§ III.4.10 – L.R. 30 luglio 1990, n. 35. .
Norme di attuazione art. 5, VI comma, L.R. 12-5-1980, n. 43. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 assistenza scolastica
Data:30/07/1990
Numero:35


Sommario
Art. 1.      1. Il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della Legge regionale 13 febbraio 1981, n. 19 è reinquadrato nel VI livello di cui alla Legge regionale 13 marzo 1980, n. 16


§ III.4.10 – L.R. 30 luglio 1990, n. 35. [1].

Norme di attuazione art. 5, VI comma, L.R. 12-5-1980, n. 43. [2]

(B.U. 31 agosto 1990, n. 141 – Supplemento).

 

Art. 1.

     1. Il personale inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della Legge regionale 13 febbraio 1981, n. 19 è reinquadrato nel VI livello di cui alla Legge regionale 13 marzo 1980, n. 16.

     2. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° giugno 1980, quelli economici dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     3. Sono abrogati il 2° comma dell'art. 5 della Legge regionale 12 maggio 1980, n. 43 [3] ed il 1° comma dell'art. 3 della Legge regionale 13 febbraio 1981, n. 19.

     4. (Disposizioni finanziarie) (Omissis).

     5. (Omissis).


[1] La Corte Costituzionale con sentenza n. 347 dell'11 luglio 1990 ha dichiarato la legittimità costituzionale della legge stessa.

[2] La L.R. 12 maggio 1980, n. 43 apportava modifiche alla L.R. 12 maggio 1980, n. 42, riportata nel testo coordinato al § III.4.2.

[3] Il 2° comma dell'art. 5 della L.R. 43/80 è da intendersi il 2° comma dell'art. 26 della L.R. 42/80.