§ III.2.8 - L.R. 4 maggio 1979, n. 28. - Trasferimento ai Comuni delle
competenze in materia di assistenza già delegate alle Amministrazioni provinciali con leggi regionali 4 luglio 1974, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:04/05/1979
Numero:28


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Le Amministrazioni provinciali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere al Comuni interessati l'elenco degli assistiti, i relativi fascicoli ed ogni [...]
Art. 3.  I Comuni, sino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'assistenza e di quella regionale di riordino della materia, sono tenuti a garantire l'assistenza a favore di minori ed anziani [...]


§ III.2.8 - L.R. 4 maggio 1979, n. 28. - Trasferimento ai Comuni delle

competenze in materia di assistenza già delegate alle Amministrazioni provinciali con leggi regionali 4 luglio 1974, n. 22 e 27 dicembre 1977, n. 40 [1].

 

Art. 1. [2].

 

     Art. 2. Le Amministrazioni provinciali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere al Comuni interessati l'elenco degli assistiti, i relativi fascicoli ed ogni altra documentazione, compresi gli atti relativi ad affari non ancora esauriti, inerenti alla materia ad esse delegata con legge regionale n. 29 del 4 luglio 1974 e successiva modifica.

     Resta di competenza dell'Amministrazione provinciale di Bari la gestione della Casa di riposo per profughi che ha sede nel capoluogo.

     In riferimento alla competenza di cui al precedente comma, la Giunta regionale è autorizzata. sentita la Commissione consiliare competente, ad assicurare con atti amministrativi la gestione della Casa di riposo per profughi, avvalendosi di formule alternative all'attuale delega.

 

     Art. 3. I Comuni, sino all'entrata in vigore della legge quadro nazionale sull'assistenza e di quella regionale di riordino della materia, sono tenuti a garantire l'assistenza a favore di minori ed anziani secondo le indicazioni previste dalla legge regionale n. 22 del 4 luglio 1974 e successiva modifica.

     Tutte le norme della legge regionale n. 22 del 4 luglio 1974 e successiva modifica, contrastanti con la presente legge, sono abrogate.

 

     Artt. 4. - 5. (Norme transitorie e disposizioni finanziarie). - (Omissis).

 

 


[1] Per ciò che concerne l'assistenza a favore delle persone anziane, la L.R. n. 49/1981, art. 21, abroga le disposizioni in materia della presente legge.

[2] Vedi note [2] e [3], § III.2.2.