§ II.1.15 - L.R. 30 agosto 1979, n. 60.
Modifica alla legge regionale n. 45 del 28 maggio 1975 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:30/08/1979
Numero:60


Sommario
Art. 1.      Il personale che abbia svolto continuativamente attività retribuita in favore dell'Amministrazione regionale con rapporto a tempo determinato o indeterminato è inquadrato a domanda nel ruolo [...]
Art. 2.      L'inquadramento è disposto nel confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunto con mansioni di «dattilografo» e/o «stenografo», entro il 31 [...]
Art. 3.      L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del febbraio [...]
Art. 4.      L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 5. 
Art. 6.      L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che svolga servizio presso gli Uffici dei Gruppi consiliari, con iscrizione all'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 7.      L'inquadramento è disposto nei confronti del personale, attualmente in servizio, che alla data del 31 dicembre 1977, si trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque in [...]
Art. 8.      La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante lettera [...]
Art. 9.      L'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli è disposto in attesa della definizione della pianta organica regionale, nei limiti del contingente organico di cui alla legge [...]
Art. 10.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'assunzione nè l'utilizzazione a qualsiasi titolo di personale estraneo all'Amministrazione regionale
Art. 11.  (Disposizioni finanziarie).


§ II.1.15 - L.R. 30 agosto 1979, n. 60.

Modifica alla legge regionale n. 45 del 28 maggio 1975 e inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio di ruolo e con rapporto diverso dal ruolo.

(B.U. n. 67 del 3 settembre 1979).

 

Art. 1.

     Il personale che abbia svolto continuativamente attività retribuita in favore dell'Amministrazione regionale con rapporto a tempo determinato o indeterminato è inquadrato a domanda nel ruolo regionale secondo le norme che seguono.

 

     Art. 2.

     L'inquadramento è disposto nel confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e assunto con mansioni di «dattilografo» e/o «stenografo», entro il 31 dicembre 1977, a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimento giurisdizionale.

     Il personale di cui al precedente comma è inquadrato nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, e deve essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni di «stenografo» e/o «dattilografo».

 

     Art. 3.

     L'inquadramento è disposto nei confronti del personale in servizio a seguito di provvedimenti di Giunta esecutivi o a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi alla data del febbraio 1979 con mansioni di autista e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

     Il personale di cui al precedente comma è inquadrato al terzo livello.

 

     Art. 4.

     L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che si trovi in servizio a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale definitivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia prestato continuativamente un minimo di servizio di tre mesi.

     Il personale di cui al precedente comma è inquadrato, sentita la Commissione di cui all'art. 85 della legge 25 marzo 1974, n. 18, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto.

 

     Art. 5. [1]

 

     Art. 6.

     L'inquadramento è disposto nei confronti del personale che svolga servizio presso gli Uffici dei Gruppi consiliari, con iscrizione all'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il numero delle unità da inquadrare al sensi del precedente comma non può superare per ciascun Gruppo consiliare i limiti fissati ai punti A) e B) dell'art. 1 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 45 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma va disposto, seguendo le procedure previste dal successivo art. 8, nei livelli corrispondenti alle mansioni per le quali è stato assunto, purché sia in possesso del relativo titolo di studio e sempre che si tratti della qualifica iniziale.

 

     Art. 7.

     L'inquadramento è disposto nei confronti del personale, attualmente in servizio, che alla data del 31 dicembre 1977, si trovi in posizione di comando, di distacco di fatto o comunque in servizio, senza interruzione alcuna.

     L'inquadramento è altresì disposto nei confronti del personale in posizione di comando a norma degli artt. 9, 21, 23 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, in servizio alla data del 15 maggio 1979.

     L'inquadramento del personale di cui ai precedenti comma avverrà, previo assenso delle Amministrazioni di provenienza, nei livelli previsti dalla tab. C annessa alla legge n. 18 del 25 marzo 1974, con i criteri di corrispondenza fissati dalla medesima e con esclusivo riferimento alla posizione giuridica sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le Amministrazioni di provenienza.

     Non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 748 del 30 giugno 1972.

     E' escluso dal diritto all'inquadramento previsto dalla presente legge il personale degli Enti mutualistici nonché degli altri Enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386 e il personale comandato ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 8.

     La domanda di inquadramento dovrà essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Presidente della Giunta regionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     Il personale inquadrabile ai sensi dei precedenti artt. 2, 3, 4 e 6 deve superare, ai fini dell'inquadramento, distinte prove di idoneità a seconda dei livelli di inquadramento.

     L'accertamento di idoneità consisterà:

     a) in un accertamento pratico a carattere professionale ed un esame- colloquio su temi di cultura generale e su nozioni di diritto regionale per il personale di cui all'art. 2 ed agli artt. 4 e 6 se assunti con mansioni di «stenografo» o «dattilografo»;

     b) in una prova pratica a carattere professionale ed un esame- colloquio su temi di cultura generale per il personale di cui all'art. 3 ed all'art. 6 se assunto con mansioni di «autista»;

     c) in un esame orale di diritto costituzionale amministrativo e regionale per il rimanente personale.

     La prova tecnico-amministrativa di idoneità sarà tenuta dinanzi ad una Commissione così composta:

     Assessore al Personale - Presidente;

     Esperto estraneo all'Amministrazione regionale o scelto tra i funzionari regionali designato dall'Assessore al Personale diverso a seconda delle mansioni del personale da inquadrare;

     Rappresentante sindacale designato dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

     Funzionario dell'Assessorato al Personale designato dall'Assessore per lo svolgimento della funzione di Segretario.

 

     Art. 9.

     L'inquadramento del personale di cui ai precedenti articoli è disposto in attesa della definizione della pianta organica regionale, nei limiti del contingente organico di cui alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di accettazione del decreto di nomina nei ruoli regionali.

 

     Art. 10.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentita l'assunzione nè l'utilizzazione a qualsiasi titolo di personale estraneo all'Amministrazione regionale.

     Questa provvederà al completamento degli organici esclusivamente mediante pubblici concorsi.

     Parimenti il personale distaccato e comandato non in seguito a trasferimento di funzioni previste da leggi dello Stato non potrà essere inquadrato nei ruoli regionali.

     Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 11. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis).

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 11 gennaio 1994, n. 3.