§ 3.2.2 – L.R. 30 dicembre 1974, n. 42.
Regolamentazione delle iscrizioni in appositi ruoli dei soggetti non assistibili da Enti o Casse Mutue.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza ospedaliera
Data:30/12/1974
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Soggetti non ammessi all'assistenza ospedaliera non assistibili da Enti o Casse Mutue).
Art. 2.  (Iscrizione negli appositi ruoli).
Art. 3.  (Compilazione domanda d'iscrizione).
Art. 4.  (Attestato del diritto alle prestazioni ospedaliere ai richiedenti l'iscrizione nei ruoli).
Art. 5.  (Compilazione ruoli).
Art. 6.  (Esecutività dei ruoli e consegna agli esattori).
Art. 7.  (Pagamento quota capitaria per iscrizione nei ruoli).
Art. 8.  (Cancellazione dal ruoli).


§ 3.2.2 – L.R. 30 dicembre 1974, n. 42. [1]

Regolamentazione delle iscrizioni in appositi ruoli dei soggetti non assistibili da Enti o Casse Mutue.

(B.U. 31 dicembre 1974, suppl. n. 51).

 

     Art. 1. (Soggetti non ammessi all'assistenza ospedaliera non assistibili da Enti o Casse Mutue).

     I soggetti non assistibili dagli Enti o Casse Mutue anche aziendali, residenti nel territorio della Regione Piemonte, possono ottenere l'assistenza ospedaliera con l'iscrizione in appositi ruoli mediante il pagamento di un importo pari alla spesa media capitaria annua, di cui al successivo art. 7.

     Tale iscrizione è operante per un triennio con decorrenza dalla data della richiesta. L'esazione delle quote avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata, con apposita convenzione, alle esattorie delle rispettive giurisdizioni le quali devono versare le somme riscosse allo Stato che le assegna al fondo per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 del Decreto Legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito dalla legge del 17 agosto 1974, n. 386.

 

     Art. 2. (Iscrizione negli appositi ruoli).

     I soggetti non assistibili dagli Enti o Casse Mutue che intendono usufruire dell'assistenza ospedaliera devono chiedere, con istanza diretta al Presidente della Giunta regionale, l'iscrizione negli appositi ruoli di cui all'articolo 1.

     La richiesta di iscrizione nei ruoli comporta in pagamento della quota capitaria dovuto per l'anno in corso alla data della richiesta.

     L'assistenza ospedaliera è erogata ai richiedenti dal giorno della presentazione della domanda.

     Qualora la domanda venga presentata nel corso dell'anno, il pagamento dovuto per detto anno corrisponderà a tanti dodicesimi quanti saranno i mesi successivi alla domanda, compreso quello della prestazione.

     Per i lavoratori stagionali all'estero, che rientrano nel territorio nazionale, l'importo è commisurato al periodo medio di permanenza nel territorio nazionale della categoria cui appartiene in beneficiario. Per detti lavoratori l'iscrizione nei ruoli in questione è operante soltanto per tale periodo.

 

     Art. 3. (Compilazione domanda d'iscrizione).

     La domanda d'iscrizione contenente nome e cognome, data e luogo di nascita, professione o mestiere, luogo di residenza, nonché l'impegno di pagare la quota capitaria per un triennio, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e, in caso di minori o interdetti, dall'esercente la patria potestà o dal tutore.

     Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di residenza, rilasciato in data non anteriore a tre mesi, in mancanza del quale la stessa non potrà essere presa in considerazione.

     La domanda dovrà essere inoltrata all'Amministrazione regionale anche tramite gli Enti ospedalieri che ne cureranno, sotto la responsabilità del funzionario preposto alla ricezione delle domande, la tempestiva trasmissione all'Amministrazione regionale.

     La domanda sarà presentata in duplice esemplare di cui uno restituito dall'ufficio ricevente con l'attestazione dell'avvenuta presentazione.

     La mancata presentazione della domanda non può consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza. In tal caso la prestazione della domanda ha effetto dal momento del ricovero. in ricoverato, prima del dimissionario, o gli eredi in caso di decesso, devono essere resi edotti del diritto del ricoverato all'iscrizione, con effetto retroattivo, nei ruoli di cui alla presente legge.

 

     Art. 4. (Attestato del diritto alle prestazioni ospedaliere ai richiedenti l'iscrizione nei ruoli).

     Ai richiedenti l'iscrizione nei ruoli al precedente art. 1, l'Amministrazione regionale rilascia apposito documento comprovante il diritto all'assistenza ospedaliera gratuita.

 

     Art. 5. (Compilazione ruoli).

     I ruoli dei soggetti non assistibili da Enti o Casse Mutue devono essere compilati distintamente per Comuni di residenza interessati.

     I ruoli, per ciascun iscritto, devono contenere: nome e cognome dell'iscritto, data e luogo di nascita, indirizzo, importo, singola quota capitaria ripartita in sei rate bimestrali, nonché il riepilogo generale.

 

     Art. 6. (Esecutività dei ruoli e consegna agli esattori).

     I ruoli di iscrizione dei soggetti non assistibili da Enti o Casse Mutue, vistati dal Presidente della Giunta regionale, sono resi esecutivi dall'intendente di Finanza.

     Successivamente l'Amministrazione regionale provvede previa stipulazione di apposita convenzione - alla trasmissione dei ruoli all'esattore competente per territorio per la riscossione e per il conseguente versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato al fine della loro assegnazione al fondo nazionale ospedaliero.

 

     Art. 7. (Pagamento quota capitaria per iscrizione nei ruoli).

     I soggetti non assistibili da Enti o Casse Mutue, che chiedono l'iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo 1, devono pagare per l'anno 1975 la quota capitaria pari all'importo della spesa media annua rilevata dall'INAM per l'anno 1974.

     Per gli anni 1978 e 1977 la quota capitaria di cui sopra, sarà maggiorata o ridotta di una quota percentuale pari alle variazioni del costa medio della degenza verificatesi nella Regione Piemonte durante ciascuno degli anni precedenti e sarà determinata con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Cancellazione dal ruoli).

     La cancellazione anticipata dal ruoli di cui all'articolo 1 può essere consentita soltanto nei seguenti casi:

     a) quando l'iscritto abbia acquisito il diritto alle prestazioni sanitarie da parte di un Ente o Cassa Mutua;

     b) quando l'iscritto viene a trovarsi in condizioni economiche, per le quali ha diritto all'assistenza sanitaria gratuita, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del R.D. 19.7.1906, n. 486, nonché gli articoli 4 e 5 del T.U. leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265, ed è iscritto nei relativi elenchi del Comune di residenza;

     c) in caso di morte dell'iscritto.

     La cancellazione dei suddetti ruoli è effettuata su richiesta dell'iscritto o degli aventi causa in caso di morte, o anche d'ufficio, accertata l'esistenza delle condizioni di cui sopra.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.