§ 4.4.9 – L.R. 18 aprile 1985, n. 40.
Disciplina delle rivendite di giornali e riviste.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 commercio
Data:18/04/1985
Numero:40


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della programmazione comunale).
Art. 2.  (Finalità della programmazione comunale).
Art. 3.  (Piani comunali di localizzazione).
Art. 4.  (Operazioni preliminari alla formazione dei piani).
Art. 5.  (Contenuti dei piani).
Art. 6.  (Autorizzazione amministrativa).
Art. 7.  (Autorizzazione temporanea).
Art. 8.  (Requisiti del richiedente).
Art. 9.  (Criteri di priorità nell'accoglimento delle domande di autorizzazione).
Art. 10.  (Subingresso e trasferimento dell'autorizzazione).
Art. 11.  (Decadenza dell'autorizzazione).
Art. 12.  (Attività esenti dall'autorizzazione amministrativa).
Art. 13.  (Sanzioni).
Art. 14.  (Norma transitoria).
Art. 15.  (Omissis)


§ 4.4.9 – L.R. 18 aprile 1985, n. 40. [1]

Disciplina delle rivendite di giornali e riviste.

(B.U. 24 aprile 1985, n. 17).

 

Art. 1. (Oggetto della programmazione comunale).

     La Regione in attuazione dell'art. 52, lett. a) del 24 luglio 1977, n. 616, dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268 stabilisce con la presente legge gli indirizzi per la programmazione ed il rilascio delle autorizzazioni comunali per le rivendite di giornali e riviste [2].

 

     Art. 2. (Finalità della programmazione comunale).

     Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente provvedimento i Comuni dovranno perseguire le seguenti finalità:

     a) articolazione omogenea nel territorio comunale nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti della rete di distribuzione dei quotidiani e dei periodici al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed in genere degli operatori dell'informazione;

     b) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;

     c) facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale;

     d) miglioramento delle necessarie professionalità da parte degli operatori alle vendite, da acquisirsi mediante corsi di formazione professionale.

 

     Art. 3. (Piani comunali di localizzazione).

     1. Comuni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di modifica, approvano un Piano di localizzazione ottimale dei punti di vendita di quotidiani e periodici, previa consultazione delle Associazioni degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori, più rappresentative a livello nazionale, nonché di altre categorie interessate che ne facciano richiesta.

     Qualora i Comuni non adempiano a quanto previsto al comma precedente entro i termini indicati, è fatto divieto ai Sindaci di rilasciare le autorizzazioni di cui al successivo art. 6.

     I Comuni inviano copia del piano approvato alla Giunta Regionale.

     Il piano viene aggiornato, con la stessa metodologia, qualora sia necessario per adeguarlo a sopraggiunte e sostanziali modifiche della situazione normativa o distributiva della rete.

     Per l'approvazione dei piani, nonché per i ricorsi, si applica quanto previsto dall'art. 20 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e relativo regolamento di esecuzione, adottato con D.M. 4 agosto 1988, n. 375 (artt. 30 e seguenti) [3].

 

     Art. 4. (Operazioni preliminari alla formazione dei piani).

     Al fine della predisposizione dei Piani di localizzazione, i Comuni devono:

     a) suddividere il territorio comunale in zone omogenee che possono corrispondere alla partizione adottata per la formazione dei Piani Regionali Generali, dei Piani di adeguamento e sviluppo della rete commerciale, nonché alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri.

     La zonizzazione deve comunque tenere conto dei centri storici, delle periferie, delle semiperiferie urbane, delle aree di nuova o già esistente edificazione residenziale, industriale e terziaria, delle aree rurali e montane [4];

     b) rilevare le caratteristiche di ciascuna zona individuata con particolare riguardo a:

     - struttura e densità della popolazione residente;

     - strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni e altre strutture similari;

     - assetto viario e delle comunicazioni;

     - flussi di popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti;

     c) individuare per l'ultimo biennio e per ciascuna zona la situazione relativa ai seguenti indicatori;

     - numero e densità dei punti di vendita esistenti, anche in rapporto alla superficie territoriale, alla popolazione esistente e fluttuante nel territorio e alle famiglie presenti;

     - localizzazione dei punti di vendita, evidenziando le nuove aperture e le caratteristiche tipologiche delle rivendite;

     - andamento delle vendite, anche sulla base di dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori [5].

 

     Art. 5. (Contenuti dei piani).

     Il piano, in armonia con gli strumenti urbanistici vigenti:

     a) indica le esigenze di nuovi punti di vendita o di trasferimento di quelli esistenti, nonché gli ambiti per la loro localizzazione, per ciascuna zona omogenea in ragione delle densità di popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali, dell'entità delle vendite negli ultimi due anni e delle condizioni di accesso [6];

     b) assicura la presenza di adeguate forme di vendita nelle località montane e rurali, al fine di garantire il servizio all'utenza residente e fluttuante;

     c) individua gli esercizi della grande distribuzione, le librerie e le rivendite di tabacchi all'interno dei quali può essere autorizzata la vendita di quotidiani e periodici [7];

     d) indica, ai fini del rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale, il numero e la localizzazione dei punti di vendita destinati ad assorbire la domanda aggiuntiva, determinata da rilevanti flussi di popolazione non residente, con particolare riguardo alle correnti turistiche stagionali risultanti dalle rilevazioni di cui al precedente art. 4, lett. b) [8];

     e) definisce i criteri per il rilascio di autorizzazioni per la vendita automatica, tenuto conto delle esigenze dell'utenza e dell'esistenza di altri punti di vendita [9];

     f) definisce i criteri in base ai quali si consente la vendita di quotidiani e periodici in ospedali, caserme, carceri e altre strutture similari, effettuata da rivenditori muniti di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici in sede fissa, favorendo, ove necessario, il titolare della rivendita più prossima, e previo accordo da stipularsi con gli Enti interessati [10];

     g) stabilisce che, nel rilascio dell'autorizzazione e nel rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per nuove rivendite e per eventuale trasferimento di quelle esistenti, venga garantita la superficie più idonea per lo svolgimento dell'attività, compatibilmente alle possibilità di natura urbanistica dell'area interessata, ad altre esigenze di uso pubblico del suolo nonché, ove necessario, alle caratteristiche ambientali della zona [11].

     Al fine di evitare casi di sovraddimensionamento della rete distributiva su singole zone, nella predisposizione del Piano di localizzazione, il Comune deve tenere conto anche di punti di vendita posti nei Comuni limitrofi, qualora siano ubicati ad una distanza inferiore a metri duecento dal confine comunale.

A tal fine deve dare notizia ai Comuni limitrofi dell'adozione del Piano di localizzazione e del suo contenuto [12].

 

     Art. 6. (Autorizzazione amministrativa).

     L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata dal Sindaco, ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, in conformità al piano e tenuto conto delle priorità stabilite in leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

     Fino a quando non sia operante il piano comunale, l'autorizzazione sarà rilasciata sulla base del disposto del successivo art. 14.

     L'autorizzazione è necessaria per l'apertura di nuovi punti di vendita, per il trasferimento e per il subingresso nella titolarità dell'esercizio.

     L'ampliamento delle rivendite di quotidiani e periodici esclusive deve essere comunicato al Sindaco e non è subordinato ad autorizzazione, fatto salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico sanitaria ed edilizia.

     Copia delle autorizzazioni rilasciate ovvero degli atti di diniego corredati dalle motivazioni dovrà essere trasmessa alla Giunta Regionale.

     L'autorizzazione per la rivendita di soli quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

     L'esercizio dell'attività può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini sino al terzo grado. E consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. Tale affidamento è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

     In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente.

     Il Sindaco è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di presentazione di domanda di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento o subingresso. Trascorsi ulteriori novanta giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato, la domanda si intende accolta, sempreché sussistano i requisiti di cui all'art. ,8 e la conformità della stessa al piano.

     I soggetti autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici a norma del presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate [13].

 

     Art. 7. (Autorizzazione temporanea).

     (Omissis) [14].

 

     Art. 8. (Requisiti del richiedente).

     Coloro che intendono esercitare la vendita di giornali e riviste devono, se persone fisiche [15]:

     1) essere iscritti nel registro esercenti il commercio ai sensi della legge li giugno 1971, n. 426 e del D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268;

     2) non essere titolari di altra autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici, anche se rilasciata da altro Comune;

     3) non esercitare altre attività professionali in proprio (fatte salve le condizioni di cui al successivo art. 9, punto 4), nè prestare la propria opera con rapporto di lavoro subordinato. Tale condizione va verificata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

     Le autorizzazioni alla rivendita di giornali e riviste sono rilasciate a persone giuridiche con il rispetto del solo requisito di cui al punto 1) del precedente comma [16].

     La domanda di autorizzazione deve specificare il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti ed indicare l'esatta ubicazione dell'unità di vendita [17].

 

     Art. 9. (Criteri di priorità nell'accoglimento delle domande di autorizzazione).

     Per il rilascio della autorizzazione, qualora per la stessa zona esistano domande concorrenti, si osservano le seguenti priorità:

     1) Domande presentate da soggetti cui sia stata affidata precedentemente la rivendita [18];

     2) domande di trasferimento da zone sature a zone che presentino disponibilità numerica in base alle indicazioni del piano;

     3) domande per l'esercizio di punti di vendita esclusivi presentate da soggetti che non risultino titolari di altra autorizzazione al commercio.

     4) domande per l'esercizio di punti di vendita non esclusivi presentate da soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affini o tali da considerarsi ai sensi del D.M. 4 agosto 1988, n. 375 [19];

     5) domande presentate da capi famiglia i cui componenti possono coadiuvare il titolare [20];

     6) l'ordine cronologico delle domande.

 

     Art. 10. (Subingresso e trasferimento dell'autorizzazione).

     Il subingresso nell'esercizio di rivendita di quotidiani e periodici con atto tra vivi o mortis causa comporta la volturazione

dell'autorizzazione semprechè il subentrante dimostri di essere in possesso di requisiti di cui all'art. 8 della presente legge e sia provata l'effettiva cessione dell'esercizio [21].

 

     Art. 11. (Decadenza dell'autorizzazione).

     Il titolare decade dall'autorizzazione qualora non provveda ad attivare la rivendita entro sei mesi dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

     (Omissis) [22].

 

     Art. 12. (Attività esenti dall'autorizzazione amministrativa).

     Non è richiesta l'autorizzazione amministrativa per:

     a) la rivendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pertinenti pubblicazioni specializzate nelle sedi di Partiti, Enti, Chiese, Comunità religiose, Sindacati od Associazioni;

     b) la vendita ambulante di pubblicazioni di partito, sindacali o religiose, per le quali si ricorre all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

     e) la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, di quotidiani e periodici editi dalle medesime;

     d) la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

     e) la consegna porta a porta e la vendita ambulante da parte di editori, distributori e rivenditori;

     f) l'attività di strillonaggio effettuata da incaricati dell'editore per la vendita promozionale di una sola testata, in ore e in luoghi prestabiliti, oggetto di apposite convenzioni da stipularsi tra le organizzazioni degli editori, dei rivenditori ed il Comune competente per territorio;

     g) la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi, pensioni ed in altri complessi turistico ricettivi quando essa costituisca un servizio ai clienti [23].

 

     Art. 13. (Sanzioni).

     Le violazioni alle disposizioni in materia di rivendite di quotidiani e periodici sono ricondotte, in quanto compatibili, a quelle previste dall'art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     Le sanzioni amministrative sono applicate dal Sindaco, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 [24].

 

     Art. 14. (Norma transitoria).

     Fino all'approvazione dei Piani comunali di localizzazione, da adottarsi entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge regionale di modifica, si osservano i seguenti criteri:

     a) qualora, nel territorio di un Comune, di una frazione di Comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al precedente art. 5, lett. e);

     b) nelle zone rurali, caratterizzate da particolare frazionamento degli insediamenti abitativi, e nelle zone montane, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione qualora non sia superato il rapporto di una rivendita ogni trecento famiglie e non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di quattrocento metri;

     c) nelle aree urbane, con popolazione residente inferiore a diecimila abitanti, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione qualora non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di quattrocento metri e non sia superato il rapporto a una rivendita ogni ottocento famiglie;

     d) nelle aree urbane, con popolazione residente superiore a diecimila abitanti, il Sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione qualora non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di quattrocento metri e non sia superato il rapporto di una rivendita ogni mille famiglie.

     Ai fini del computo della distanza stradale suindicata, debbono essere considerati i punti di rivendita ubicati sia nel territorio comunale sia in quello di Comuni limitrofi.

     La mancata approvazione dei Piani comunali di localizzazione, entro il termine di cui al comma 1. del presente articolo, comporta il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni sino alla definitiva approvazione dei medesimi [25].

 

     Art. 15. (Omissis) [26].


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40 (B.U. 2 settembre 1992, n. 36).

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[5] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[6] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[14] Articolo soppresso dall'art. 6 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[16] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[17] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[18] Punto così sostituito dall'art. 8 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[19] Punto così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[20] Punto così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[21] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[22] Il secondo comma dell'art. 11 è stato soppresso dall'art. 10 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.

[26] Articolo soppresso dall'art. 14 della L.R. 25 agosto 1992, n. 40, cit.