§ 3.2.1 – L.R. 30 dicembre 1974, n. 39.
Disposizioni provvisorie concernenti le strutture e gli organici degli enti ospedalieri.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza ospedaliera
Data:30/12/1974
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Istituzione nuove divisioni, sezioni o servizi).
Art. 2.  (Autorizzazione della Giunta regionale).
Art. 3.  (Organici del personale).
Art. 4.  (Traslocazione posti di organici).
Art. 5.  (Procedure per l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi).
Art. 6.  (Disposizione finale).


§ 3.2.1 – L.R. 30 dicembre 1974, n. 39. [1]

Disposizioni provvisorie concernenti le strutture e gli organici degli enti ospedalieri.

(B.U. 31 dicembre 1974, suppl. n. 51).

 

     Art. 1. (Istituzione nuove divisioni, sezioni o servizi).

     Fino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria è vietato agli Enti ospedalieri ed agli Ospedali psichiatrici di realizzare nuove strutture, di istituire ed attrezzare nuove divisioni, sezioni o servizi quando questi non rispondano a specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi, nel caso delle Cliniche o degli Istituti Universitari convenzionati, non rispondano ad imprescindibili esigenze di didattica e di ricerca.

 

     Art. 2. (Autorizzazione della Giunta regionale).

     L'autorizzazione a realizzare nuove strutture, ad istituire ed attrezzare nuove divisioni, sezioni o servizi per specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunità locali, è concessa agli Enti di cui all'art. 1 dalla Giunta regionale sentito il Comitato di cui all'art. 20 della legge 17.8.1974,n. 386.

 

     Art. 3. (Organici del personale).

     Fino alla data di cui al primo comma dell'art. 1, è vietato agli Enti ospedalieri ed agli Ospedali psichiatrici di aumentare gli organici e di assumere anche temporaneamente nuovo personale in eccedenza alle dotazioni organiche.

     Le assunzioni in via temporanea sono consentite soltanto per le supplenze di personale collocato in aspettativa senza assegni o in congedo per gravidanza o puerperio.

 

     Art. 4. (Traslocazione posti di organici).

     Nell'ambito delle dotazioni organiche può essere autorizzata dalla Giunta regionale, con la procedura prevista all'art. 2, la trasformazione di posti in relazione a specifiche ed inderogabili esigenze di assistenza sanitaria.

     A tal fine gli Enti ospedalieri e gli Ospedali psichiatrici devono adottare apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione comprovante la necessità della trasformazione del posti in questione.

     In particolare gli atti deliberativi devono indicare:

     a) la dotazione organica complessiva;

     b) la dotazione organica vigente per i posti da trasformare;

     c) il maggiore costo richiesto per la trasformazione;

     d) ove trattasi di personale sanitario ausiliario, le variazioni che si verificano nel tempo minimo di assistenza al malato;

     e) il parere del Consiglio dei Sanitari o del Consiglio Sanitario Centrale, ove trattasi di servizio igienico organizzativo e di diagnosi e cura;

     f) copia del verbale della consultazione delle Organizzazioni sindacali interessate.

 

     Art. 5. (Procedure per l'istituzione di nuove divisioni, sezioni o servizi).

     Gli Enti di cura di cui all'art. 1 che intendono realizzare nuove strutture, istituire ed attrezzare nuove divisioni, sezioni o servizi, devono comprovare, nella relativa deliberazione, la sussistenza delle condizioni derogative di cui al precedente art. 1.

     In particolare gli atti deliberativi devono indicare:

     a) i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento del nuovi presidi;

     b) la dotazione organica del personale occorrente;

     c) le spese di impianto, il costo annuo di servizio;

     d) l'eventuale inesistenza di analoghi presidi presso ospedali viciniori.

     Ed essere accompagnati da:

     e) relazione dei Direttore sanitario sulla necessità e rispondenza a specifiche ed inderogabili esigenze assistenziali del nuovo presidio;

     f) copia del parere del Consiglio dei Sanitari o del Consiglio Sanitario Centrale;

     g) copia del verbale della consultazione delle Organizzazioni sindacali interessate.

     Nel caso delle Cliniche e degli Istituti Universitari convenzionati, gli atti deliberativi dovranno essere corredati dalla documentazione di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g), nonché della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università attestante la rispondenza dei nuovi presidi ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca.

 

     Art. 6. (Disposizione finale).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.