§ 4.6.11 – L.R. 30 marzo 1988, n. 14.
Ordinamento e piante organiche delle aziende di promozione turistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:30/03/1988
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Piante organiche).
Art. 2.  (Trattamento giuridico ed economico).
Art. 3.  (Primo inquadramento e copertura dei posti).
Art. 4.  (Norme transitorie e finali).


§ 4.6.11 – L.R. 30 marzo 1988, n. 14. [1]

Ordinamento e piante organiche delle aziende di promozione turistica.

(B.U. 6 aprile 1988, n. 14).

 

Art. 1. (Piante organiche).

     1. In attuazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 «Riforma dell'organizzazione turistica regionale Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera», sono approvate le piante organiche definitive del personale dipendente dalle Aziende di Promozione turistica (A.P.T.) del Piemonte, riportate nel prospetto allegato alla presente legge.

     2. Le piante organiche del personale di cui all'art. 1 possono essere modificate dall'Azienda di Promozione Turistica secondo le procedure previste dalla legge regionale n. 12/1987, in relazione alle esigenze di organizzazione e di funzionamento dei servizi, fermo restando che non potrà essere superato il limite del numero complessivo dei dipendenti e della qualifica apicale fissato per ciascuna A.P.T.

 

     Art. 2. (Trattamento giuridico ed economico).

     1. Al personale dipendente dalle A.P.T. si applica il trattamento giuridico-economico, di attività e di fine servizio previsto dalla normativa che disciplina il trattamento del personale dipendente dalla Regione.

     2. Per quanto non specificatamente previsto dalla normativa regionale si applicano le norme statali che disciplinano il trattamento del personale di cui all'art. 4 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

 

     Art. 3. (Primo inquadramento e copertura dei posti).

     1. Il personale dei soppressi Enti Provinciali per il Turismo e delle soppresse Aziende Autonome di Soggiorno e Cura e Turismo assegnato in via definitiva alle A.P.T. ovvero agli Enti locali destinatari delle deleghe ovvero alla Regione ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 12/1987 è inquadrato nei ruoli degli stessi Enti secondo la normativa dell'art. 36 della legge regionale n. 12/1987; tale personale conserva la posizione giuridica ed economica acquisita alla data di inserimento nel ruolo unico regionale di cui all'art. 34 della legge regionale n. 12/1987.

     2. I posti previsti nelle piante organiche definitive delle A.P.T. dopo le operazioni di primo inquadramento di cui al comma 1 sono coperti ai sensi delle disposizioni previste dall'accordo sindacale, per il triennio 1985/1987, relativo al comparto del personale degli Enti locali di cui al D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e dalla relativa legislazione regionale.

 

     Art. 4. (Norme transitorie e finali).

     1. Per la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. dei periodi assicurativi del personale iscritto all'INPS già dipendente degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura e Soggiorno soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e trasferito ad altri Enti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte per il 1988 con l'apposito stanziamento iscritto al cap. 8235 «Contributi per l'organizzazione turistica» del bilancio di previsione della spesa della Regione per l'anno 1988, previsto ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 12/1987. Per l'anno 1989 e successivi si farà fronte mediante apposite previsioni di spesa che saranno determinate con le relative leggi di bilancio.

 

ALLEGATO

(omissis)


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.