§ III.2.2 - L.R. 1 luglio 1974 n. 22.
Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:01/07/1974
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Funzioni del Consiglio Regionale in materia di assistenza pubblica).
Art. 3.  (Attribuzioni della Giunta Regionale).
Art. 4.  (Compiti del Presidente della Giunta Regionale).
Art. 5.  (Compiti dell'Assessore Regionale ai servizi sociali).
Art. 6.  (Delega alle amministrazioni provinciali)
Art. 7.  (Funzioni delegate alle province)
Art. 8.  (Assistenza minori ed anziani).
Art. 9.  (Convenzione con gli Istituti Assistenziali).
Art. 10.  (Ispezione agli Istituti Assistenziali).
Art. 11.  (Responsabilità delle Province nell'emanazione degli atti).
Art. 12.  (Approvazione dei programmi).
Art. 13.  (Bilancio consuntivo).
Art. 14.  (Finanziamento).
Art. 15.  (Attribuzione fondi alle Province).
Art. 16.  (Personale della Casa di Riposo per profughi).
Art. 17.  (Iscrizione delle somme nei bilanci delle Province).
Art. 18.  (Emanazione norme Amministrative).
Art. 19.  (Scambio informazioni).
Art. 20.  (Decorrenza funzioni delegate).
Art. 21.  (Dichiarazione di urgenza).


§ III.2.2 - L.R. 1 luglio 1974 n. 22. [1]

Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza [2].

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Nell'attesa della legge cornice sulla pubblica assistenza e fino a quando non saranno emanate norme legislative regionali per attuare ai sensi dell'art. 6 dello Statuto un efficiente servizio di assistenza sociale, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la beneficenza pubblica, trasferite alla Regione con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 e con il D.P.R. 5 giugno 1972,n. 315, è disciplinato dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Funzioni del Consiglio Regionale in materia di assistenza pubblica).

     Il Consiglio Regionale, nell'ambito delle materie di cui alla presente legge, determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione entro i limiti fissati dalle leggi statali ed in relazione all'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 3. (Attribuzioni della Giunta Regionale).

     La Giunta Regionale, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive del Consiglio regionale:

     1) sovraintende al funzionamento degli Enti comunali di assistenza e delle altre istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficienza disponendo a riguardo le ispezioni e le verifiche necessarie;

     2) predispone i piani di riparto dei fondi da destinare all'assistenza e ne cura l'attuazione;

     3) sovraintende agli Uffici regionali preposti allo svolgimento dei Servizi Sociali;

     4) autorizza il Presidente della Giunta regionale ad adottare i provvedimenti di scioglimento o sospensione delle amministrazioni degli EE.CC.AA. e delle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed a nominare i Commissari straordinari

     5) esprime parere sulle proposte di erezione in ente morale di istituzione di assistenza e beneficienza e sugli Statuti relativi nonché sulle proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, stilla chiusura degli istituti assistenziali nel casi di abuso della pubblica fiducia e di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi ed all'esercizio dell'assistenza

     6) adotta gli altri provvedimenti amministrativi di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

     7) adotta i provvedimenti conseguenti all'esercizio delle funzioni delegate con il D.P.R. 5 giugno 1972, n. 315.

     I provvedimenti urgenti possono essere adottati dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente, salvo ratifica della Giunta Regionale.

 

     Art. 4. (Compiti del Presidente della Giunta Regionale).

     Il presidente della Giunta Regionale:

     1) cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo precedente;

     2) vigila, avvalendosi dell'opera dell'Assessorato regionale competente, sul buon andamento degli Uffici della Regione e ne assicura il regolare ed efficace funzionamento;

     3) emana con proprio decreto i provvedimenti di cui ai punti 4) e 5) dell'articolo precedente;

     4) su proposta dell'Assessore competente sentita la Giunta regionale, provvede alle nomine già spettanti alla amministrazione statale in ordine agli organi di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza ai sensi degli Statuti e delle tavole di fondazione nonché alla decadenza dei singoli amministratori.

 

     Art. 5. (Compiti dell'Assessore Regionale ai servizi sociali).

     L'Assessore competente presiede al Funzionamento degli Uffici e dei Servizi dell'Assessorato ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre alla approvazione dei competenti organi regionali.

     Per mezzo dei propri uffici predispone gli atti istruttori relativi ai provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.

     L'Assessore, delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

 

     Art. 6. (Delega alle amministrazioni provinciali) [3].

 

     Art. 7. (Funzioni delegate alle province) [4].

     La Provincia di Bari provvede al mantenimento della Casa di Riposo dei Profughi rimpatriati che ha sede nel capoluogo.

 

     Art. 8. (Assistenza minori ed anziani).

     Dal 10 gennaio 1917 la retta di ospitalità di cui al punto a dell'art. 7 è stabilita nella misura di L. 4.000 giornaliere.

     Nell'ipotesi di minori ospiti per il periodo scolastico la retta giornaliera, durante il periodo estivo di assenza, viene corrisposta nella misura del 40%.

     Il ricovero sia di minori che di anziani può essere previsto anche in forma semiconvittuale. In tal caso la retta giornaliera viene stabilita in L. 2.200.

     In luogo dell'ospitalità di minori in Istituti educativi e di anziani in Case di riposo, le Province possono assegnare alla Famiglia dell'assistibile o a quella che assume l'obbligo di ospitarlo e di assisterlo, un importo proporzionale allo stato di bisogno e comunque non superiore a L. 4.000.

     Il sussidio di cui al precedente comma è assegnato, in luogo dell'ospitalità ad istanza dell'interessato o di chi ne abbia rappresentanza legale.

     Le rette di cui ai commi precedenti potranno essere modificate con deliberazioni della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, in base alle variazioni dei prezzi e del costo della vita.

     L' ospitalità istituzionale di minori o di anziani sarà disposta solo quando sia assolutamente impossibile attuare una delle forme di assistenza di cui ai commi precedenti.

     Qualora al minore o all'anziano affidato alla famiglia non viene assicurato un trattamento consono alle sue esigenze psicofisiche, il provvedimento di attribuzione verrà immediatamente revocato.

     Sempre che sussistano i requisiti possono essere ricoverati minori che non abbiano compiuto il 18° anno di età e gli anziani che abbiano raggiunto il 60° anno di età, se uomini, ed il 55° anno di età, se donne.

     I limiti di età relativi alla anzianità sono derogabili per casi eccezionali valutati dall'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Amministrazione provinciale interessata, e fatti salvi i casi di cui all'art. 154 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

     Il ricovero del minore può essere prorogato oltre il 15° anno di età se il compimento degli studi in corso può esaurirsi entro e non oltre due anni.

     Non hanno titolo alle provvidenze di cui alla presente legge gli aventi diritto a forme equipollenti di assistenza.

     Le istanze per i ricoveri possono essere avanzate, oltre che direttamente alle Province, anche tramite il Sindaco del Comune di domicilio dell'assistibile.

     Il Sindaco provvede entro 5 giorni all'inoltro delle domande alla Amministrazione Provinciale competente unitamente alla documentazione necessaria e può disporre il ricovero contestualmente, nei casi di urgenza.

 

     Art. 9. (Convenzione con gli Istituti Assistenziali).

     Le Province stipuleranno con gli Istituti educativi per minori e con le Case di Riposo per anziani apposite convenzioni che dovranno indicare gli standards relativi all'educazione, alla nutrizione, ai servizi igienico-sanitari, agli ambienti e quant'altro è indispensabile per assicurare un trattamento dignitoso agli ospiti.

     Le convenzioni saranno uguali per tutte le Province della Regione e verranno predisposte dall'Assessorato competente.

     Con la collaborazione di un Comitato consultivo composto da un rappresentante designato dall'Unione regionale delle Province, da due rappresentanti di Istituti per anziani e per minori nominati dall'Assessore competente, un rappresentante degli Istituti per anziani e da un rappresentante della Magistratura minorile.

 

     Art. 10. (Ispezione agli Istituti Assistenziali).

     Fatte salve le funzioni della Regione in tema di vigilanza e tutela sulle Istituzioni assistenziali, le Province dispongono verifiche ed ispezioni alle Istituzioni medesime, fornendo alla Regione le risultanze dei sopralluoghi e proponendo gli eventuali provvedimenti.

     Le Province, inoltre esprimono pareri in merito alla idoneità degli Istituti educativo-assistenziali per minori ed attestano la idoneità delle case di ospitalità per anziani.

 

     Art. 11. (Responsabilità delle Province nell'emanazione degli atti).

     Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati alle Province nei limiti e nel rispetto dell'art. 62 della legge 10 Febbraio 1953, n. 62.

     Le Province devono Fare espressa menzione della ricevuta delega nella emanazione degli atti e nell'espletamento dei servizi.

 

     Art. 12. (Approvazione dei programmi).

     I programmi preventivi di esercizio delle attività delegate devono essere sottoposti all'approvazione degli organi deliberativi delle Province.

     In ogni caso i provvedimenti assistenziali urgenti adottati senza preventiva approvazione devono essere successivamente sottoposti alla ratifica dei predetti organi.

 

     Art. 13. (Bilancio consuntivo).

     Entro il 30 aprile di ogni anno le Province sono tenute a presentare alla Regione un consuntivo delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni ad esse demandate.

     In caso di inadempienza delle Amministrazioni provinciali il Comitato di controllo sugli atti delle province, su segnalazione dell'Assessorato regionale, provvederà alla nomina di un Commissario ad acta per l'adempimento surrichiamato.

 

     Art. 14. (Finanziamento).

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Attribuzione fondi alle Province).

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Personale della Casa di Riposo per profughi).

     Il personale in servizio presso la Casa di riposo per profughi rimpatriati è comandato e passa alla dipendenza Funzionale della Provincia di Bari restando a carico della Regione per ogni onere relativo.

 

     Art. 17. (Iscrizione delle somme nei bilanci delle Province).

     Le Province sono tenute a iscrivere nei propri bilanci appositi capitoli e denominazioni per ciascun tipo di intervento assistenziale nell'ammontare fissato nel provvedimento regionale di ripartizione dei fondi di cui al penultimo comma dell'art. 15.

 

     Art. 18. (Emanazione norme Amministrative).

     La Giunta regionale è autorizzata a impartire ulteriori direttive per uniformare l'azione amministrativa delle Province nell'esercizio delle attività delegate.

 

     Art. 19. (Scambio informazioni).

     La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive competenze.

 

     Art. 20. (Decorrenza funzioni delegate).

     La presente legge, per quanto riguarda alle funzioni delegate sarà operante a tutti gli effetti dal 1° luglio 1974.

 

     Art. 21. (Dichiarazione di urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 46 della L.R. 30 settembre 2004, n. 15.

[2] Modificata dalla L.R. n. 40/1977. Vedi, inoltre, L.R. n. 28/1979 sul trasferimento ai Comuni delle competenze in materia di assistenza e L.R. n. 49/1981 per ciò che concerne l'assistenza a favore delle persone anziane.

[3] Abrogato dalla L.R. n. 28/1979, art. 1.

[4] Primo comma abrogato dalla L.R. n. 28/1979, art. 1.