§ 3.1.26 – L.R. 8 novembre 1983 n. 19.
Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e disciplina del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:08/11/1983
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Attivazione delle procedure concorsuali.
Art. 3.  (Indizione dei concorsi).
Art. 4.  (Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente).
Art. 5.  (Pubblicità dei bandi).
Art. 6.  (Domande di ammissione).
Art. 7.  (Registrazione delle domande).
Art. 8.  (Ammissione dei concorrenti).
Art. 9.  (Commissione di sorteggio).
Art. 10.  (Procedura per il sorteggio).
Art. 11.  (Commissioni esaminatrici).
Art. 12.  (Comitati per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati).
Art. 13.  (Notifica del calendario e della sede degli esami).
Art. 14.  (Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori).
Art. 15.  (Posti conferibili).
Art. 16.  (Assegnazione dei vincitori).
Art. 17.  (Utilizzazione della graduatoria).
Art. 18.  (Conferimento dei posti e assegnazioni dei vincitori di concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali).
Art. 19.  (Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate).
Art. 20.  (Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione).
Art. 21.  (Pubblicizzazione dei posti disponibili).
Art. 22.  (Domande di trasferimento).
Art. 23.  (Graduatoria dei trasferimenti).
Art. 24.  (Copertura dei posti che si rendono vacanti a seguito dei trasferimenti).
Art. 25.  (Delega alle Unità Socio Sanitarie Locali dell'effettuazione delle selezioni per le assunzioni per chiamata diretta).
Art. 26.  (Individuazione dei posti ricopribili).
Art. 27.  (Posti disponibili per i trasferimenti - Termine per la comunicazione all'Amministrazione Regionale).
Art. 28.  (Indizione e pubblicazione delle selezioni).
Art. 29.  (Commissione esaminatrice).
Art. 30.  (Norme applicabili).
Art. 31.  (Incarichi su posto vacante).
Art. 32.  (Supplenza per assenza o impedimento del titolare del posto).
Art. 33.  (Conferimento di incarichi e supplenze).
Art. 34.  (Conservazione titolarità del posto di ruolo).
Art. 35.  (Assunzione di personale straordinario).
Art. 36.  (Competenze della Regione).
Art. 37.  (Autorizzazione di comando per aggiornamento tecnico- scientifico).
Art. 38.  (Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica).
Art. 39.  (Riammissione in servizio).
Art. 40.  (Assegnazione del personale per soppressione del posto).
Art. 41.  (Riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie).
Art. 42.  (Determinazione delle piante organiche definitive e primo inquadramento del personale).
Art. 43.  (Procedura per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle Unità Socio Sanitarie Locali).
Art. 44.  (Personale comandato ad altra Unità Socio Sanitaria Locale).
Art. 45.  (Definizione di intese a livello regionale).
Art. 46.  (Personale dell'Ordine Mauriziano e degli Ospedali Valdesi).
Art. 47.  (Determinazione anzianità di servizio nella posizione funzionale ricoperta).
Art. 48.  (Revisione dei ruoli nominativi regionali conseguente alla correzione d'ufficio di errori materiali e all'accoglimento di opposizioni).
Art. 49.  (Adeguamento delle piante organiche provvisorie in applicazione dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761).
Art. 50.  (Concorsi di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761).
Art. 51.  (Commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761).
Art. 52.  (Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi veterinari).
Art. 53.  (Trasferimenti riservati a favore del personale di cui al primo comma dell'articolo 72 del decreto Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761).
Art. 54.  (Conferimento incarichi e supplenze).
Art. 55.  (Indizione primi concorsi ai sensi della presente legge).
Art. 56.  (Concorsi ex articolo 2, decreto legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1982, n. 461.
Art. 57.  (Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1981, n. 56.


§ 3.1.26 – L.R. 8 novembre 1983 n. 19. [1]

Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità Socio Sanitarie Locali.

(B.U. 16 novembre 1983 n. 19).

 

     Art. 1. Oggetto della legge.

     La presente legge detta norme in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e in riferimento al decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 concernente «Normativa concorsuale del personale delle Unità Socio Sanitarie Locali, in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di rapporto di impiego del personale delle Unità Socio Sanitarie Locali».

     Ai fini di cui alla presente legge il decreto del Ministro della Sanità 30 gennaio 1982 concernente «Normativa concorsuale del personale delle Unità Socio Sanitarie Locali, in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761», viene di seguito denominato decreto ministeriale.

 

Capo I

CONCORSI INDETTI ED ESPLETATI DALLA REGIONE

 

     Art. 2. Attivazione delle procedure concorsuali.

     I Comitati di Gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali attivano le procedure concorsuali presentando annualmente alla Giunta Regionale richiesta di indizione ed espletamento dei pubblici concorsi per la copertura dei posti che risultino vacanti negli organici dei propri servizi e dei quali si renda necessaria la copertura, anche in relazione alle previsioni del programma di attività e spesa di cui all'art. 18 della legge regionale 10 marzo 1983, n. 7 rispettivamente:

     a) alla data del 1° gennaio di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

     - ruolo sanitario, tabelle A, B, C, D, E, F, G;

     - ruolo professionale, tabelle A, B, C, D;

     - ruolo tecnico, tabelle A, B, C;

     - ruolo amministrativo, tabella A;

     b) alla data del 1° luglio di ogni anno per i posti delle diverse posizioni funzionali compresi nelle seguenti tabelle di cui all'allegato n. 1 al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;

     - ruolo sanitario, tabelle H, I, L, M, N, limitatamente al quadro 1°;

     - ruolo tecnico, tabelle D, E;

     - ruolo amministrativo, tabella B.

     Ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti rispettivamente vacanti alle date di cui al precedente comma, quelli che si rendano vacanti, per collocamento a riposo o per i motivi di cui al quarto comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, successivamente alle date stesse e fino alla scadenza del semestre successivo, rispettivamente, alle date di cui al primo comma dell'articolo 3.

     Le richieste di indizione dei concorsi per la copertura di posti di cui al precedente primo comma devono pervenire alla Giunta Regionale rispettivamente entro il 28 febbraio ed il 31 agosto di ogni anno.

     Le richieste devono risultare da apposita deliberazione del Comitato di Gestione nella quale devono figurare l'indicazione della spesa conseguente all'assunzione e le modalità di copertura della stessa, nonché i dovuti riferimenti alla vigente normativa in materia di assunzioni obbligatorie. In mancanza di dette indicazioni la Giunta Regionale non considera le relative richieste ai fini dell'indizione dei concorsi.

     I posti vacanti alle date di cui al precedente primo comma e quelli di cui possa essere prevista la vacanza nei modi e nei tempi di cui al precedente secondo comma, per i quali non sia stata presentata nei termini e nei modi di cui al presente articolo richiesta di indizione di concorso, non possono essere coperti nei modi previsti dall'art. 13, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nè mediante pubblico concorso indetto ai sensi del successivo articolo 4.

     Per la copertura dei posti di cui al precedente comma, l'Unità Socio Sanitaria Locale potrà presentare apposita richiesta di concorso nel successivo anno.

 

     Art. 3. (Indizione dei concorsi).

     Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle richieste delle Unità Socio Sanitarie Locali, indice con proprio decreto i concorsi successivamente al 28 febbraio e al 31 agosto rispettivamente per i posti di cui alle lettere a) e b) del 1° comma del precedente articolo.

     I concorsi sono unici per la copertura, nell'ambito delle diverse posizioni funzionali, dei posti della medesima disciplina o figura professionale, ovvero, per gli assistenti medici e i veterinari collaboratori, dei posti appartenenti alla stessa area funzionale.

 

     Art. 4. (Indizione di concorsi per esigenze di carattere urgente).

     Fuori dei termini di cui al precedente art. 2 il Comitato di Gestione della Unità Socio Sanitaria Locale, per motivate esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato, può richiedere alla Giunta Regionale l'indizione e l'espletamento di pubblici concorsi per la copertura di posti resisi vacanti successivamente ai termini di cui al 1° comma del precedente art. 2 e dei quali non fosse possibile prevedere la vacanza ai sensi di quanto previsto al 2° comma dello stesso articolo.

     La Giunta Regionale indice apposito concorso solo nei casi in cui i posti vacanti non possano essere coperti mediante l'utilizzazione di graduatoria di pubblico concorso già espletato o in corso di espletamento.

     Ai concorsi di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 19 e seguenti della presente legge.

 

     Art. 5. (Pubblicità dei bandi).

     Le Unità Socio Sanitarie Locali sono tenute, sulla base delle indicazioni della Giunta Regionale, a dare la massima diffusione ai bandi di concorso, in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'articolo 2, comma quinto, del decreto ministeriale.

 

     Art. 6. (Domande di ammissione).

     Le domande di ammissione ai concorsi devono essere presentate, secondo le prescrizioni contenute nel bando, anche per quanto concerne l'eventuale ricorso a procedure per la gestione informatizzata dei concorsi, direttamente all'ufficio competente, ovvero inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale.

     Le domande devono essere accompagnate dall'indicazione delle Unità Socio Sanitarie Locali in cui il candidato è disposto a prestare servizio.

     L'indicazione può comprendere una o più o tutte le Unità Socio Sanitarie Locali, elencate in ordine preferenziale.

     Nei concorsi per personale medico i candidati devono indicare se sono disponibili ad accettare la nomina di posti per i quali sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

     Per le domande presentate direttamente, l'Ufficio competente rilascerà apposita ricevuta.

 

     Art. 7. (Registrazione delle domande).

     Per ciascun concorso è istituito apposito protocollo di arrivo delle domande.

     Dopo la scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande, il responsabile dell'Ufficio competente e l'impiegato addetto alla registrazione procedono congiuntamente alla chiusura del protocollo.

     Nel protocollo di arrivo sono altresì registrate, dopo la chiusura, le domande presentate oltre i termini.

 

     Art. 8. (Ammissione dei concorrenti).

     L'ammissione dei concorrenti è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato. Con lo stesso provvedimento è disposta altresì la non ammissione dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nelle domande, risultino privi dei requisiti prescritti e di quelli le cui domande siano irregolari o pervenute fuori termine.

     Ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del decreto ministeriale, costituisce motivo di esclusione, salvo quanto previsto dallo stesso decreto, l'essere iscritto nei ruoli nominativi della Regione, nella stessa posizione funzionale, per la medesima disciplina o figura professionale di cui si riferisce il concorso.

     Durante il triennio di formazione, il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e veterinario collaboratore può partecipare ai concorsi a posti di pari posizione in area funzionale diversa da quella di appartenenza.

 

     Art. 9. (Commissione di sorteggio).

     Il Presidente della Giunta Regionale, nel decreto con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale, individua il funzionario al quale affidare la presidenza della commissione stessa e indica, ove occorra, le Regioni limitrofe i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio venga effettuato fra un numero di iscritti non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopraccitato articolo 7.

 

     Art. 10. (Procedura per il sorteggio).

     Il sorteggio dei componenti delle commissioni esaminatrici si svolge alla presenza di tutti i membri della commissione di sorteggio, secondo modalità e procedure stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.

     Le operazioni di sorteggio si svolgono, di norma, in seduta unica per la composizione di tutte le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti in ciascuna sessione. Tutte le operazioni sono pubbliche e devono risultare da apposito verbale.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per sorteggio dei professori universitari e per i sorteggi da effettuarsi da elenchi diversi dai ruoli nominativi regionali nei casi previsti dall'art. 7 del decreto ministeriale, nonché per i sorteggi da effettuarsi, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, dello stesso decreto.

     Gli elenchi nominativi diversi dai ruoli nominativi regionali debbono essere esposti, debitamente numerati, prima del sorteggio, nel locale in cui si svolgono le estrazioni.

     La data ed il luogo del sorteggio devono essere notificati mediante pubblicazione nel B.U. della Regione, che deve avere luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.

 

     Art. 11. (Commissioni esaminatrici).

     Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto.

     Per assicurare l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sulla periodicità annuale dei concorsi e il rispetto dei termini previsti dal decreto ministeriale per la conclusione delle procedure concorsuali, il Presidente della Giunta Regionale può delegare la funzione di Presidente delle commissioni a consiglieri regionali o a membri dei Comitati di Gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali della Regione.

     Per i fini di cui al precedente secondo comma, a segretario delle commissioni esaminatrici, delle sottocommissioni e dei comitati di cui all'art. 6 del decreto ministeriale possono essere nominati anche funzionari amministrativi delle Unità Socio Sanitarie Locali appartenenti ai profili professionali di direttore amministrativo o collaboratore amministrativo.

     Della commissione esaminatrice non possono far parte coloro che hanno presentato domanda di trasferimento per i posti messi a concorso.

     Il segretario della commissione provvede a tutti i compiti previsti dal decreto ministeriale, nonché ad ogni altro adempimento utile ad assicurare il corretto e tempestivo svolgimento dei lavori secondo le disposizioni impartite dal Presidente della commissione. Cura, altresì, la predisposizione delle sedi di esame e delle attrezzature ed il reperimento del personale necessario alla commissione per l'attività della stessa.

     L'Assessore regionale alla Sanità è delegato ad individuare le Unità Socio Sanitarie Locali tenute a fornire i supporti necessari al regolare svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a mettere a disposizione del personale per l'attività delle commissioni. Eventuali spese anticipate dalle Unità Socio Sanitarie Locali sono a carico della Regione.

     Ai componenti e al segretario delle commissioni esaminatrici è riconosciuta parità di trattamento in relazione alle funzioni assolte.

     Le norme di cui al presente articolo si applicano anche la apposita commissione prevista dall'art. 41, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 12. (Comitati per il lavoro di vigilanza e di raccolta degli elaborati).

     I comitati di cui all'art. 6, comma ottavo, del decreto ministeriale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, anche su richiesta del Presidente della commissione esaminatrice, e sono composti da non meno di tre dipendenti della Regione o delle Unità Socio Sanitarie Locali, di cui uno con funzioni di segretario.

 

     Art. 13. (Notifica del calendario e della sede degli esami).

     La notifica del calendario e della sede degli esami va effettuata ai singoli concorrenti tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

     Art. 14. (Approvazione della graduatoria e dichiarazione dei vincitori).

     Al termine dei lavori della commissione esaminatrice il Presidente trasmette i verbali ed ogni altro atto del concorso all'Assessore regionale alla Sanità.

     L'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede mediante decreto alla loro approvazione e alla dichiarazione dei vincitori.

     Il decreto di cui al precedente comma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 15. (Posti conferibili).

     Sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria e in base alle preferenze espresse:

     a) i posti messi a concorso non coperti mediante trasferimenti ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

     b) i posti resisi vacanti e disponibili a seguito di trasferimento ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

     c) i posti che successivamente alle date di cui all'articolo 2, 1° comma, e fino alla data di inizio delle prove d'esame si siano resi vacanti, esclusi quelli di nuova istituzione, e per i quali l'Unità Socio Sanitaria Locale abbia presentato richiesta di copertura entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza;

     d) i posti, ricoperti da personale apparentemente ad ordini religiosi convenzionati con l'Unità Socio Sanitaria Locale che abbia lasciato il servizio entro la data di inizio delle prove d'esame per disdetta o per altro motivo e non venga sostituito, per i quali l'Unità Socio Sanitaria Locale abbia presentato richiesta di copertura entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.

     I bandi di concorso devono recare la espressa precisazione che il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto:

     a) per i casi in cui venga disposto il trasferimento di personale non appartenente ad Unità Socio Sanitarie Locali della Regione, il quale abbia titolo al trasferimento stesso di forza di particolari disposizioni di leggi statali;

     b) per i casi di riammissione di cui al successivo articolo 39.

     L'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato, dopo l'assegnazione del posto agli aventi titoli al trasferimento, accerta, con proprio decreto, il numero dei posti conferibili in ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale ai fini dell'assegnazione dei vincitori ai sensi del successivo articolo 16.

 

     Art. 16. (Assegnazione dei vincitori).

     Il Presidente della Giunta Regionale dispone l'assegnazione dei vincitori, secondo la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice e in base alle preferenze espresse dai candidati, alle Unità Socio Sanitarie Locali in cui risultino posti da conferire dopo i trasferimenti previsti dagli articoli 21 e seguenti della presente legge.

     Per i candidati dichiarati vincitori che abbiano formulato preferenze per Unità Socio Sanitarie Locali in cui non risultino posti conferibili, o che non abbiano formulato preferenze, o abbiano formulato unicamente preferenze per i posti conferibili già assegnati ad altri candidati, si procederà d'ufficio alla assegnazione, una volta esaurite le preferenze stesse.

     Sono esclusi dalla graduatoria, oltre ai candidati dichiarati vincitori che abbiano rinunciato al posto o che abbiano rinunciato ad una assegnazione rientrante nell'elenco delle preferenze espresse, anche i candidati dichiarati vincitori che abbiano rinunciato ad una assegnazione disposta d'ufficio ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 17. (Utilizzazione della graduatoria).

     I posti resisi disponibili per effetto delle esclusioni di cui al terzo comma del precedente articolo 16 sono conferiti al Presidente della Giunta Regionale ai candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, in base alle preferenze espresse o, in carenza di queste, d'ufficio.

     Entro un anno dall'approvazione della graduatoria le Unità Socio Sanitarie Locali possono richiedere alla Giunta Regionale, nel termine di trenta giorni dalla disponibilità, la assegnazione di candidati idonei per la copertura dei posti resisi disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori ad avvenuta assegnazione, e dei posti resisi vacanti successivamente all'espletamento delle procedure di cui al precedente articolo 15, comma primo, lettere a) e b), esclusi quelli di nuova istituzione, nonché quelli già individuati ai fini dell'indizione dei concorsi ai sensi del precedente art. 2.

     Le assegnazioni di cui al precedente comma vengono effettuate secondo le modalità di cui al 1° comma, con provvedimento da adottarsi con scadenza semestrale.

 

     Art. 18. (Conferimento dei posti e assegnazioni dei vincitori di concorsi a posti di personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali).

     Nei concorsi a posti di personale laureato appartenente a posizioni funzionali apicali l'apposita commissione di cui all'art. 41, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, formula la graduatoria unica, composta dai vincitori del concorso e dagli interessati al trasferimento, per la copertura dei posti messi a concorso, di quelli resisi vacanti successivamente all'indizione del concorso nei casi previsti dal precedente articolo 15, lettera c), nonché di quelli che si rendano disponibili a seguito dei trasferimenti.

     In caso di conferimento di posto a personale non appartenente ad Unità Socio Sanitaria Locale della Regione che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di leggi statali, dalla graduatoria unica viene escluso l'ultimo dei concorrenti dichiarato vincitore del pubblico concorso.

     I posti non coperti mediante l'utilizzazione della graduatoria unica, di cui al precedente primo comma, sono assegnati agli idonei del pubblico concorso, secondo l'ordine della relativa graduatoria e in base alle preferenze espresse.

     Ai fini dell'utilizzazione della graduatoria a norma del precedente articolo 17, la commissione procede alla formulazione di apposita graduatoria per titoli comprendente gli interessati al trasferimento che non abbiano ottenuto e, secondo l'ordine della graduatoria del concorso concorrenti dichiarati idonei in numero pari a quello dei posti da conferire.

 

     Art. 19. (Riserva di posti in favore di personale già in servizio presso strutture private convenzionate).

     Il personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture private convenzionate con Unità Socio Sanitarie Locali della Regione che cessino il rapporto convenzionale ha titolo alla riserva di posti prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     A tali fini gli interessati devono allegare alla domanda di partecipazione al concorso, o alla selezione per chiamata diretta, la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni che danno loro titolo alla riserva di posto. Detta documentazione è costituita:

     a) da una dichiarazione del legale rappresentante della struttura privata convenzionata da chi risulti il servizio a rapporto di lavoro continuativo ai sensi degli articoli 2096 e ss. del Codice Civile per almeno due anni, nonché l'intervenuto licenziamento - entro il biennio precedente la data del bando - per i motivi di cui al primo comma del presente articolo;

     b) da una attestazione rilasciata dal Presidente del Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale convenzionata con la struttura privata, comprovante la cessazione del rapporto convenzionale.

     La percentuale dei posti messi a concorso da riservare al personale di cui ai precedenti commi è stabilita nei bandi di concorso nei limiti di cui al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, dall'organo competente a indire il concorso.

     Le norme previste dal presente articolo si applicano anche al presente di cui all'ultimo comma del citato articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 20. (Inquadramento del personale medico e veterinario al termine del triennio di formazione).

     Ai fini dell'inquadramento nei posti vacanti di assistente medico e di veterinario collaboratore, al termine del triennio di formazione il Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale nomina una specifica commissione per ciascuna area funzionale, nella seguente composizione:

 

- il Presidente del Comitato di Gestione o un componente da lui

delegato                                             Presidente

- il coordinatore sanitario                          Componente

- tre dipendenti appartenenti a posizione funzionale apicale

nell'area funzionale interessata                     Componenti

- un funzionario amministrativo in possesso di qualifica per la

quale sia richiesto il diploma di laurea             Segretario

 

     Se gli appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata sono in numero superiore a tre, il Comitato di Gestione procede all'individuazione tenendo conto dell'esigenza che nella commissione siano rappresentate discipline diverse e, in particolare, rappresentanti delle discipline diverse e, in particolare, rappresentanti delle discipline a cui appartengono i posti sui quali deve essere effettuato l'inquadramento.

     Se i dipendenti appartenenti alla posizione funzionale apicale dell'area funzionale interessata sono in numero inferiore a tre, il Comitato di Gestione procede all'integrazione con personale di altra Unità Socio Sanitaria Locale della Regione.

     La commissione formula proposte al Comitato di Gestione per il definitivo inquadramento a domanda, nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività nei quali è articolata l'area funzionale secondo le modalità e i criteri previsti dall'articolo 17, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

 

Capo II

TRASFERIMENTI

 

     Art. 21. (Pubblicizzazione dei posti disponibili).

     Ai fini dei trasferimenti di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Regione, all'atto dell'indizione dei pubblici concorsi, pubblica sul Bollettino Ufficiale i posti messi a concorso disponibili nelle diverse Unità Socio Sanitarie Locali, ai fini di cui al secondo comma del citato articolo.

     Per i posti di personale medico deve essere data indicazione di quelli compresi in strutture, divisioni o servizi per i quali, ai sensi dell'art. 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno; per i posti di assistente medico e di veterinario collaboratore deve essere indicata rispettivamente la disciplina e l'area funzionale cui i posti stessi si riferiscono.

     Le Unità Socio Sanitarie Locali sono tenute a provvedere alla diffusione dei bandi di trasferimento in conformità alle disposizioni della Giunta Regionale.

 

     Art. 22. (Domande di trasferimento).

     Le domande di trasferimento ad altre Unità Socio Sanitarie Locali della Regione, redatte in carta semplice ed in duplice copia, sono indirizzate al Presidente della Giunta Regionale e, per conoscenza, al Presidente del Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale di appartenenza.

     La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi di legge.

     Il termine per la presentazione delle domande di trasferimento scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei posti vacanti e disponibili ai sensi del precedente articolo 21. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

     Per le modalità di presentazione e registrazione delle domande di trasferimento si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

     Il personale allega alla domanda di trasferimento tutta la documentazione relativa ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della formazione della graduatoria.

     La domanda di trasferimento è unica e revocabile entro 30 giorni dalla data di presentazione.

     Nella domanda devono essere indicate le sedi disponibili richieste, secondo l'ordine di preferenze.

     Il personale medico è tenuto a precisare se la domanda si riferisce anche a posti per i quali, ai sensi dell'articolo 47, comma sesto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno.

     Può presentare domanda di trasferimento il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che abbia superato favorevolmente il periodo di prova e che non abbia ottenuto un trasferimento nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

     Il personale appartenente alle posizioni funzionali di assistente medico e di veterinario collaboratore può presentare domanda di trasferimento solo per posti ricadenti nell'area funzionale di appartenenza ed il trasferimento è disposto secondo l'ordine di anzianità nella posizione funzionale nell'area di appartenenza.

     Può presentare domanda di trasferimento anche il personale di ruolo dipendente da istituti, enti ed istituzioni aventi sede nel territorio della Regione che abbia titolo al trasferimento in forza di particolari disposizioni di leggi statali.

 

     Art. 23. (Graduatoria dei trasferimenti).

     Prima dell'inizio delle prove d'esame dei singoli concorsi pubblici devono essere predisposte le graduatorie del personale che abbia presentato richiesta di trasferimento ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Per il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie, alla formazione delle graduatorie provvede la stessa commissione costituita per il rispettivo concorso, in relazione ai titoli posseduti dagli aspiranti, da valutarsi in conformità ai criteri stabiliti per rispettivi concorsi di assunzione. Il relativo verbale è trasmesso all'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato per l'approvazione.

     Per il restante personale, alla formazione delle graduatorie provvede l'Assessore regionale della Sanità a ciò delegato, secondo l'ordine di anzianità degli aspiranti nella posizione funzionale di appartenenza.

     Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono approvate con deliberazione dell'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato.

     In caso di parità di punteggio o di anzianità di servizio si applicano, per le preferenze, le norme vigenti per i concorsi a posti della amministrazione civile dello Stato.

     Con lo stesso provvedimento l'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato, dispone l'assegnazione alla Unità Socio Sanitaria Locale degli aventi titolo al trasferimento per l'adozione, entro 60 giorni, della deliberazione di nomina da parte del Comitato di Gestione.

     Alla nomina nel posto di cui è titolare il trasferendo, va data decorrenza dalla data di immissione in servizio del vincitore del corrispondente concorso; ovvero, nel caso di cui l'Unità Socio Sanitaria Locale di provenienza partecipi nulla osta al trasferimento anticipato, dalla data che è fissata nel provvedimento di nomina da parte del Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale ricevente.

     Il provvedimento dell'Assessore regionale alla Sanità è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 24. (Copertura dei posti che si rendono vacanti a seguito dei trasferimenti).

     I posti resisi disponibili a seguito dell'assegnazione per trasferimento del titolare ad altra Unità Socio Sanitaria Locale, sono conferiti dal Presidente della Giunta Regionale ai candidati dichiarati idonei nel relativo concorso, secondo l'ordine della graduatoria.

 

Capo III

SELEZIONI DELEGATE ALLE UNITA' SOCIO SANITARIE LOCALI

 

     Art. 25. (Delega alle Unità Socio Sanitarie Locali dell'effettuazione delle selezioni per le assunzioni per chiamata diretta).

     Ai sensi del 2° comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è delegata alle singole Unità Socio Sanitarie Locali la selezione per le assunzioni del personale appartenente ai seguenti profili professionali:

Ruolo Sanitario

     Tabella I, quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

     Tabella N, quadro secondo, profilo professionale: operatori professionali di seconda categoria;

Ruolo Tecnico

     Tabella F, profilo professionale: operatori tecnici

     Tabella G, profilo professionale: agenti tecnici

Ruolo Amministrativo

     Tabella C, profilo professionale: coadiutori amministrativi

     Tabella D, profilo professionale: commessi.

     I relativi atti sono adottati dal Comitato di Gestione della Unità Socio Sanitaria Locale.

 

     Art. 26. (Individuazione dei posti ricopribili).

     Con periodicità annuale il Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale individua i posti vacanti e disponibili al 30 giugno negli organici dei propri servizi che intenda ricoprire ai sensi del precedente articolo 25.

     L'individuazione è effettuata con apposita deliberazione da adottarsi entro il successivo 15 luglio, nella quale devono essere indicate la spesa conseguente alla assunzione e la modalità di copertura della stessa.

     Ai fini di cui al primo comma sono considerati vacanti anche i posti che si renderanno tali per collocamento a riposo o per i motivi di cui all'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro il successivo 31 dicembre.

 

     Art. 27. (Posti disponibili per i trasferimenti - Termine per la comunicazione all'Amministrazione Regionale).

     Ai fini delle procedure di trasferimento di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'Unità Socio Sanitaria Locale comunica, entro il 31 luglio, alla Regione - Assessorato alla Sanità - l'elenco dei posti disponibili che intenda ricoprire ai sensi del precedente articolo 25.

     Si considerano disponibili, ai fini del bando di trasferimento i posti individuati ai sensi del precedente articolo 26, detratti quelli riservati agli aventi titolo di collocamento obbligatorio.

     L'Assessore regionale alla Sanità provvede con le norme e le procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23 della presente legge.

 

     Art. 28. (Indizione e pubblicazione delle selezioni).

     Il Comitato di Gestione della Unità Socio Sanitaria Locale entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento dell'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato che dispone l'assegnazione ai fini dei trasferimenti, indice la selezione per la copertura:

     a) dei posti individuati ai sensi del precedente art. 26 e non coperti mediante trasferimento;

     b) dei posti resisi vacanti a seguito di trasferimento, dei quali ritenga necessaria la copertura.

     Il bando di selezione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     Il Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale provvede altresì a dare idonea pubblicità al bando e a notificarlo agli enti cui compete per legge il collocamento obbligatorio.

     Nelle selezioni per la copertura di posti per i quali, a norma di legge, siano richiesti specifici titoli abilitativi per l'ammissione è richiesto, oltre il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 159, secondo comma, del decreto ministeriale, anche del prescritto titolo abilitativo.

 

     Art. 29. (Commissione esaminatrice).

     La Commissione esaminatrice è nominata dal Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale ed è così composta:

     - Presidente: il Presidente, o un componente del Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale, suo delegato;

     - Componente: un impiegato o un rappresentante della Regione, designato dall'Assessore regionale alla Sanità;

     due dipendenti di ruolo del profilo professionale cui si riferisce il concorso, di cui uno sorteggiato dal ruolo nominativo regionale ed uno designato dalle organizzazioni sindacali territoriali di competenza;

     un dipendente della Unità Socio Sanitaria Locale appartenente al profilo professionale del posto da ricoprire, designato dal Comitato di Gestione;

     - Segretario: un funzionario amministrativo dell'Unità Socio Sanitaria Locale.

 

     Art. 30. (Norme applicabili).

     Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capo, alle procedura di assunzione di cui all'articolo 28 della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di assunzione di personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e le disposizioni di cui al capo primo della presente legge.

 

 

Capo IV

INCARICHI E SUPPLENZE PRESSO LE UU.SS.SS.LL.

 

     Art. 31. (Incarichi su posto vacante).

     Nelle more dell'espletamento dei concorsi di assunzione, le Unità Socio Sanitarie Locali, sentito il Consiglio dei delegati della U.S.S.L. e le organizzazioni sindacali interessate, possono conferire incarichi temporanei per la copertura di posti vacanti per i quali sia stata disposta l'attivazione della procedura concorsuale, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi entro 3 mesi dalla vacanza mediante trasferimento interno o comando.

     L'incarico, salvo revoca o rinunci, cessa dalla data di copertura del posto a seguito della conclusione della relativa procedura concorsuale ovvero, in caso di mancata individuazione del posto tra quelli da ricoprire secondo le procedure di cui alla presente legge, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine fissato per l'individuazione stessa.

 

     Art. 32. (Supplenza per assenza o impedimento del titolare del posto).

     Per sopperire ad indilazionabili esigenze di servizio, le Unità Socio Sanitarie Locali possono conferire supplenze su posti i cui titolari risultino assenti o impediti, qualora non sia stato possibile provvedere, entro 3 mesi dalla disponibilità del posto stesso, mediante trasferimento interno o comando.

     La supplenza, salvo revoca o rinuncia, cessa con il venire meno del presupposto che l'ha determinata.

 

     Art. 33. (Conferimento di incarichi e supplenze).

     L'incarico e la supplenza sono conferiti dal Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria, secondo l'ordine della stessa, anche dopo un anno dalla sua approvazione.

     In mancanza di graduatoria utilizzabile, il Comitato di Gestione emana apposito avviso pubblico e conferisce l'incarico o la supplenza al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto e che presenti i maggiori titoli da valutarsi con i decreti previsti per i relativi concorsi pubblici e selezioni.

     Per particolari posizioni funzionali, ad esclusione di quelle per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, il regolamento organico dell'Unità Socio Sanitaria Locale può stabilire che la selezione avvenga, oltre che per titoli, sulla base di apposita prova orale o pratica volta ad accertare il possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti.

     L'avviso deve avere la massima diffusione ed essere pubblicato per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso.

     L'incarico o la supplenza conferiti con le modalità di cui al presente articolo decadono all'atto della formale utilizzazione delle graduatorie concorsuali.

 

     Art. 34. (Conservazione titolarità del posto di ruolo).

     Il personale iscritto nel ruolo nominativo regionale cui venga conferito incarico o supplenza presso la stessa o altra Unità Socio Sanitaria Locale, o presso gli enti di cui all'art. 46 della presente legge, conserva la titolarità del proprio posto di ruolo per il periodo dell'incarico o della supplenza.

 

     Art. 35. (Assunzione di personale straordinario).

     Le disposizioni per il conferimento di incarichi e supplenze si applicano nei casi di assunzione di personale straordinario ai sensi dell'articolo 9, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

 

 

Capo V

NORME PARTICOLARI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20 DICEMBRE 1979, N. 761

 

     Art. 36. (Competenze della Regione).

     Le funzioni attribuite alla Regione degli articoli 16, terzo comma, 44, primo e quinto comma, 46, secondo comma, 58 e 59, primo comma e 70, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dall'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato.

     Le funzioni attribuite alla Regione dagli articoli 43, primo comma, e 56, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono esercitate dall'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato.

 

     Art. 37. (Autorizzazione di comando per aggiornamento tecnico- scientifico).

     Ai fini del rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale, su proposta dell'Ufficio di Direzione, presenta, all'Amministrazione Regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle iniziative che intende attuare nel successivo anno per le attività di aggiornamento tecnico-scientifico del personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso di diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale.

     La procedura di cui al precedente comma viene utilizzata anche per la definizione dei programmi di aggiornamento concernenti il restante personale.

     Oltre agli obiettivi specifici dell'aggiornamento, il programma deve indicare:

     a) i servizi interessati;

     b) il numero dei dipendenti che, in relazione alle esigenze di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, si intende inviare in comando per aggiornamento tecnico-scientifico;

     c) la spesa complessiva prevista e le relative modalità di copertura.

     L'Assessore regionale alla Sanità, a ciò delegato, riconosciuta l'esigenza di attuare il programma per il buon funzionamento dei servizi, rilascia la prescritta autorizzazione con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

     I singoli provvedimenti di comando sono deliberati dal Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente nei limiti delle previsioni del programma autorizzato.

     Per sopravvenute inderogabili esigenze non previste dal programma, il Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale, su proposta dell'Ufficio di Direzione, può chiedere alla Regione, nel corso dell'anno, il rilascio di ulteriori autorizzazioni a comandi di cui all'ultimo comma dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica.

     La richiesta deve essere documentata nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo.

     L'Assessore regionale alla Sanità, a ciò delegato, si pronuncia sulla richiesta autorizzazione con proprio decreto, da adottare entro il termine di cui al precedente terzo comma.

 

     Art. 38. (Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica).

     Il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, può essere disposto su richiesta del Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale, o a domanda del dipendente interessato, da presentarsi al Presidente del Comitato di Gestione.

     Ai fini dell'accertamento di sopraggiunta infermità che rende il dipendente interessato permanentemente non idoneo alle funzioni proprie della qualifica rivestita, il servizio di medicina legale dell'Unità Socio Sanitaria Locale, a mezzo di proprio medico, sottopone a visita ed agli altri accertamenti necessari di dipendente stesso.

     L'esito degli accertamenti sanitari è notificato al dipendente cui è data facoltà di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad un collegio medico costituito da:

     a) un medico designato dal dipendente;

     b) un medico nominato dall'Unità Socio Sanitaria Locale;

     c) un medico con funzioni di presidente, designato di comune accordo dai sanitari di cui alle lettere a) e b) nel termine di giorni 10 ovvero, in mancanza, dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia in cui ha sede legale l'Unità Socio Sanitaria Locale.

     Nel caso di accertamento della sopraggiunta infermità che impedisce lo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica posseduta, il medico incaricato dal servizio di medicina legale od il collegio medico indicano se il dipendente è convenientemente utilizzabile in funzioni equivalenti ascrivibili a qualifica dello stesso o di altro profilo professionale, precisandole.

     Accertare le condizioni sanitarie per il passaggio ad altra funzione, nonché il possesso dei requisiti specifici richiesti per il posto sul quale si propone l'utilizzazione e la vacanza del posto stesso, il Comitato di Gestione, acquisito il consenso dell'interessato propone all'Assessore regionale alla Sanità l'adozione del provvedimento.

     L'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato, verificata la regolarità della richiesta, provvede con proprio decreto.

 

     Art. 39. (Riammissione in servizio).

     La domanda di riammissione in servizio di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, va presentata all'Amministrazione Regionale anche per il tramite dell'Unità Socio Sanitaria Locale di precedente appartenenza.

     Accertata la vacanza del posto e la sussistenza dei requisiti previsti dal richiamato art. 59 ed acquisito il parere della Unità Socio Sanitaria Locale di precedente appartenenza, l'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato decide sull'istanza di riammissione con motivato provvedimento, dandone comunicazione all'Unità Socio Sanitaria Locale.

     Nel caso in cui l'Assessore regionale alla Sanità decida la riammissione in servizio, lo stesso va assunto entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

     L'Unità Socio Sanitaria Locale comunica all'Amministrazione Regionale la data di effettiva assunzione del servizio ai fini della reiscrizione nei ruoli nominativi regionali e della riduzione dei posti previsti dal precedente art. 15, secondo comma, lettera b).

 

     Art. 40. (Assegnazione del personale per soppressione del posto).

     Il personale di cui all'art. 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 al quale non possa essere conferito altro posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale presso l'Unità Socio Sanitaria Locale di appartenenza, è tenuto a partecipare al primo trasferimento bandito in data successiva a quella di soppressione del posto.

     Qualora non venga presentata domanda di trasferimento, vi provvede d'ufficio la Unità Socio Sanitaria Locale di appartenenza.

     Il personale di cui al precedente comma è assegnato, secondo l'ordine di graduatoria ed in base alle preferenze, se espresse, alle Unità Socio Sanitarie Locali in cui esistano posti da conferire o posti resi disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

     Qualora non vi siano posti disponibili, il personale di cui al primo comma è collocato in disponibilità con provvedimento del Comitato di Gestione dell'Unità Socio Sanitaria Locale di appartenenza, ai sensi degli articoli 72 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

     In attesa alla definizione delle procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il Presidente della Giunta Regionale può disporre con proprio decreto, con l'assenso dell'interessato la sua provvisoria assegnazione ad altra Unità Socio Sanitaria Locale della Regione per lo svolgimento di attività proprie del profilo, disciplina o qualificazione professionale rivestita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale già collocato in disponibilità.

     Il personale trasferito da altra Unità Socio Sanitaria Locale della Regione ai sensi del presente articolo, per un periodo di cinque anni dalla data di assegnazione, ha titolo di precedenza nelle graduatorie per il trasferimento in posti di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale vacanti o di nuova istituzione nell'Unità Socio Sanitaria Locale di precedente appartenenza.

     Il personale in disponibilità è richiamato in servizio quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, si renda vacante un posto di corrispondente profilo, posizione funzionale, disciplina o qualificazione professionale.

 

     Art. 41. (Riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie).

     Il Consiglio Regionale provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ricondurre i posti delle piante organiche provvisorie approvate con deliberazione n. 186-6511 del 23 luglio 1981 alle qualifiche di cui al decreto ministeriale, fatto salvo quanto disposto dal decreto presidenziale in materia di iscrizione dei profili professionali alle qualifiche funzionali. Con lo stesso provvedimento si procede alla eliminazione degli errori eventualmente contenuti nella deliberazione richiamata, previo accertamento.

     Il Consiglio Regionale, ove occorra per l'espletamento dei concorsi di assunzione per l'attuazione dei trasferimenti, individua le figure professionali destinate ai diversi servizi e settori operativi, anche ai fini della riconduzione di cui al precedente comma.

 

     Art. 42. (Determinazione delle piante organiche definitive e primo inquadramento del personale).

     Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le Unità Socio Sanitarie Locali provvedono, in conformità al piano sanitario nazionale e regionale, all'approvazione delle piante organiche dei relativi presidi, servizi ed uffici.

     Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma non sia intervenuta l'approvazione del piano sanitario nazionale da almeno 60 giorni, il termine stesso è prorogato fino al 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di approvazione.

     Trascorso inutilmente il termine di cui ai precedenti commi, il Presidente della Giunta Regionale procede alla nomina di commissario per la adozione del relativo provvedimento.

     Nel termine di 3 mesi dalla data di approvazione delle piante organiche definitive, le Unità Socio Sanitarie Locali procedono alla prima collocazione nei posti previsti dalle stesse del personale assegnato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Al personale che risulti in soprannumero a seguito della prima collocazione nelle piante organiche delle Unità Socio Sanitarie Locali determinate ai sensi dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 40.

 

     Art. 43. (Procedura per il primo inquadramento del personale nelle piante organiche delle Unità Socio Sanitarie Locali).

     Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, i posti sono assegnati ai vincitori di apposito concorso per soli titoli da valutarsi, per singolo profilo professionale, con i criteri fissati dal decreto ministeriale e sulla base della documentazione presentata dall'interessato, ovvero contenuta nel relativo fascicolo personale in possesso dell'amministrazione.

     Ai fini di cui al precedente comma il Comitato di Gestione emana un avviso da notificarsi agli aventi diritto i quali, nel termine stabilito dal medesimo, possono aggiungere alla documentazione già in possesso dell'amministrazione gli ulteriori titoli che ritengono utili ai fini della formazione della graduatoria.

     Alla formazione della graduatoria di cui al precedente comma provvede una commissione nominata dal Comitato di Gestione, così composta:

     Presidente.

- il Presidente dell'Unità Socio Sanitaria Locale o un componente del

Comitato di gestione suo delegato;

     Componenti.

- un rappresentante delle organizzazioni sindacali di posizione funzionale

non inferiore a quella per la quale è bandito il concorso, designato in

conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale;

- un funzionario amministrativo iscritto nei ruoli regionali in posizione

funzionale apicale del profilo professionale dei direttori amministrativi;

- due esperti nelle materie attinenti alla posizione e profilo

professionale cui si riferisce il concorso;

     Segretario.

- un funzionario amministrativo dell'Unità Socio Sanitaria Locale in

possesso di qualifica per la quale sia richiesto il diploma di laurea.

 

     Art. 44. (Personale comandato ad altra Unità Socio Sanitaria Locale).

     Il personale iscritto nei ruoli nominativi regionali che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti comandato o distaccato da almeno un anno presso altra Unità Socio Sanitaria Locale può essere inquadrato, a domanda, nella pianta organica della stessa in posto corrispondente alla posizione funzionale rivestita.

     In mancanza di posto vacante, l'inquadramento avviene previa istituzione del posto corrispondente e a condizione che quello occupato nell'Unità Socio Sanitaria Locale di provenienza sia soppresso.

 

     Art. 45. (Definizione di intese a livello regionale).

     La definizione di istituti espressamente demandati a trattativa a livello regionale dal D.P.R. 348/83, che ha recepito l'accordo nazionale unico di lavoro di cui all'ottavo comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è effettuata mediante apposite intese sottoscritte dall'Assessore regionale alla Sanità, a ciò delegato, da n. 5 rappresentanti della sezione regionale della Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.), da due rappresentanti della delegazione regionale dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM) e dalle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali firmatarie del predetto accordo nazionale di lavoro. Le intese regionali vengono approvate con deliberazione del Consiglio Regionale.

 

     Art. 46. (Personale dell'Ordine Mauriziano e degli Ospedali Valdesi).

     Ai fini di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ai ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale è allegato un elenco nominativo del personale dipendente dell'Ordine Mauriziano e dagli Ospedali Valdesi che insistono sul territorio regionale.

     I dati per la definizione dell'elenco di cui al precedente comma e per i relativi aggiornamenti vengono forniti dagli Enti interessati, su richiesta della Amministrazione Regionale, con le modalità e nei tempi fissati per le Unità Socio Sanitarie Locali.

 

     Art. 47. (Determinazione anzianità di servizio nella posizione funzionale ricoperta).

     Ai fini della formulazione delle graduatoria dei trasferimenti del personale non laureato ad altra Unità Socio Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, le UU.SS.SS.LL., in sede di prima applicazione della presente legge, comunicano alla Regione, entro il 31 gennaio 1984, il dato relativo all'anzianità effettiva di servizio maturata nella posizione funzionale di appartenenza da detto personale alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

     Ai fini di cui al precedente comma sono presi in considerazione i servizi di ruolo e non di ruolo che sulla base della vigente normativa sono utili ai fini dell'anzianità di servizio.

     L'aggiornamento di tale dato sarà operato d'ufficio dalla Regione, salvo formale comunicazione di interruzioni di servizio non computabili in base alla vigente normativa ai fini dell'anzianità, da effettuarsi da parte dell'U.S.S.L. di appartenenza entro trenta giorni dal loro verificarsi, ai sensi dell'art. 8, quarto comma della legge regionale 20 maggio 1980, n. 52.

 

     Art. 48. (Revisione dei ruoli nominativi regionali conseguente alla correzione d'ufficio di errori materiali e all'accoglimento di opposizioni).

     La revisione dei ruoli nominativi regionali conseguenti alla correzione di ufficio di errori materiali ed all'accoglimento delle opposizioni presentate al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 52, è effettuata, previa deliberazione della Giunta Regionale, nel primo ruolo successivo a quello a cui si riferisce.

 

 

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 49. (Adeguamento delle piante organiche provvisorie in applicazione dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761).

     La Regione, ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in carenza delle piante organiche da determinarsi ai sensi dell'articolo 15, comma nono, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su proposta delle Unità Socio Sanitarie Locali interessate, adegua con deliberazione del Consiglio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le dotazioni previste per i servizi ospedalieri nelle piante organiche provvisorie, mediante trasformazione di un numero di posti di assistente ospedaliero e di ispettore sanitario, ancorché coperti da personale di ruolo, in altrettanti posti rispettivamente di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario.

     Ai fini di cui al precedente comma le Unità Socio Sanitarie Locali provvedono a formulare la proposta di adeguamento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Comitato di Gestione.

 

     Art. 50. (Concorsi di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761).

     In applicazione delle norme di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta Regionale indice ed espleta concorsi riservati su base regionale, unici per ciascuna disciplina, per la copertura dei posti di organico vacanti di aiuto corresponsabile ospedaliero e vice direttore sanitario, su richiesta di copertura da inoltrarsi a norma dell'articolo 1 della presente legge.

     A conclusione delle procedure concorsuali la Giunta Regionale formula:

     a) una graduatoria su base regionale da utilizzare per il conferimento, secondo l'ordine della stessa, dei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario messi a concorso che non derivino dalla trasformazione prevista dal precedente articolo 49;

     b) distinte graduatorie per qualifica e disciplina, composte dai candidati idonei dipendenti in ruolo della stessa Unità Socio Sanitaria Locale, da utilizzare per il conferimento secondo l'ordine di punteggio dei posti derivanti dalle trasformazioni di cui al precedente articolo 49.

     I posti di aiuto corresponsabile ospedaliero e di vice direttore sanitario eventualmente vacanti dopo l'inquadramento dei vincitori possono essere coperti limitatamente a quelli che eccedono, in ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale, il numero di assistenti mantenuti in soprannumero nell'ambito della medesima disciplina a seguito delle trasformazioni di cui al precedente art. 49; agli assistenti in soprannumero non si applicano le norme di cui al precedente art. 40.

     In deroga alle norme di cui ai precedenti articoli 21 e seguenti non si procede a trasferimenti per la copertura dei posti da effettuare con le modalità di cui al presente articolo.

 

     Art. 51. (Commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761).

     Nella commissione per la valutazione dei titoli nei concorsi riservati previsti dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per l'accesso ai posti vacanti di posizione funzionale apicale nel servizio di assistenza sanitaria di base, la designazione del membro in rappresentanza dell'ordine professionale è effettuata dalla Federazione Regionale degli ordini dei medici.

     La Giunta regionale, nella deliberazione con cui provvede alla nomina della commissione di cui al precedente comma, individua un funzionario amministrativo regionale, in possesso di qualifica per la quale è richiesto il diploma di laurea, cui affidare le funzioni di segretario.

 

     Art. 52. (Accesso alla posizione funzionale di dirigente dei servizi veterinari).

     Nella prima applicazione del decreto ministeriale, i posti vacanti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche dei servizi veterinari sono conferiti dalla Giunta Regionale ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle di equiparazione annesse al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, previo concorso per soli titoli da valutarsi in base ai criteri di cui all'art. 52 del decreto ministeriale.

     I posti vacanti in ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale sono riservati ai veterinari in servizio o assegnati alla Unità Socio Sanitaria Locale stessa.

     Nei concorsi di cui al presente articolo la valutazione dei titoli è effettuata da una commissione nominata con deliberazione della Giunta Regionale e composta da un funzionario regionale, in qualità di Presidente, da uno dei Presidenti dei Comitati di Gestione delle Unità Socio Sanitarie Locali interessate, da due membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentate a livello regionale e da un rappresentante degli ordini dei veterinari, designato dalla Federazione Regionale degli ordini di medici veterinari.

     Funge da segretario un funzionario amministrativo regionale, in possesso di qualifica per la quale è richiesto il diploma di laurea.

 

     Art. 53. (Trasferimenti riservati a favore del personale di cui al primo comma dell'articolo 72 del decreto Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761).

     Limitatamente alle procedure concorsuali indette entro il 1° marzo 1985, il 10% dei posti conferibili ai sensi del precedente articolo 15, eccettuati quelli riservati per effetto dei precedenti articoli 50, 51 e 52 è riservato al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre Regioni.

     Il personale interessato al trasferimento deve presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale, con la modalità e nei termini di cui al precedente articolo 22.

     I candidati al trasferimento vengono prescelti secondo l'ordine di apposita graduatoria preliminare, determinata secondo l'anzianità di servizio fino a concorrenza dell'aliquota di cui al primo comma.

     I candidati prescelti ai sensi del precedente comma concorrono nella selezione per il trasferimento previsto dagli articoli 21 e seguenti e sono inseriti nella graduatoria, da formulare ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede l'Assessore regionale alla Sanità a ciò delegato, secondo l'ordine della graduatoria finale ed in base alle preferenze da essi espresse in relazione alle sedi disponibili. A tale fine il personale di cui al precedente secondo comma deve indicare le sedi prescelte in ordine di gradimento. Le sedi non indicate si considerano non accettate.

     I bandi di concorso stabiliscono che il numero dei posti da ricoprire può essere ridotto nei casi in cui siano stati disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 54. (Conferimento incarichi e supplenze).

     Per i casi di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge ed in mancanza di graduatoria utilizzabile per gli effetti di cui all'articolo 33, il Comitato di Gestione della Unità Socio Sanitaria Locale, nei casi di inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, emana avviso pubblico per il conferimento di incarichi o supplenza. L'incarico o la supplenza è conferita al candidato che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la copertura del posto in posizione di ruolo e che presenti maggiori titoli, da valutarsi per i relativi concorsi pubblici o selezioni.

     L'avviso, con la indicazione dei requisiti prescritti e dei titoli valutabili, deve avere la massima diffusione. Ai fini della presentazione delle domande, è fissato un termine di scadenza non inferiore a giorni 15 dalla data di pubblicazione.

     Fino alla conclusione dei primi concorsi espletati a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, la Giunta Regionale, ovvero il Comitato di Gestione della Unità Socio Sanitaria Locale ai fini indicati nel precedente comma, utilizzano le graduatorie concorsuali relative a concorsi espletati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per le Unità Socio Sanitarie Locali di riferimento.

 

     Art. 55. (Indizione primi concorsi ai sensi della presente legge).

     Nella prima applicazione della presente legge i termini indicati agli articoli 2, primo comma, lettera a) e 26, primo comma, nonché quello previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera b), sono rispettivamente fissati al 1° giorno del secondo e del quarto mese successivo a quello di avvenuta esecutività della deliberazione con cui il Consiglio Regionale ha provveduto alla riconduzione delle qualifiche delle piante organiche provvisorie ai sensi dell'articolo 41.

     La Regione comunica alle Unità Socio Sanitarie Locali la data dell'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di cui al comma precedente.

     Per l'adozione delle incombenze di cui agli articoli 2, terzo comma 3, primo comma, 26, secondo e terzo comma, e 27, primo comma, gli enti interessati dispongono di un periodo di pari durata rispetto a quello previsto dalla norma a regime.

 

     Art. 56. (Concorsi ex articolo 2, decreto legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1982, n. 461.

     Ai concorsi banditi dalla Regione ai sensi di cui all'articolo 2 del decreto legge 21 maggio 1982, n. 272, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1982, n. 461 si applica la normativa di cui all'articolo 11 della presente legge.

 

     Art. 57. (Modifica alla legge regionale 2 dicembre 1981, n. 56.

     A parziale modifica di quanto previsto dalla legge regionale 2 dicembre 1981, n. 56, la commissione di disciplina della U.S.S.L. è composta di otto membri titolari e di altrettanti supplenti.

     Conseguentemente le nomine e le designazioni previste dalla stessa legge sono riferite a quattro membri.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.