§ 6.1.82 – L.R. 26 gennaio 1996, n. 7.
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio
Data:26/01/1996
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Stato di previsione dell'entrata).
Art. 2.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 3.  (Quadro generale riassuntivo).
Art. 4.  (Bilancio pluriennale).
Art. 5.  (Riclassificazione della spesa).
Art. 6.  (Autorizzazione a contrarre mutui e ad emettere prestiti a ripiano del disavanzo).
Art. 7.  (Spese obbligatorie e d'ordine).
Art. 8.  (Variazioni di bilancio).
Art. 9.  (Garanzie prestate dalla Regione).
Art. 10.  (Pagamenti mediante aperture di credito).
Art. 11.  (Fondi globali).
Art. 12.  (Fondo di riserva di cassa).
Art. 13.  (Organizzazione e partecipazione a convegni).
Art. 14.  (Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte).
Art. 15.  (Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione).
Art. 16.  (Contributi nelle spese di funzionamento alle Comunità Montane).
Art. 17.  (Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria).
Art. 18.  (Personale dei Parchi e delle Riserve Naturali).
Art. 19.  (Interventi per i Parchi e le Riserve Naturali).
Art. 20.  (Sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo italiano»).
Art. 21.  (Equilibrio faunistico).
Art. 22.  (Protezione Civile).
Art. 23.  (Interventi in materia di opere e lavori pubblici).
Art. 24.  (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati).
Art. 25.  (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1995).
Art. 26.  (Variazioni compensative).
Art. 27.  (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro).
Art. 28.  (Approvazione del Piano di attività del Museo regionale di Scienze Naturali).
Art. 29.  (Urgenza).


§ 6.1.82 – L.R. 26 gennaio 1996, n. 7. [1]

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996.

(B.U. 31 gennaio 1996, n. 5).

 

Art. 1. (Stato di previsione dell'entrata).

     1. Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1996 è approvato in lire 20.415.769.401.033 in termini di competenza e in lire 23.190.551.064.886 in termini di cassa.

     2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1996.

 

     Art. 2. (Stato di previsione della spesa).

     1. Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1996, è approvato in lire 20.415.769.401.033 in termini di competenza ed in lire 23.190.551.064.886 in termini di cassa.

     2. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996.

     3. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1996, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilità regionale) come modificata dalla legge regionale 2 settembre 1991, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55).

 

     Art. 3. (Quadro generale riassuntivo).

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1996 con gli allegati prospetti di cui all'articolo 33 della l.r. 55/1981.

 

          Art. 4. (Bilancio pluriennale).

     1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1996-1998 allegato alla presente legge.

 

     Art. 5. (Riclassificazione della spesa).

     1. Sono approvati, ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma della l.r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 6. (Autorizzazione a contrarre mutui e ad emettere prestiti a ripiano del disavanzo).

     1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l'impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1996, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 55/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari per un importo rispettivamente di lire 286.000.000.000 e di lire 38.000.000.000.

     2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione di mutui ed emissioni obbligazionarie a pareggio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996, sono quelle iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo ai capitoli numero 20778 - 23025 - 23710 - 24080 - 27160 - 27170 e numero 27190 per lire 5.000.000.000.

     3. I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 12,00 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.

     4. I prestiti obbligazionari verranno emessi alle condizioni e nei limiti consentiti dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

     5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui e alla emissione dei prestiti predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste o richiamate ai commi precedenti.

     6. Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui e dei prestiti su indicati, previsti in lire 48.000.000.000 per l'anno finanziario 1996 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono iscritte nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce «Oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale 1996-1998.

 

     Art. 7. (Spese obbligatorie e d'ordine).

     1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della l.r. 55/1981, quelle descritte nell'elenco 1, allegato allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 8. (Variazioni di bilancio).

     1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni), e su conforme deliberazione della Giunta regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.

 

     Art. 9. (Garanzie prestate dalla Regione).

     1. E' approvato ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 55/1981, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 10. (Pagamenti mediante aperture di credito).

     1. E' approvato, ai sensi dell'articolo 63 della l.r. 55/1981, il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 11. (Fondi globali).

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 41 della l.r. 55/1981, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996:

     a) del capitolo n. 15910 denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali» (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);

     b) del capitolo n. 27170 denominato: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo» (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).

 

     Art. 12. (Fondo di riserva di cassa).

     1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 40 della l.r. 55/1981, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1996, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in lire 150.000.000.000, ed è iscritto al capitolo n. 15970.

 

     Art. 13. (Organizzazione e partecipazione a convegni).

     1. La spesa per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 1, lettera a), e 2 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 (Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l'adesione ad Enti e associazioni e per l'acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico), è determinata per l'anno finanziario 1996, in lire 550.379.240, ed è iscritta al capitolo n. 10330.

     2. La spesa per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 3 della l.r. 6/1977, è determinata per l'anno finanziario 1996, in lire 700.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10930.

     3. La spesa per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1, lettera b), e 4 della l.r. 6/1977, è determinata per l'anno finanziario 1996, in lire 219.738.400, ed è iscritta al capitolo n. 10940.

 

     Art. 14. (Contributo all'Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte).

     1. La spesa per la concessione all'Istituto di Ricerche Economico- Sociali (IRES) del contributo di cui all'articolo 24, della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - IRES - Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12), è determinata, per l'anno finanziario 1996, in lire 5.600.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 10960.

 

     Art. 15. (Contributo al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione).

     1. La spesa per la concessione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione del contributo di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 13 (Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione), è determinata, per l'anno finanziario 1996 in lire 200.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 10900.

 

     Art. 16. (Contributi nelle spese di funzionamento alle Comunità Montane).

     1. La spesa per la concessione alle Comunità Montane del contributo nelle spese di funzionamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 settembre 1973, n. 17 avente per oggetto: Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunità Montane), è determinato per l'anno finanziario 1996, in lire 1.254.410.000 ed è iscritta al capitolo n. 13900.

 

     Art. 17. (Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria).

     1. La spesa per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico e della sua segreteria, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico), è determinata per l'anno finanziario 1996 in lire 140.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 10100.

 

     Art. 18. (Personale dei Parchi e delle Riserve Naturali).

     1. Ai sensi ed in applicazione della legge regionale 31 agosto 1982 n. 29 (Seconda pianta organica del personale dei Parchi e delle Riserve Naturali), la spesa per il personale dei Parchi e delle Riserve Naturali è determinata per l'anno finanziario 1996 in lire 17.250.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15180.

 

     Art. 19. (Interventi per i Parchi e le Riserve Naturali).

     1. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 31 (Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 «Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394»), è stabilita, per l'anno finanziario 1996, in lire 5.750.000.000, ed è iscritta al capitolo n. 15315.

 

     Art. 20. (Sostegno alla conservazione e protezione del «Lupo italiano»).

     1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n. 18 (Norme per il sostegno alla ricerca per la conservazione, la perpetuazione e la protezione del «Lupo italiano» e per l'utilizzo dello stesso nell'ambito delle esigenze della protezione civile in Piemonte) è stabilita per l'anno finanziario 1996 in lire 70.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15720.

 

     Art. 21. (Equilibrio faunistico).

     1. La spesa per risarcimenti prevista dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico e ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed aree attrezzate), è stabilita per l'anno finanziario 1996 in lire 1.000.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 15730.

 

     Art. 22. (Protezione Civile).

     1. Per l'attuazione della legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Promozione e valorizzazione del volontariato nella protezione civile) è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa di lire 100.000.000 iscritta al capitolo n. 10920 dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 23. (Interventi in materia di opere e lavori pubblici).

     1. Per l'attuazione della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), modificata dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 34 (Modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 - Legge regionale in materia di opere e lavori pubblici), per l'anno finanziario 1996 vengono utilizzati i capitoli n. 23600, 24080 e 23710.

 

     Art. 24. (Fondo di riserva per la reimpostazione dei fondi statali vincolati).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996, è istituito il capitolo n. 15965 con la seguente denominazione: «Fondo di riserva per le spese derivanti da economie sui fondi statali vincolati» e con lo stanziamento di lire 2.072.881.292.841 in termini di competenza e di lire 1.922.881.292.841 in termini di cassa.

     2. Dal fondo di riserva di cui al precedente comma, in deroga al disposto dell'articolo 42 della l.r. 55/1981, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali a destinazione vincolata.

 

     Art. 25. (Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1995).

     1. L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1995 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno 1996, nell'ammontare di lire 2.092.881.292.841 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai capitoli n. 15940, 15965 e 15950 per lire 2.500.000.000 e al capitolo n. 27190 per lire 15.000.000.000.

 

     Art. 26. (Variazioni compensative).

     1. Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 10330-10930; 10470-10940; 12720-13360; ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado - acquisto di beni e servizi; trasferimenti - è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell'articolo 42 della l.r. 55/1981.

     2. Per l'anno 1996 sono consentiti storni compensativi per le seguenti coppie di capitoli: 10120-10124; 10130-10134; 10160-10164.

     3. Sono inoltre consentiti, per l'anno 1996, storni compensativi tra i capitoli scritti per i pagamenti delle quote interesse e delle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui.

 

     Art. 27. (Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro).

     1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 40020, 40030, 40040, 40050, 40090, 40100, 40120, 40130, 40160, 40170, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

 

     Art. 28. (Approvazione del Piano di attività del Museo regionale di Scienze Naturali).

     1. E' approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dalla applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 (Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali), il Piano di attività per l'anno 1996 del Museo regionale di Scienze Naturali, allegato alla presente legge.

 

     Art. 29. (Urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

Allegati - (Omissis).


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.