§ II.1.21 - L.R. 13 febbraio 1981, n. 19 [*]. - Norme di attuazione
dell'art. 5, 6° comma, della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 .


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:13/02/1981
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Il personale in possesso dei requisiti di cui al 6° comma dell'art. 5 della L.R. 12 maggio 1980, n. 43, a domanda, è inquadrato nel ruolo regionale secondo le norme di cui agli articoli che seguono, [...]
Art. 2.  La domanda di inquadramento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante [...]
Art. 3.  (Abrogato)
Art. 4.  Gli accertamenti di idoneità consisteranno in un esame orale concernente le seguenti materie:
Art. 5.  L'idoneità sarà accertata da una Commissione così composta:
Art. 6.  Per effetto della presente legge, la dotazione organica del ruolo unico regionale, fissata nella tabella D) dell'art. 51 della L.R. 13 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, [...]
Art. 7.  Per la copertura dei posti disponibili fino alla concorrenza di n. 733 unità, la Giunta regionale provvede mediante pubblico concorso per titoli ed esami da bandire entro 60 giorni dalla entrata in [...]
Art. 8.  Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, oltre ai benefici di cui al precedente art. 3, verrà riconosciuta un'anzianità, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio alle [...]
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).


§ II.1.21 - L.R. 13 febbraio 1981, n. 19 [*]. - Norme di attuazione

dell'art. 5, 6° comma, della legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 [1].

 

Art. 1. Il personale in possesso dei requisiti di cui al 6° comma dell'art. 5 della L.R. 12 maggio 1980, n. 43, a domanda, è inquadrato nel ruolo regionale secondo le norme di cui agli articoli che seguono, a condizione che:

     a) abbia superato gli accertamenti di idoneità di cui agli articoli seguenti;

     b) sia in possesso dei requisiti di legge per l'accesso al pubblico impiego.

 

     Art. 2. La domanda di inquadramento, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

     Art. 3. (Abrogato) [2].

     Fino all'espletamento delle operazioni di inquadramento il personale di che trattasi continua ad essere utilizzato dalla Regione con lo stesso trattamento economico provvisorio in godimento.

     Allo scopo di non creare soluzione di continuità nell'espletamento dei compiti istituzionali, la Giunta regionale, nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, e autorizzata all'adozione degli atti relativi al mantenimento in servizio degli operatori dall'1 gennaio 1981.

 

     Art. 4. Gli accertamenti di idoneità consisteranno in un esame orale concernente le seguenti materie:

     - nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

     - nozioni di diritto regionale;

     - nozioni di sociologia, psicologia e pedagogia sociale;

     - tecniche e problematiche dell'educazione permanente e della istruzione ricorrente;

     - tecniche di animazione con particolare riguardo agli aspetti psico- sociali e pedagogici.

 

     Art. 5. L'idoneità sarà accertata da una Commissione così composta:

     - Presidente della Giunta o suo delegato - Presidente;

     - n. 3 esperti estranei all'Amministrazione regionale nominati dalla Giunta regionale - componenti;

     - n. 3 rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale - componenti;

     - funzionario del settore personale del VII livello di cui alla L.R. 25 marzo 1974, n. 18 - componente;

     - funzionario dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione - componente;

     - funzionario dell'Assessorato alla Cultura - componente;

     - funzionario del Settore Personale - Segretario.

     I componenti ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Le prove di idoneità saranno avviate entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Per effetto della presente legge, la dotazione organica del ruolo unico regionale, fissata nella tabella D) dell'art. 51 della L.R. 13 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, viene aumentata di 733 unità del V livello in conformità di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 12 maggio 1980, n. 43.

 

     Art. 7. Per la copertura dei posti disponibili fino alla concorrenza di n. 733 unità, la Giunta regionale provvede mediante pubblico concorso per titoli ed esami da bandire entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Al personale inquadrato ai sensi della presente legge, oltre ai benefici di cui al precedente art. 3, verrà riconosciuta un'anzianità, ai soli fini economici, dalla data di inizio del servizio alle dipendenze della Regione.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie e dichiarazione di urgenza). - (Omissis).

 

 


[*] BUR n. 15 suppl. del 14 febbraio 1981.

[1] Modificata ed integrata dalla L.R. n. 56/1981.

[2] Comma abrogato dal 3° comma della L.R. 30 luglio 1990, n. 35. Con la stessa legge regionale il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della L.R. n. 19/81 è reinquadrato nel VI livello di cui alla L.R. 16/80. Vedi l'articolo 1 della L.R. 30 luglio 1990, n. 35 riportata al § III.4.10.