§ 3.2.4 – L.R. 3 febbraio 1975 n. 8.
Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza ospedaliera
Data:03/02/1975
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Trasferimento dei compiti di assistenza ospedaliera degli Enti anche previdenziali alle Regioni ed individuazione dei soggetti assistibili).
Art. 2.  (Modalità procedurali per il ricovero).
Art. 3.  (Modalità di ricovero per i soggetti non assistiti da mutue e non iscritti nei ruoli speciali e negli elenchi comunali).
Art. 4.  (Dimostrazione del diritto all'assistenza).
Art. 5.  (Determinazione e versamento della quota di degenza).
Art. 6.  (Recupero quote).
Art. 7.  (Rivalsa nei casi di responsabilità civile).
Art. 8.  (Ricovero in sale speciali).
Art. 9.  (Assistenza in case di cura private).
Art. 10.  (Controlli su ricoveri nelle case di cura private ed in altri istituti diversi dagli Enti ospedalieri impegnativa).
Art. 11.      Gli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 39 e le Case di Cura convenzionate, hanno l'obbligo di acquisire e trasmettere, anche ai fini della programmazione regionale [...]
Art. 12.  (Disposizione finale).


§ 3.2.4 – L.R. 3 febbraio 1975 n. 8. [1]

Prime disposizioni in materia di assistenza ospedaliera.

(B.U. 4 febbraio 1975, suppl. n. 5).

 

Art. 1. (Trasferimento dei compiti di assistenza ospedaliera degli Enti anche previdenziali alle Regioni ed individuazione dei soggetti assistibili).

     Con decorrenza dalla data del decreto del Ministro della Sanità di cui al 4° comma dell'articolo 12 della legge 17.8.1974 n. 386, la Regione eroga l'assistenza ospedaliera sinora di competenza degli Enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, comunque costituiti e denominati, nonché dalle Casse Mutue anche aziendali.

     L'assistenza è erogata, in forma diretta e senza limiti di durata, agli iscritti e rispettivi familiari che ne abbiano titolo, avvalendosi degli Enti ospedalieri, nonché, a seguito di apposite convenzioni, delle Cliniche ed Istituti Universitari, degli Istituti di Ricovero e Cura riconosciuti a carattere scientifico, degli Istituti ed Enti di cui all'articolo 1, penultimo comma, della legge 12.2.1968, n. 132, degli Enti di cui alla legge 28.11.1973, n. 817, e delle Case di Cura private; viene altresì erogata agli iscritti nel ruoli di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 42 ed ai non abbienti aventi diritto all'assistenza gratuita.

     La Regione assicura, in base ai vigenti ordinamenti degli Enti Mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nel confronti degli aventi diritto.

     Sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al Regio Decreto 23 settembre 1937, n. 1918 convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831, relative all'assistenza dei marittimi all'estero.

     Gli oneri sostenuti dalle Casse Marittime e dagli altri Enti Mutualistici per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalla Regione limitatamente ai marittimi ed agli altri assistibili residenti sul territorio regionale.

     Sino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, la Regione eroga altresì l'assistenza ospedaliera in forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi Enti o Casse Mutue di malattia.

     Gli Enti di cui al secondo comma hanno l'obbligo di comunicare al competente Ente gestore di assistenza malattia la data di ricovero, con la relativa diagnosi e, al termine della degenza, la data di dimissione del ricoverato avente diritto all'indennità economica di malattia.

     Per l'attuazione dei compiti connessi con in trasferimento dell'assistenza ospedaliera, la Regione si avvale, secondo le proprie esigenze, di personale degli Enti Mutualistici, nonché degli Enti Pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

 

     Art. 2. (Modalità procedurali per il ricovero).

     Gli Enti ospedalieri, salvo i limiti derivanti dalla specializzazione dell'ospedale e dalle particolari esigenze tecniche legate alla forma morbosa che il paziente presenta, hanno l'obbligo di ricoverare, senza particolare convenzione o richiesta di alcuna documentazione, i cittadini italiani e stranieri che necessitano di urgenti cure ospedaliere per qualsiasi malattia o per maternità, o per infortunio.

     Sulla necessità del ricovero d'urgenza decide il medico di guardia. Gli accertamenti in ordine al diritto alle prestazioni gratuite sono successivi al ricovero.

     Il ricovero, deve avvenire previa la visita sanitaria da effettuarsi presso l'ospedale ricoverante.

     Il sanitario addetto al servizio accettazione deve giudicare sulla necessità del ricovero, avvalendosi anche di tutti i mezzi diagnostici necessari, nonché della documentazione sanitaria in possesso del richiedente, anche con l'eventuale collaborazione del medico curante.

     Se il ricovero è giudicato necessario, il medico del servizio accettazione fissa la data di ammissione tenuto conto della disponibilità di posti letto.

     L'ammissione degli infermi negli ospedali è fatta sotto la vigilanza del Direttore sanitario, il quale decide eventuali casi controversi.

 

     Art. 3. (Modalità di ricovero per i soggetti non assistiti da mutue e non iscritti nei ruoli speciali e negli elenchi comunali).

     La non iscrizione alle Mutue nei ruoli speciali e negli elenchi comunali comporta il pagamento del costo di degenza giornaliera onnicomprensivo stabilito dal successivo articolo 5.

     L'ipotesi di cui al comma precedente non può, in alcun caso, comportare il rifiuto di prestazioni ospedaliere di urgenza.

 

     Art. 4. (Dimostrazione del diritto all'assistenza).

     I ricoverati devono dimostrare con l'apposita documentazione di essere assistiti da Enti mutualistici, Casse Mutue aziendali o da altri Enti, ovvero di essere iscritti negli elenchi comunali degli aventi diritto all'assistenza gratuita oppure negli elenchi di cui alla legge regionale 30 dicembre 1974, n. 42.

     Gli Enti ricoverati devono registrare gli estremi della documentazione prodotta.

 

     Art. 5. (Determinazione e versamento della quota di degenza).

     La Giunta regionale determina annualmente, con atto deliberativo, per le diverse categorie di ospedali di cui all'articolo 20 della legge 12-2- 1968, n. 132, il costo della degenza giornaliera per i soggetti di cui al precedente articolo 3, tenuto conto del costo medio sostenuto nel primo semestre dell'anno precedente [2].

 

     Art. 6. (Recupero quote).

     L'Ente ricoverante addebita la quota di degenza di cui all'articolo 5 della presente legge all'interessato che non abbia provato il titolo all'assistenza.

     In caso di inadempienza l'Ente darà corso, nel confronti dell'interessato, alla procedura prevista dal T.U. 14.4.1910, n. 639.

 

     Art. 7. (Rivalsa nei casi di responsabilità civile).

     Gli Enti ricoveranti, nel caso di ricovero per lesioni od infermità determinate da fatti attribuiti alla responsabilità di terzi, notificano al responsabile ed al suo assicuratore l'avvenuto ricovero e, dopo la dimissione, l'importo della somma dovuta all'Amministrazione regionale con invito ad effettuare il pagamento.

     Contestuali comunicazioni devono essere date all'Amministrazione regionale che, occorrendo, esercita l'azione di rivalsa.

 

     Art. 8. (Ricovero in sale speciali).

     Gli aventi diritto all'assistenza che chiedono il ricovero od il passaggio in sale speciali, devono corrispondere direttamente all'Ente ricoverante l'importo giornaliero del trattamento differenziale, stabilito annualmente con atto deliberativo della Giunta regionale.

     Le sale speciali devono essere utilizzate anche per i ricoverati senza distinzione ne oneri aggiuntivi per l'assistito, che presentino particolari necessità terapeutiche.

 

     Art. 9. (Assistenza in case di cura private).

     Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 18 della legge 17.8.1874, n. 386, l'assistenza ospedaliera nei confronti di coloro che ne abbiano diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi Enti Mutualistici o Casse Mutue, è erogata dalla Regione anche per il ricovero in Case di Cura private.

     L'assistenza è praticata:

     a) in forma diretta nelle ipotesi di case di cura private e per reparti convenzionati, alle condizioni previste dalle rispettive convenzioni;

     b) in forma indiretta nelle ipotesi di ricovero in case di cura non convenzionate, mediante rimborso all'interessato della quota di degenza di cui al seguente comma.

     La Giunta regionale determina annualmente, con atto deliberativo, l'entità della quota da corrispondere agli aventi diritto a titolo di rimborso per assistenza indiretta ai sensi della lettera b) del presente articolo. Tale quota sarà determinata tenuto conto della spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni nelle case di cura convenzionate.

 

     Art. 10. (Controlli su ricoveri nelle case di cura private ed in altri istituti diversi dagli Enti ospedalieri impegnativa).

     I ricoveri degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera diretta ed indiretta nelle case di cura private o negli Istituti diversi dagli Enti ospedalieri, classificati infermerie, devono essere preventivamente autorizzati con impegnativa disposta dall'Ufficiale sanitario del luogo di residenza dell'assistito o dei Medici a ciò incaricati dall'Amministrazione regionale.

     Le Case di Cura private e gli altri Istituti convenzionati diversi dagli Enti ospedalieri, classificati infermerie, hanno l'obbligo di notificare entro cinque giorni al competente Ufficiale regionale, l'avvenuto ricovero.

     L'Amministrazione regionale esercita il controllo sulla necessità del ricovero e sulla durata del medesimo.

     Le convenzioni con le Case di Cura private, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12.2.1968, n. 132 potranno essere stipulate soltanto in presenza di obiettive esigenze dell'assistenza ospedaliera che non possono essere soddisfatte negli ospedali dipendenti dagli Enti ospedalieri né negli Istituti pubblici di ricovero e cura.

 

     Art. 11.

     Gli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 39 e le Case di Cura convenzionate, hanno l'obbligo di acquisire e trasmettere, anche ai fini della programmazione regionale sanitaria, le notizie ed i dati statistici richiesti dall'Amministrazione regionale, secondo i metodi e attraverso gli strumenti di registrazione e di elaborazione stabiliti dalla stessa Amministrazione.

 

     Art. 12. (Disposizione finale).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 4 e recante: «Le quote riscosse devono essere versate all'Amministrazione regionale per la conseguente assegnazione al fondo nazionale».