§ 57.6.4 - Legge 19 luglio 1940, n. 1098.
Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:19/07/1940
Numero:1098


Sommario
Art. 1.      La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle [...]
Art. 2.      E' fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato e delle università, di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del [...]
Art. 3.      Il ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, potrà autorizzare l'istituzione di corsi di specializzazione nei vari settori dell'assistenza infermieristica e [...]
Art. 4.      Il ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col ministro per l'interno, potrà istituire presso le scuole di magistero professionale per la donna o professionali femminili o d'avviamento [...]
Art. 5.      Nulla è innovato alle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento e il funzionamento della C.R.I., la quale potrà continuare a tenere ed istituire i corsi per la preparazione del proprio [...]
Art. 6.      Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli articoli 6-8 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, e 2 [...]
Art. 7.      Gli enti indicati nell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie, che dispongono di servizi e mezzi adeguati, possono essere autorizzati, con decreto del ministro per l'interno, di concerto [...]
Art. 8.  [1]
Art. 9.      Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, [...]
Art. 10.      Il diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia abilita all'assistenza del bambino sia sano che ammalato.
Art. 11.      La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'art. 7 della presente legge.
Art. 12.      Con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il consiglio superiore di sanità, può essere autorizzata l'istituzione di scuole a corso annuale [...]
Art. 13.      La licenza di puericultrice abilita all'assistenza del bambino sano.
Art. 14.      La qualifica di puericultrice spetta esclusivamente a coloro che abbiano la licenza rilasciata a norma dell'art. 12 della presente legge.
Art. 15.      Le scuole indicate nei capi I e II sono sottoposte alla vigilanza dei ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.
Art. 16.      Le infermiere professionali, le assistenti sanitarie visitatrici, le vigilatrici dell'infanzia e le puericultrici nell'esercizio delle loro funzioni devono indossare una speciale divisa conforme [...]
Art. 17.      I posti di assistente sanitaria visitatrice previsti negli organici degli enti pubblici devono essere conferiti per pubblico concorso.
Art. 18.      Il bando di concorso deve essere pubblicato, sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, sul Foglio annunzi legali della provincia e contemporaneamente [...]
Art. 19.      Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni quaranta, salvi gli speciali benefici previsti dalle vigenti norme legislative.
Art. 20.      I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda sino a lire 2000.
Art. 21.      Sono abrogati l'art. 2 del regio decreto 31 maggio 1925-VI, n. 1334, ed ogni disposizione contraria alla presente legge.
Art. 22.      Con speciale regolamento, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, saranno stabilite, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge [...]


§ 57.6.4 - Legge 19 luglio 1940, n. 1098.

Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice.

(G.U. 14 agosto 1940, n. 190)

 

Capo I

DELLE PROFESSIONI SANITARIE AUSILIARIE

INFERMIERISTICHE E DI IGIENE SOCIALE

 

     Art. 1.

     La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle scuole previste dagli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

 

          Art. 2.

     E' fatto divieto a tutti gli enti pubblici e privati, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato e delle università, di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico-sociale.

     Il ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, ha facoltà di modificare tutte le qualifiche risultanti dai diplomi o attestati rilasciati in precedenza da enti pubblici o privati, qualora esse siano in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma.

 

          Art. 3.

     Il ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, potrà autorizzare l'istituzione di corsi di specializzazione nei vari settori dell'assistenza infermieristica e medico-sociale, ai quali potranno accedere soltanto coloro che siano in possesso del diploma di Stato di infermiera professionale o di quello di assistente sanitaria visitatrice.

 

          Art. 4.

     Il ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col ministro per l'interno, potrà istituire presso le scuole di magistero professionale per la donna o professionali femminili o d'avviamento professionale a tipo industriale femminile, speciali corsi per l'avviamento alla professione di infermiera.

 

          Art. 5.

     Nulla è innovato alle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento e il funzionamento della C.R.I., la quale potrà continuare a tenere ed istituire i corsi per la preparazione del proprio personale infermieristico.

     Coloro che abbiano frequentato con esito favorevole detti corsi conseguiranno la qualifica di infermiere o infermiera volontaria della C.R.I.

 

          Art. 6.

     Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli articoli 6-8 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, e 2 del regio decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, o della licenza prevista dall'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, restano autorizzati a continuare l'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico.

 

          Art. 7.

     Gli enti indicati nell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie, che dispongono di servizi e mezzi adeguati, possono essere autorizzati, con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il consiglio superiore di sanità, ad istituire scuole-convitto professionali per il rilascio di diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia.

     Speciali comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalità indicate nel comma precedente, a istituire le scuole stesse. Dette scuole possono essere erette in ente morale con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentiti il consiglio superiore di sanità e il consiglio di Stato.

 

          Art. 8. [1]

     Nelle scuole professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso triennale teorico-pratico con relativo tirocinio.

     Presso le predette scuole può essere istituito un quarto anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

     Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del quarto corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

     Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono essere ammesse al terzo corso delle scuole predette. Ugualmente le vigilatrici di infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso per infermiere professionali.

 

          Art. 9.

     Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, ospedali, o reparti ospedalieri infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia.

     Il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole-convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia e per la direzione dell'assistenza infantile nelle istituzioni indicate nel comma precedente.

     Il possesso del diploma di Stato di assistente alla infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonchè a posti di servizio di assistenza alle attività ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico [2] .

 

          Art. 10.

     Il diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia abilita all'assistenza del bambino sia sano che ammalato.

 

          Art. 11.

     La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'art. 7 della presente legge.

     La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia) [3].

 

Capo II

DELL'ARTE AUSILIARIA DI PUERICULTRICE

 

          Art. 12.

     Con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il consiglio superiore di sanità, può essere autorizzata l'istituzione di scuole a corso annuale per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di puericultrice.

 

          Art. 13.

     La licenza di puericultrice abilita all'assistenza del bambino sano.

 

          Art. 14.

     La qualifica di puericultrice spetta esclusivamente a coloro che abbiano la licenza rilasciata a norma dell'art. 12 della presente legge.

 

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI I E II

 

          Art. 15.

     Le scuole indicate nei capi I e II sono sottoposte alla vigilanza dei ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

     Il ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il consiglio superiore di sanità, approva il progetto tecnico-sanitario per l'impianto e il funzionamento delle scuole, subordinatamente al piano finanziario di cui al successivo comma, e ne determina i programmi di insegnamento e di esame.

     Il regolamento per l'organizzazione e il personale di dette scuole, per le tasse di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma nonchè il piano finanziario sono approvati dal ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, sentito il consiglio superiore di sanità.

 

          Art. 16.

     Le infermiere professionali, le assistenti sanitarie visitatrici, le vigilatrici dell'infanzia e le puericultrici nell'esercizio delle loro funzioni devono indossare una speciale divisa conforme ai modelli da stabilirsi con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale.

     Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di specializzazione di cui all'art. 3 della presente legge porteranno sulla divisa speciali distintivi conformi ai modelli da stabilirsi con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale.

 

Capo IV

DELLE MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE ASSISTENTI

SANITARIE VISITATRICI PRESSO GLI ENTI PUBBLICI

 

          Art. 17.

     I posti di assistente sanitaria visitatrice previsti negli organici degli enti pubblici devono essere conferiti per pubblico concorso.

     Per essere ammesse al concorso le aspiranti devono essere in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito ai sensi dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del regio decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

     Le norme per il pubblico concorso sono stabilite nei regolamenti dei singoli enti.

 

          Art. 18.

     Il bando di concorso deve essere pubblicato, sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande, sul Foglio annunzi legali della provincia e contemporaneamente notificato al ministero dell'interno e al sindacato nazionale infermiere diplomate.

 

          Art. 19.

     Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è stabilito in anni quaranta, salvi gli speciali benefici previsti dalle vigenti norme legislative.

     Nessun limite di età è prescritto per le assistenti sanitarie visitatrici che siano titolari di posti di ruolo presso enti pubblici.

     Per i concorsi indetti entro il 31 dicembre 1942-XXI il limite massimo di età è stabilito in anni quarantacinque.

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 20.

     I contravventori alle disposizioni della presente legge sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda sino a lire 2000.

 

          Art. 21.

     Sono abrogati l'art. 2 del regio decreto 31 maggio 1925-VI, n. 1334, ed ogni disposizione contraria alla presente legge.

 

          Art. 22.

     Con speciale regolamento, su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale, saranno stabilite, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme per l'esecuzione della presente legge, comprendenti le condizioni e modalità con le quali in via transitoria possa farsi luogo al rilascio del diploma di vigilatrice dell'infanzia o della licenza di puericultrice a coloro che siano in possesso di titoli conseguiti previa frequenza di scuole o corsi per la preparazione di personale per l'assistenza all'infanzia.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 30 aprile 1976, n. 338.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 30 aprile 1976, n. 338.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 30 aprile 1976, n. 338.