminare, dipendente dalla USL.

 

     Art. 4. (Attestazione di handicap).

     1. L'individuazione del portatore di handicap come alunno a cui assicurare l'esercizio del diritto allo studio, all'istruzione e all'integrazione scolastica è effettuata da operatori in servizio presso la USL di residenza dell'alunno, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle USL in materia di alunni portatori di handicap) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1994.

     2. Gli operatori della USL competente per territorio provvedono, altresì, a redigere la diagnosi funzionale, a cui fa seguito un profilo dinamico-funzionale, finalizzato alla formulazione di un piano educativo individualizzato.

     3. Alla definizione del piano educativo individualizzato annuale provvedono, congiuntamente, nelle forme stabilite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal d.p.r. 24 febbraio 1994 di cui al precedente comma 1, gli operatori sanitari individuati dalla USL e il personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

Capo II

Attività di cura e riabilitazione

 

     Art. 5. (Compiti delle USL). [1]

     1. Ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché delle norme regionali attuative, le USL provvedono, attraverso i servizi distrettuali di cui all'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, così come organizzativamente e funzionalmente disciplinati dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1098 del 7 e 8 novembre 1989, ad assicurare gli interventi in materia riabilitativa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cura, di riabilitazione, di integrazione sociale e all'assistenza protesica nei confronti dei portatori di handicap.

     2. Le prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica sono erogate dalle USL secondo le indicazioni dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Capo III

   Inserimento nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro

 

     Art. 6. (Integrazione scolastica). [1]

     1. La Regione favorisce lo sviluppo dei servizi finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap per il loro inserimento nelle strutture scolastiche di ogni ordine e grado così come previsti dalla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati) ed emana direttive alle USL e ai comuni allo scopo di rendere efficienti i servizi e di garantire in egual modo il diritto degli utenti nel territorio regionale.

     2. Le USL, tenendo conto delle direttive regionali, provvedono in particolare:

     a) attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale di cui all'art. 4;

     b) a garantire le condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap in situazione di gravità nei plessi scolastici;

     c) a valorizzare l'esperienza dell'integrazione scolastica di cui alla lettera b) e favorire ogni altra forma di sperimentazione scolastica;

     d) a ogni altro intervento di carattere sanitario per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli alunni handicappati.

     3. I Comuni provvedono alle attività di assistenza scolastica, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1980, n. 42 «Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio».

     In particolare gli stessi provvedono:

     a) agli adempimenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolano la partecipazione alla vita scolastica dei portatori di handicap;

     b) ai servizi di accompagnamento e trasporto;

     c) alla dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di carattere collettivo, per l'integrazione scolastica e per le attività collegate, comprese le attività sportive, nonché, in caso di impossibilità di assicurare il servizio di accompagnamento e trasporto, all'eventuale attribuzione di assegni di studio o contributi per limitare l'aggravio economico delle famiglie;

     d) all'eventuale adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     e) a garantire l'integrazione dei bambini handicappati nelle scuole materne comunali anche con l'ausilio di educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento.

 

     Art. 7. (Formazione professionale).

     1. L'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità ed esigenze del portatore di handicap, attestate dalle USL con la diagnosi funzionale, è effettuato, ai sensi delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, attraverso:

     a) la formazione ordinaria;

     b) la formazione speciale;

     c) le attività di formazione-socializzazione.

     2. Le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono svolte, nell'ambito dei normali corsi realizzati dai Centri di formazione professionale dipendenti da enti pubblici e privati convenzionati e nell'ambito delle iniziative contemplate dal piano annuale di formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     3. Le attività di cui alla lettera c) del comma 1 sono realizzate in collaborazione tra enti di formazione professionale, USL e Comuni, secondo criteri adottati dalla Regione nella programmazione triennale e nel piano annuale ai sensi della vigente legislazione.

     4. Nel piano annuale di cui al comma 2 vengono altresì fissati i criteri per l'inserimento dei portatori di handicap nelle diverse tipologie formative in relazione a quanto previsto dall'art. 17, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e in coerenza con le previsioni normative statali in materia di elevazione dell'obbligo scolastico.

     5. Le figure professionali da utilizzare nel sostegno didattico e formativo devono essere in possesso dei titoli prescritti dalla normativa vigente in materia e devono frequentare i corsi di aggiornamento, riqualificazione e le attività di tirocinio organizzate d'intesa con le Università.

     6. In analogia a quanto previsto dall'art. 15, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche presso i Centri di formazione professionale possono essere costituiti gruppi di studio e di lavoro con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano annuale di formazione professionale.

     7. La Regione privilegia e favorisce l'attuazione dei progetti comunitari finalizzati al superamento del divario nelle opportunità formative.

 

     Art. 8. (Formazione dei formatori).

     1. La Regione, in adempimento, a quanto previsto dall'art. 14, comma 7, e dall'art. 39, comma 2, lett. c) e d), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, favorisce le occasioni e le iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento degli educatori, dei dirigenti di strutture educative e degli operatori a vario titolo impegnati nelle attività di integrazione degli handicappati nella scuola, nella formazione professionale e nella società.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

     a) stipula convenzioni con le Università ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche ai fini della formazione e dell'aggiornamento degli operatori della formazione professionale;

     b) prevede nei piani di formazione professionale iniziative formative per le figure professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 e al d.m. Sanità 10 febbraio 1984 con l'utilizzazione delle strutture universitarie;

     c) coordina e attua, d'intesa con le Università, la Facoltà di scienza dell'educazione e l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE), progetti di ricerca e formazione permanente degli operatori impegnati nelle attività di sostegno e di integrazione scolastica, professionale e sociale;

     d) attua iniziative intese a favorire l'integrazione tra gli operatori sanitari ed educatori ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. b), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     e) favorisce la revisione dei percorsi e curricoli formativi sia degli operatori che svolgono prevalentemente mansioni medico-sanitarie, sia degli operatori che svolgono attività prevalentemente in ambito psico-sociale.

 

     Art. 9. (Orientamento).

     1. La Regione, anche in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantisce un servizio di orientamento ai fini dell'integrazione nella scuola di ogni ordine e grado, nella formazione professionale e nel mondo del lavoro.

 

     Art. 10. (Inserimento lavorativo).

     1. Ai fini dell'inserimento lavorativo dei portatori di handicap, la Regione garantisce forme di agevolazione e sostegno in attuazione della normativa regionale.

 

     Art. 11. (Albo regionale).

     1. Fino all'approvazione della legge regionale istitutiva dell'Albo previsto dall'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli enti, le istituzioni, le cooperative sociali, le associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap sono iscritti, secondo la rispettiva attività e natura giuridica, negli albi di cui alle leggi regionali 1° settembre 1993, n. 21 «Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"» e 16 maggio 1994, n. 11 «Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato».

     2. Per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, sono richiesti, oltre a quelli già previsti nelle leggi regionali, i requisiti indicati nell'art. 18, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

     3. La Regione provvede a fornire l'elenco aggiornato delle associazioni di cui al comma 1.

Capo IV

Inserimento e partecipazione

 

     Art. 12. (Aiuto alla persona, attività sociali e centri socio- riabilitativi).

     1. Gli interventi in favore delle persone handicappate con difficoltà o problemi di tipo familiare, lavorativo e di inserimento sociale sono esercitati dai Comuni e dalle USL che hanno lo scopo di mantenere, inserire o reinserire i soggetti assistiti nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, scolastiche e di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.

     2. Le attività in favore delle persone handicappate, in aggiunta agli altri interventi socio-assistenziali previsti dalla vigente normativa statale e regionale, riguardano:

     a) forme di sensibilizzazione sociale e ambientale;

     b) sostegno psico-sociale all'handicappato e al nucleo familiare, anche attraverso attività specifiche inerenti le relazioni sociali di vita;

     c) trasporto dall'abitazione ai servizi e viceversa o, se necessario, accompagnamento e trasporto speciale;

     d) interventi a sostegno dell'inserimento nel mondo del lavoro;

     e) supporto assistenziale alle attività di socializzazione, anche mediante il concorso alle spese per l'acquisto di apparecchiature idonee a consentire un più ampio inserimento nella vita sociale;

     f) servizio di aiuto personale, svolto da appositi operatori, funzionalmente collegato al sistema dei servizi e in particolare al servizio di assistenza domiciliare; esso si estrinseca in prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolari interessi professionali e di studio.

     3. Le disposizioni per l'affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibili, agli affidamenti familiari di maggiorenni handicappati.

     4. Le persone handicappate prive, anche temporaneamente, di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria utilizzano, ove sia impossibile ogni altra forma di intervento che eviti

l'istituzionalizzazione, i servizi residenziali socio-assistenziali esistenti.

     5. L'istituzione di nuovi servizi residenziali è disciplinata in conformità alla vigente normativa regionale che regola i servizi per minori e anziani.

     6. Per la fruizione dei servizi previsti nei precedenti commi può essere richiesta una partecipazione economica in relazione al reddito posseduto dal nucleo familiare.

 

     Art. 13. (Trasporto pubblico locale).

     1. I Comuni e le Province, in qualità di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, provvedono, ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali», alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilità dei cittadini portatori di handicap. Accertata l'entità del fenomeno, predispongono piani di mobilità per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal piano regionale dei trasporti.

     2. Le aziende concessionarie di linee interessate dai piani di mobilità di cui al comma 1 sono tenute, compatibilmente con le esigenze della generalità dell'utenza, ad adattare i propri programmi d'esercizio alle necessità dei cittadini handicappati.

 

     Art. 14. (Contratti di servizio finalizzati alla mobilità).

     1. Per l'attuazione operativa dei piani di mobilità di cui all'art. 13, comma 1, gli enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono ricorrere alla stipula di contratti di mobilità con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico.

     2. I contratti di mobilità possono essere aperti alla partecipazione delle associazioni di cui all'art. 11 e alla USL territorialmente competente.

     3. Il contratto di mobilità, oltre ai requisiti di forma previsti dalla legge, deve obbligatoriamente disciplinare:

     a) la qualità e la quantità dei servizi resi;

     b) le modalità di produzione del trasporto;

     c) i costi a carico degli enti pubblici e delle associazioni contraenti;

     d) le tariffe a carico degli utenti.

 

     Art. 15. (Servizio di accompagnamento).

     1. Per migliorare l'utilità sociale e il gradimento del servizio dedicato ai disabili, i Comuni e le Province possono istituire il servizio di accompagnamento, in vettura sulle direttrici interessate ai piani di mobilità.

     2. Il servizio è istituito con il contratto di mobilità che ne prevede la regolamentazione e può essere affidato in regime di convenzione ai soggetti di cui all'art. 11 senza oneri per il vettore.

 

     Art. 16. (Autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente).

     1. I Comuni riservano ad autovetture destinate al trasporto di cittadini handicappati una quota delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del noleggio con conducente in servizio sociale. L'iscrizione all'elenco regionale di cui all'art. 11 costituisce preferenza nell'assegnazione della licenza.

 

     Art. 17. (Barriere architettoniche).

     1. In materia di barriere architettoniche si applicano le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

     2. Le USL provvedono affinché i servizi che erogano specifiche prestazioni di carattere riabilitativo e sanitario connesse agli handicap siano ubicati in locali privi di barriere architettoniche.

     3. La Giunta regionale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una direttiva nella quale vengono indicati i servizi che devono uniformarsi all'obbligo previsto dal comma 2.

     4. La Regione redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema-tipo del certificato di collaudo da adottarsi da parte dei Comuni per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

     5. Le attestazioni di abitabilità e agibilità sono subordinate al collaudo di cui al comma 4.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

 

     Art. 18. (Programma annuale di intervento). [2]

     1. Tutti gli interventi mirati all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, all'orientamento e formazione professionale dei cittadini handicappati, nonché alla prevenzione, cura e riabilitazione dei medesimi da realizzare in ambito regionale devono essere in sintonia con un programma annuale elaborato e approvato dai partecipanti alla Conferenza di cui all'art. 19, comma 1, tenendo conto del fattore umano, delle strutture, delle attrezzature e delle risorse finanziarie disponibili, ancorché rivenienti da Amministrazioni diverse.

     2. In particolare, gli obiettivi programmati devono tener conto:

     a) della priorità degli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità;

     b) degli interventi per la prevenzione.

 

     Art. 19. (Conferenza di servizi e accordi di programma).

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Presidente della Regione, giusta delibera della Giunta regionale, è indetta apposita Conferenza di servizi cui partecipano la Regione, i Provveditori agli studi della Regione, il Sovrintendente scolastico regionale, il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, il Direttore dell'Agenzia di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il rappresentante regionale dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, nonché i rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche interessate, al fine di acquisire opportune intese o assensi per assicurare il coordinamento dei mezzi finanziari e delle risorse strumentali in materia di riabilitazione, integrazione sociale nella scuola, nella formazione professionale e nel lavoro dei portatori di handicap, tenendo conto di quanto indicato in materia di dotazione organica nell'art. 23, comma 1.

     2. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 definisce le modalità per la stipula di «accordi di programma» a livello territoriale subregionale fra Provveditorati agli studi, Distretti scolastici, USL, Uffici provinciali del lavoro, Sezioni circoscrizionali per l'impiego, enti locali, per la realizzazione del programma annuale di cui all'art. 18, assicurando prestazioni uniformi nell'ambito del territorio.

     3. A firma congiunta dei partecipanti alla Conferenza di cui al comma 1, nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere emanate, alle strutture territoriali interessate, direttive e modalità organizzative in attuazione delle iniziative concordate e per la stipula degli accordi di programma.

     4. Possono, altresì, essere concordate dagli stessi sottoscrittori verifiche congiunte sull'attuazione degli interventi oggetto dell'accordo.

 

     Art. 20. (Comitato di coordinamento interistituzionale).

     1. Allo scopo di favorire la realizzazione di quanto forma oggetto delle intese o accordi tra i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti di cui all'art. 19, è costituito, presso la Presidenza della Regione, un «Comitato di coordinamento interistituzionale» composto da dirigenti delle Amministrazioni e da rappresentanti degli organismi che sottoscrivono l'accordo e coordinato da un dirigente di grado apicale designato dal Presidente della Regione.

     2. Il Comitato, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento:

     a) predispone la bozza di programma annuale di cui all'art. 18;

     b) cura l'elaborazione del programma di interventi di cui all'art. 6, comma 2, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     c) presta assistenza tecnica ai fini della predisposizione degli atti della Regione e delle altre Amministrazioni che sottoscrivono l'accordo;

     d) cura l'elaborazione e la definizione delle iniziative di cui all'art. 39, comma 2, lettere c) e i), della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     e) predispone l'organizzazione di un sistema di monitoraggio sull'andamento degli interventi e sull'efficienza dei servizi, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 7 del d.p.r. 24 febbraio 1994;

     f) stimola l'attività di cooperazione tra gli organismi periferici dello Stato, la Regione, gli enti locali e le USL, anche sollecitando le Conferenze di servizi di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     g) predispone gli strumenti attuativi per le iniziative di cui all'art. 14, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di corsi di aggiornamento congiunti del personale impiegato nei piani educativi e di recupero individualizzati;

     h) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi sugli aspetti qualitativi e quantitativi della condizione dei cittadini handicappati in età pre-scolare, scolare e post-scolare, al fine di offrire elementi informativi per la programmazione di interventi coordinati;

     i) propone la pubblicazione e diffusione dei risultati di volta in volta conseguiti;

     l) promuove l'organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze allo scopo di acquisire elementi di conoscenza per migliorare qualitativamente gli interventi;

     m) cura il rapporto tecnico-scientifico e favorisce i rapporti e gli interscambi con le iniziative e i progetti dell'Unione europea in materia;

     n) formula pareri e proposte ai fini del miglioramento dei servizi e dell'individuazione di nuove tipologie di intervento a favore dei soggetti handicappati e delle famiglie;

     o) assicura il raccordo con gli enti locali anche ai fini dell'organizzazione dei «servizi di segreteria» di cui all'art. 40, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     p) elabora un documento annuale sullo stato di attuazione dell'integrazione dei cittadini disabili da inviare ai responsabili delle amministrazioni e/o organismi interessati;

     q) cura il raccordo con le iniziative assunte dalle altre Regioni ai fini di utilizzare le esperienze più specificative e di proporre interventi migliorativi;

     r) cura i collegamenti con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, con i Ministeri interessati e con altri organismi operanti a livello nazionale;

     s) è struttura di supporto per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Regione, in relazione agli articoli 13, 14, 17, 39, 40 e 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché in relazione agli adempimenti connessi all'art. 12, comma 4, della legge n. 537 del 1993.

 

     Art. 21. (Ufficio di segreteria del Comitato).

     1. Il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui all'art. 20 si avvale di un Ufficio di segreteria, con l'utilizzo di personale all'uopo incaricato dal Presidente della Regione, istituito con le modalità previste dalla legge di organizzazione degli uffici.

 

     Art. 22. (Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata).

     1. E' istituita la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.

     2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta un regolamento per disciplinare la composizione, il funzionamento, l'organizzazione interna e la durata in carica dei componenti della Consulta.

     3. La Consulta deve prevedere le rappresentanze dei portatori di handicap e delle loro famiglie nonché quelle delle organizzazioni impegnate nell'integrazione sociale e nella tutela dei diritti degli emarginati e dei disabili.

     4. La Consulta formula pareri in merito alla redazione del programma annuale di cui all'art. 18 e vigila sull'applicazione della normativa regionale concernente l'handicap, proponendo altresì provvedimenti necessari a renderla più efficace o a soddisfare nuove esigenze.

     5. La Consulta formula, inoltre, pareri, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari e, in particolare, collabora con il Comitato di coordinamento di cui all'art. 20.

     6. Alla Consulta regionale spettano altresì i compiti di verifica e controllo, per la materia di competenza, sulla gestione dei servizi sanitari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 15 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 23. (Personale ex lege regionale 9 giugno 1987, n. 16).

     1. Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, i Direttori generali delle USL definiscono le dotazioni organiche tenendo conto, anche, dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attività di riabilitazione e integrazione scolastica già realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part-time, per i profili professionali indicati nell'art. 5, comma 5, della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, e per i profili identificati come sanitari dal D.M. del Ministro della Sanità 10 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1984, n. 45. Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

     2. Per le attività riconducibili alla materia dell'assistenza scolastica, nel rispetto dell'autonomia sancita dall'art. 128 Cost. e previe intese tra Regione e Comuni interessati, la dotazione organica viene definita dai comuni tenendo conto, anche, della rilevazione dei carichi di lavoro conseguenti allo svolgimento delle attività già realizzate nei decorsi anni sia con il personale di ruolo, sia con il personale utilizzato ai sensi della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16, ivi compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato o con convenzione, prevedendo posti di ruolo anche a part-time, per le qualifiche e profili professionali ricompresi nell'ordinamento degli enti locali.

     Per la copertura dei posti si provvede secondo la disciplina concorsuale del personale degli Enti Locali.

     3. Sino all'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti individuati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, per l'utilizzazione del personale impegnato nei servizi di integrazione scolastica continuano ad applicarsi le norme della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e dell'art. 27 della legge regionale di approvazione del bilancio 1995, 27 febbraio 1995, n. 7.

 

     Art. 24. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge per le retribuzioni al personale dipendente dalle ASL, si fa fronte con le assegnazioni del fondo sanitario nazionale, mentre per il restante personale si fa fronte con i fondi che ordinariamente saranno stabiliti nel bilancio regionale per il finanziamento della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16.

     2. Alle spese derivanti per l'espletamento delle funzioni di cui agli artt. 20 e 22, preventivate in lire 50 milioni annue, si provvede mediante impinguamento dell'apposito capitolo.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 47 della L.R. 12 aprile 2000, n. 9.

[1] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 47 della L.R. 12 aprile 2000, n. 9.

[2] L'art. 14 della L.R. 4 maggio 1999, n. 17 proroga di un ulteriore anno il programma di intervento e di riparto di cui al presente articolo.