§ 6.1.187 - L.R. 4 novembre 2004, n. 31.
Modifiche alla legge finanziaria per l’anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:04/11/2004
Numero:31


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:
Art. 3.      1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:
Art. 4.  [2]
Art. 5.      1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:
Art. 6.      1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:
Art. 7.      1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:
Art. 8.      1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:
Art. 9.      1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:
Art. 10.      1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:
Art. 11.      1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:
Art. 12.      1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:
Art. 13.      1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:


§ 6.1.187 - L.R. 4 novembre 2004, n. 31.

Modifiche alla legge finanziaria per l’anno 2004 e provvedimenti di natura pluriennale.

(B.U. 8 novembre 2004, n. 44 – suppl. n. 2).

 

Art. 1. [1]

     [1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2004), è inserito il seguente:

“Art. 1 bis. (Deroga alla legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 ‘’Norme per la tutela e l’incremento del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte’’)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 30, comma 1, della l.r. 7/1981, le licenze di pesca di tipo B previste dall’articolo 9 della l.r 7/1981, qualora siano rilasciate a cittadini stranieri soggiornanti in Piemonte per ragioni di turismo, ai cittadini di età inferiore agli anni 18 o superiore agli anni 65, nonché a tutti i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni, previa documentazione o autocertificazione della sussistenza di detti presupposti, non sono soggette al pagamento delle tasse indicate dall’allegato A della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e dal numero d’ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) né ad alcun tributo od onere regionale comunque denominato.

2. Il minor gettito erariale regionale derivante dall’applicazione della presente legge, stimato in euro 25.000,00, é compensato riducendo le risorse stanziate nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004 nell’Unità Previsionale di Base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo I - Spese correnti).".]

 

     Art. 2.

     1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 4 bis. (Efficacia temporale di agevolazioni concernenti la tassa automobilistica).

1. Ai sensi dell’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), l’esenzione dalla tassa automobilistica di cui all’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), continua ad applicarsi sino al 31 dicembre 2006. A decorrere dal 1° gennaio 2007 agli autoveicoli indicati nella predetta disposizione regionale si applica la disciplina agevolativa prevista dalla normativa statale.".

 

     Art. 3.

     1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 13 bis. (Disposizioni in materia di canoni).

1. In attuazione dell’articolo 4, comma 38, della l. 350/2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2004 l’introito dei proventi dei canoni derivanti dall’utilizzazione delle acque pubbliche ricadenti nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è annualmente trasferito alla Provincia medesima.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 38, della l. 350/2003 sono definite mediante specifico accordo di programma che determina altresì l’entità della riserva sull’importo da trasferire per il finanziamento delle attività regionali di monitoraggio e studio in materia di risorse idriche.".

 

     Art. 4. [2]

     [1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 19 bis. (Sostituzione dell’articolo 22 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 ”Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato).

1. L’articolo 22 della l.r. 21/1997, come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24 é sostituito dal seguente:

‘’ Art. 22 (Salvaguardia e sostegno del lavoro artigiano)

1. Per salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente e imprenditoriale delle imprese artigiane la Regione concede contributi integrativi all’Ente bilaterale dell’artigianato piemontese (EBAP) e all’EBAP Formazione.

2. I contributi regionali sono determinati annualmente nel limite massimo di spesa autorizzato con legge di approvazione del bilancio e sono concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti dagli enti di cui al comma 1, per l’attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:

a) incoraggiare l’esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali;

b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale;

c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell’attività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario ed imprevisto;

d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico e professionale,

e) favorire il sostegno ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane piemontesi sospesi dal lavoro a seguito di situazioni straordinarie e prolungate di crisi settoriali.

3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a), b), c), e d), il contributo non può superare l’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. La concessione ed erogazione dei contributi é disposta dietro richiesta dell’EBAP e dell’EBAP Formazione da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, corredata da una relazione illustrativa che documenti le attività finanziate, le caratteristiche del programma e il piano economico - finanziario in esso previste.

5. Per le tipologie di intervento di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e) la Giunta regionale definisce i criteri di concessione dei contributi con proprio provvedimento. Per la tipologia di intervento di cui al comma 2, lettera d) i criteri e le modalità di rendicontazione sono determinati con il provvedimento di concessione del contributo.

6. Per l’anno 2004 la richiesta di contributo dell’EBAP, per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), é presentata entro il 30 novembre 2004.

7. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e) sono ammissibili ai contributi regionali 2004 le somme erogate dall’EBAP a partire dal 1° gennaio 2004’’.".]

 

     Art. 5.

     1. Dopo l’articolo 23 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 23 bis. (Disposizioni in materia di presidi socioassistenziali).

1. In attuazione dell’articolo 65 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), che ha disposto l’abrogazione della legge regionale 2 aprile 1990, n. 22 (Finanziamento presidi socio-assistenziali), ed a modifica dell’Allegato A della l.r. 9/2004, lo stanziamento relativo al capitolo 20640 inserito nell’UPB 30032 (Politiche sociali - Rete delle strutture qualità servizi - Titolo II - Spese d’investimento) é ridotto di euro 171.557,09, che sono trasferiti sul capitolo 20480, appartenente alla medesima UPB.".

 

     Art. 6.

     1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 25 bis. (Variazione della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 ‘’Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere’’ e della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 “Legge finanziaria per l’anno 2003”).

1. Dopo le parole ‘’il bilancio consuntivo di esercizio’’ del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 8/1995, viene inserito quanto segue:

“, corredato dal rendiconto finanziario predisposto sulla base dei principi di consolidamento del conto settoriale nazionale della sanità ed utilizzabile ai fini della definizione della configurazione del possibile ripiano finanziario, nonché dalla relazione di revisione avente per oggetto il bilancio stesso ed il relativo rendiconto finanziario,”.

2. L’articolo 16 della l.r. 2/2003 é abrogato.".

 

     Art. 7.

     1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 25 ter. (Sostituzione del comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 11 “Misure straordinarie per i presidi ospedalieri della Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi – CIOV”).

1. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 11/2004 é sostituito dal seguente:

‘’1. I debiti ed i crediti del CIOV, quali risultano dalle scritture contabili e sino alla data di acquisizione definitiva della proprietà, da parte della Regione Piemonte, dei complessi immobiliari e degli altri beni indicati nel presente articolo, nonché i crediti e i debiti che, alla medesima data, sono oggetto di contestazione in sede giudiziale sono trasferiti in capo alla Regione Piemonte che provvede alla relativa gestione liquidatoria con le modalità di cui all’articolo 6, sollevando la CIOV e gli altri coobligati, anche in qualità di garanti, da eventuali richieste di pagamento rivolte nei loro confronti da creditori. Sono esclusi dal trasferimento in capo alla Regione Piemonte i debiti di natura fiscale e previdenziale giuridicamente non trasferibili a terzi’’.".

 

     Art. 8.

     1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 28 bis. (Infrastrutture).

1. Si incrementa, per l’anno 2005, di 2 milioni di euro l’UPB 26022 (Trasporti - Viabilità ed impianti fissi - Titolo II - Spese di Investimento) - capitolo 25116 - per il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo al potenziamento del ponte sul fiume Ticino in località Oleggio (NO).

2. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UBP 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento).".

 

     Art. 9.

     1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 bis. (Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 20 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 - Diritto allo studio universitario - modificata dalla legge regionale 7 dicembre 2000, n. 58”).

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 20/2004 sono aggiunte, dopo le parole ‘’i requisiti di merito fissati dalla Giunta regionale’’ le seguenti: ‘’secondo i criteri previsti, per la valutazione del merito, dalla normativa statale’’.

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 20/2004 sono aggiunte, in fine le parole: ‘’in applicazione dei criteri fissati, per la valutazione del merito, dalla normativa statale’’.

3. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 20/2004 sono aggiunte dopo le parole: ‘’Le borse di studio sono concesse sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale’’ le seguenti: ‘’in applicazione di quanto disciplinato dalla normativa statale’’.".

 

     Art. 10.

     1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 ter. (Esercizio del diritto di prelazione).

1. E’ autorizzata la concessione di un contributo di 500.000,00 euro al Comune di Miasino affinché possa esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto di ‘’Villa Nigra’’ in Miasino ai sensi ed attuazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Per l’attuazione di quanto autorizzato dal comma 1 é istituito apposito capitolo con la dotazione di 500.000,00 euro all’interno dell’UPB 31992 (Beni culturali - Direzione - Titolo II - Spese di investimento).

3. Alla copertura della maggior spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento).".

 

     Art. 11.

     1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 quater. (Proroga dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per gli scarichi di acque reflue domestiche).

1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22) é prorogato sino al 30 giugno 2005. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 12 ottobre 2004.

2. il termine di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 6/2003 é prorogato sino al 30 giugno 2006[3].".

 

     Art. 12.

     1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 quinquies. (Disposizioni finanziarie per l’anno 2005).

1. Per il completamento delle opere collegate con le Olimpiadi ‘’Torino 2006’’ é autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 54,5 milioni di euro.

2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1, si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2005.".

 

     Art. 13.

     1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 9/2004, é inserito il seguente:

“Art. 34 sexies. (Interventi in materia di edilizia residenziale).

1. E’ prevista, per l’anno 2005, l’iscrizione della somma di 7 milioni di euro nell’UPB 18042 (Edilizia - Programmazione e localizzazione risorse - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.

2. Tale iscrizione é finalizzata alla integrazione del programma di edilizia residenziale di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione). Il programma é volto a porre rimedio alle più manifeste condizioni di disagio abitativo, anche attraverso il recupero ed il riuso di edifici pubblici da destinare, da parte dei Comuni, all’affitto ad anziani ultrasessantacinquenni, il cui reddito convenzionale ai fini dell’edilizia residenziale pubblica non superi, alla data di entrata in vigore della presente legge, l’importo annuo di 23.315,00 euro.

3. Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo nell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.".


[1] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 37.

[2] Articolo rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 novembre 2004, n. 46 e abrogato dall'art. 40 della L.R. 14 gennaio 2009, n. 1.

[3] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 18 novembre 2004, n. 46.