§ 3.4.1 - Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3.
Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 asili nido
Data:15/01/1973
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 


§ 3.4.1 - Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3. [1]

Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione.

(B.U. 23 gennaio 1973, n. 33).

 

Capo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1.

     1. I comuni, singoli od associati nelle forme previste dalla legge, e le comunità montane o collinari possono usufruire dei contributi dello Stato, ai sensi della normativa vigente, e di quelli della Regione, a norma della presente legge, sia per la costruzione e l’impianto, sia per la gestione degli asili-nido [2].

     2. Gli scopi degli asili-nido sono quelli fissati dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

     3. La domanda di contributo deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entra il 30 aprile di ogni anno, corredata dalla deliberazione del Comune o del Consorzio di Comuni interessato e da una relazione che motivi l'esigenza del servizio, in base ai criteri di priorità stabiliti dal seguente articolo 3 ed indichi la spesa occorrente.

 

     Art. 2.

     La Regione integra il fondo per gli asili-nido, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nella seguente misura:

     - L. 1.000.000.000 per l'anno 1972; L. 1.000.000.000 per l'anno 1973; L. 2.950.000.000 per l'anno 1974; L. 2.950.000.000 per l'anno 1975 e L. 3.000.000.000 per l'anno 1976 [3].

     Il piano pluriennale degli asili-nido, riferito a periodi di tempo propri del piano di sviluppo regionale, costituirà specificazione settoriale del piano regionale medesimo e delle sue articolazioni in piani comprensoriali [4].

     «L'ammontare dei contributi a carica della Regione viene determinato per ciascun asilo-nido e micro asilo-nido con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati dalla Commissione consiliare competente, tenendo conto della spesa effettiva per la costruzione, la ristrutturazione, nonché per l'impianto, per l'arredamento e per la gestione dell'asilo-nido medesimo» [5].

     A carico dei fondi regionali possono anche essere concessi contributi per l'impianto e la gestione dei micro asili-nido di cui al successivo articolo 6.

 

     Art. 3.

     Nell'elaborazione e nella definizione del piano annuale di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 la Giunta regionale deve tener conto della necessità di diffondere nel territorio l'istituzione degli asili-nido; nonché dei seguenti criteri di priorità, riferiti ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni richiedenti il contributo:

     - popolazione fino a tre anni di età;

     - livello di occupazione femminile;

     - incremento della popolazione infantile nell'ultimo quinquennio.

 

Capo II

NORME PER LA COSTRUZIONE E PER L'IMPIANTO

 

     Art. 4.

     Gli asili-nido devono sorgere preferibilmente su aree attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio.

     L'ubicazione è possibilmente riferita agli altri servizi sociali, con particolare riguardo ai Centri per le famiglie e ai servizi di istruzione rivolti all'infanzia in età prescolare [6].

     Le caratteristiche geo-morfologiche dell'area devono assicurare un uso dell'asilo-nido adeguatamente confortevole in ogni stagione dell'anno.

 

     Art. 5.

     La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo-nido deve essere pari ad almeno 40 mq. per bambino con un minimo di 1500 mq. complessivi.

     Rispetta all'area netta totale, la parte coperta di edificio non deve, di norma, superiore in 30% [7].

     Tali edifici devono, di norma, essere costruiti ad un solo piano fuori terra.

     La dimensione del reparti deve essere, di norma, di metri quadrati 4,50 per ogni lattante, di metri quadrati 8 per ogni divezzo [8].

 

     Art. 6.

     La struttura degli asili-nido deve consentire, di norma, la frequenza durante le ore diurne, da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bambini fino ai tre anni di età.

     L'attività psico-pedagogica è organizzata sulla base del piccoli gruppi.

     La progettazione degli asili-nido deve prevedere reparti per lattanti e per divezzi, utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.

     In località a scarsa densità demografica i Comuni possono Istituire micro asili-nido, per un numero di bambini inferiore ai 15 aventi, per quanto possibile, caratteristiche analoghe a quelle degli asili-nido.

 

     Art. 7.

     La struttura edilizia dell'asilo-nido deve corrispondere all'organizzazione prevista dal precedente articolo 5.

     Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per il riposo, per le attività di sviluppo del linguaggio, dell'imitazione, di conoscenza della natura e per altre occupazioni libere ed organizzate nonché adeguati servizi igienici.

     Gli spazi devono formare un insieme di ambienti direttamente comunicanti fra loro, per favorire l'inserimento graduale del bambino nella totalità dei rapporti con le persone e le attività dell'asilo e rispondere alle sue esigenze di sviluppo psicopedagogico.

     I servizi generali, quali: ambulatorio medico con saletta di isolamento, direzione e segreteria, locale di riunione, cucina, lavanderia, ripostiglio e servizio per il personale, sono previsti in comune a tutto l'asilo-nido.

     Qualora vi sia contiguità nell'asilo-nido con altre strutture di servizi sociali o scolastiche, alcuni servizi possono essere in comune.

 

     Art. 8.

     L'impianto degli asili-nido e dei micro asili-nido può anche avvenire in locali di:

     a) stabili già esistenti;

     b) nuovi edifici residenziali;

     c) edifici attigui ad annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche.

     Per l'impianto degli asili-nido, in stabili già esistenti, in nuovi edifici residenziali e per quelli da costruirsi nelle zone di tipo A e B di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968 - ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto nel rispetto delle indicazioni di strumenti urbanistici, approvati ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765 nonché per i micro asili-nido, possano ammettersi deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 6 [9].

     Deve comunque essere assicurata un'area esterna di pertinenza dell'asilo-nido; l'area deve risultare, anche solo parzialmente, soleggiata e dotata di alberature ed attrezzature per la permanenza ed il gioco dei bambini [10].

 

     Art. 9.

     I progetti per la costruzione e per l'impianto degli asili-nido, di cui ai precedenti articoli, redatti conformemente ai suddetti criteri generali, sono approvati dagli uffici provinciali del Genio Civile, sentito il parere del Medico provinciale.

 

     Art. 10.

     Sugli edifici costruiti, acquistati o riattati con i contributi previsti dalla presente legge, è costituito vincolo ventennale di destinazione.

     L'eventuale svincolo dell'immobile può essere consentito dalla Giunta regionale su motivata richiesta del Consiglio comunale o dell'Assemblea consortile interessati.

 

Capo III

NORME PER LA GESTIONE ED IL CONTROLLO

 

     Art. 11.

     I Comuni ed i Consorzi di Comuni gestiscono gli asili-nido costruiti ai sensi della presente legge, avvalendosi della partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio e delle associazioni familiari operanti nei propri spazi, collaborando con l'Albo delle associazioni familiari istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) [11].

     A tal fine, presso ciascun asilo-nido è costituita una Commissione composta da un minimo di 9 ad un massimo di 12 membri, garantendo la presenza di almeno un rappresentante del Centro per la famiglia, se presente [12].

     Le modalità di composizione e di elezione, nonché la durata in carica della Commissione suddetta, sono fissate con apposito Regolamento comunale o consortile - Il Presidente della Commissione è eletto nel suo seno nella prima riunione, funge da segretaria il responsabile della direzione dell'asilo-nido.

     La Commissione deve riunirsi periodicamente secondo le norme del Regolamento suddetto su convocazione del Presidente od a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

 

     Art. 12.

     La Commissione di cui al precedente articolo ha i seguenti compiti:

     1) predisporre il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche, che devono essere approvati dal competente Consiglio comunale o dall'Assemblea consortile, sentita l'unità sanitaria locale del Comune ove ha sede l'asilo-nido ed, in via transitoria, fino all'istituzione di questa, l'Ufficiale Sanitario del Comune;

     2) vigilare e controllare l'applicazione delle norme stabilite sul Regolamento interno e sul funzionamento dell'asilo-nido;

     3) esaminare le domande di ammissione all'asilo-nido, disponendone l'accettazione in base al Regolamento interno;

     4) eseguire tutti gli incarichi che il Consiglio o la Giunta comunale e l'Assemblea consortile ritengono opportuno affidarle.

 

     Art. 13.

     Il Regolamento, di cui al precedente articolo 12, deve prevedere:

     a) norme e criteri di priorità per l'accettazione delle domande di Iscrizione; tali norme devono tendere ad evitare che minorazioni fisiche, psichiche a sensoriali siano elementi di esclusione;

     b) orario e calendario, che devono essere fissati in rapporto alle effettive esigenze degli utenti;

     c) vigilanza medica ed interventi psicopedagogici per assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini;

     d) norme relative alle attività ludiche per i divezzi, indispensabili per stimolare lo sviluppo psico-motorio;

     e) norme per gli incontri periodici dei vari operatori con i genitori dei bambini e per assicurare l'effettiva partecipazione delle famiglie;

     f) norme per l'istituzione e la tenuta delle cartelle sanitarie.

 

     Art. 14.

     Le tabelle dietetiche concernenti i pasti dei bambini e del personale sono fissate dall'unità sanitaria locale e, fino all'istituzione di quest'ultima, in via transitoria, dall'Ufficiale sanitario del Comune.

 

Capo IV

PERSONALE

 

     Art. 15.

     Il personale degli asili-nido è dipendente dei Comuni o dei Consorzi di Comuni.

     A ciascun asilo-nido devono essere assegnati un responsabile della direzione, puericultrici - in numero di almeno una ogni dieci bambini - e personale ausiliario, di cui almeno uno addetto alla cucina.

     Il responsabile della direzione deve essere in possesso del diploma di vigilatrice, le puericultrici devono essere in possesso della licenza di puericultrice, ottenuti a norma della legislazione vigente.

     Presso ogni asilo-nido deve inoltre essere prevista la consulenza di un medica possibilmente pediatra, nonché di un pedagogista o di una psicologo.

 

     Art. 16.

     Il personale degli asili-nido deve essere assunta pubblica concorso.

     Nell'espletamento del concorso deve essere adeguatamente valutata la partecipazione del candidato a specifici corsi di preparazione ed aggiornamento tenuti da Enti statali e locali o comunque da Enti giuridicamente riconosciuti.

     Per il personale già in servizio dalla data dell'entrata in vigore della presente legge presso asili-nido comunali e per quello gli in servizio presso Enti al quali subentrino nella gestione Comuni o Consorzi di Comuni, è ammessa, in fase di prima applicazione della presente legge, la deroga dal limite di età, dal titolo di studio richiesto e dall'assunzione mediante pubblico concorso.

 

     Art. 17.

     In via transitoria, fino alla emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, ai concorsi per il responsabile della direzione degli asili-nido sono ammessi, oltre a coloro che sono in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, di cui all'art. 15, anche coloro che sono in possesso di diploma di scuola magistrale, di maestra di scuola elementare, di educatore specializzato, di laurea in pedagogia, in lettere, in filosofia o in medicina; ai concorsi per puericultrice, di cui al citato art. 15, sono ammessi anche coloro che sono in possesso di diploma di infermiere professionale, di ostetrica diplomata, di attestato di frequenza a corsi di formazione professionale specifica istituiti a autorizzati dalle Regioni o comunque di diploma di scuola media superiore [13].

     Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva, a parità di punteggio, ferme restando le preferenze di cui alla legge 19.7.1940, n. 1098, costituisce titolo preferenziale di frequenza di corsi professionali istituiti o autorizzati dalle Regioni per la formazione del personale educativo degli asili-nido con il superamento del relativo esame [14].

     La Regione promuove corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori degli asili-nido [15].

 

Capo V

ONERI FINANZIARI

 

     Art. 18.

     All'onere di lire un miliardo per l'anno 1972 si provvede mediante la riduzione, per pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo 1404 del bilancio di previsione per l'anno 1972 e la contestuale istituzione, in tale bilancio, del capitolo 523, per i contributi di gestione, funzionamento e manutenzione, e del capitolo 1171 per i contributi di costruzione, impianto ed arredamento degli asili-nido.

     All'onere di lire un miliardo per l'anno 1973 si provvede istituendo due analoghi capitoli di spesa nel relativo bilancio.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     Le somme stanziate per la costruzione e la gestione degli asili-nido, non impegnate in ciascun anno finanziario, possono esserlo nell'anno successivo.


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 3 novembre 2023, n. 30.

[2] Comma così sostituito dall’art. 64 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

[3] Così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 1975, n. 22.

[4] Così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 aprile 1975, n. 22.

[5] Così sostituito dall'art. 10 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5.

[6] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 aprile 2019, n. 13.

[7] Così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5.

[8] Così sostituito dall'art. 7 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5.

[9] Così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5.

[10] Così sostituito dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 aprile 2019, n. 13.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 aprile 2019, n. 13.

[13] Così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16. Vedi anche la L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 e successive modificazioni.

[14] Così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16. Vedi anche la L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 e successive modificazioni.

[15] Così sostituita dal 2° comma della L.R. 22 gennaio 1976, n. 5.